Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 7977 del 19-03-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento avvia la campagna di verifica dei redditi 2009 dei pensionati residenti all’estero, disciplina modalità di certificazione/autocertificazione, compilazione e invio del mod. RED/EST 2010, con scadenza al 30 giugno 2010, e regola il ruolo di Patronati, Consolati e sedi INPS.

Accertamento reddituale 2010 per pensionati residenti all’estero (mod. RED/EST 2010)

Accertamento reddituale 2010 per pensionati residenti all’estero

Il documento dispone l’avvio della campagna di accertamento dei redditi riferiti all’anno 2009 per i pensionati residenti all’estero. La finalità è verificare le situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni pensionistiche collegate al reddito, secondo la normativa richiamata e le istruzioni operative per la compilazione e presentazione del mod. RED/EST 2010.

Quadro normativo e finalità della verifica

L’operazione si colloca nel quadro dell’art. 13, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 412, che impone all’INPS la verifica delle situazioni reddituali dei pensionati che incidono sulle prestazioni pensionistiche. Viene inoltre richiamato l’art. 49, punto 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, quale base normativa delle modalità di accertamento per i percettori di prestazioni collegate al reddito residenti all’estero.

Il documento ricorda che sono già state svolte precedenti campagne reddituali per gli anni 2002, 2004-2005 e 2006-2008, e che ora si procede all’accertamento per i redditi 2009.

Modalità di accertamento dei redditi esteri

Il Decreto ministeriale 12 maggio 2003, attuativo dell’art. 49 della legge n. 289/2002, distingue tra:

  • certificazioni rilasciate dagli organismi esteri competenti;
  • autocertificazioni, nei casi previsti.

Il decreto individua due grandi categorie di documentazione:

  • certificazioni relative a prestazioni previdenziali e/o assistenziali;
  • certificazioni o autocertificazioni relative agli altri redditi.

I redditi rilevanti per l’accertamento sono valutati mediante comparazione con le disposizioni nazionali e comprendono:

  • redditi previdenziali italiani ed esteri;
  • redditi da lavoro;
  • redditi immobiliari, esclusa la prima casa di abitazione;
  • redditi di capitali e di partecipazione;
  • redditi a carattere assistenziale.

Per i Paesi compresi nella tabella allegata al decreto, i redditi diversi da quelli previdenziali e assistenziali devono essere documentati con copia della dichiarazione dei redditi presentata all’Autorità fiscale del Paese di residenza, oppure, se la normativa locale non prevede la dichiarazione, con autocertificazione degli ulteriori redditi percepiti.

Per gli Stati non compresi nella tabella, la prova degli ulteriori redditi può essere fornita con autocertificazione.

Le autocertificazioni devono contenere l’accertamento dell’identità personale del dichiarante, effettuato dall’Autorità consolare italiana o dagli Enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Il documento precisa che l’Istituto effettuerà controlli a campione sulla regolarità delle autocertificazioni.

Certificazioni ammesse e organismi competenti

Le certificazioni relative alle prestazioni previdenziali e/o assistenziali devono provenire dagli organismi competenti dei singoli Paesi esteri. È richiamato l’elenco degli organismi dei Paesi convenzionati legittimati a rilasciare tali certificazioni, contenuto nell’allegato 2.

Sono considerate valide, a titolo esemplificativo, le seguenti forme di certificazione:

  • certificazione già in possesso del pensionato, assimilabile ai modelli ObisM e CUD;
  • certificazione rilasciata su richiesta dell’interessato, attestante titolarità della prestazione e importo;
  • ricevuta o avviso di pagamento, purché riporti l’organismo ordinante e consenta di desumere l’importo complessivo annuo della pensione.

Richiesta dei dati reddituali e struttura del mod. RED/EST 2010

La richiesta riguarda i redditi relativi al 2009. Per semplificare gli adempimenti, il mod. RED/EST 2010 viene inviato in un unico plico insieme al modello CUD e ai modelli per le detrazioni d’imposta, analogamente a quanto avviene per i pensionati residenti in Italia.

Il modello è parzialmente precompilato con i dati disponibili negli archivi INPS e contiene quattro sezioni:

  • avvertenze sulla compilazione;
  • dati del titolare della pensione, del coniuge e dei familiari;
  • dichiarazione di responsabilità e informativa sul trattamento dei dati personali;
  • delega al Patronato.

È inoltre prevista la possibilità di rinunciare a dichiarare i redditi, come già nelle precedenti emissioni.

Dati personali e cittadinanza italiana

Le sezioni anagrafiche del modello sono precompilate con i dati del titolare, del coniuge e dei familiari. Se taluni dati risultano mancanti o inesatti, l’interessato deve comunicarli per l’aggiornamento dell’archivio da parte delle sedi.

Il possesso della cittadinanza italiana deve essere oggetto di autocertificazione da parte dei pensionati. L’INPS verificherà il requisito con tutti i mezzi probatori ritenuti idonei, tra cui:

  • documento di identità italiano;
  • presenza del nominativo negli archivi AIRE o del Ministero degli Affari Esteri;
  • comunicazioni o certificazioni delle competenti Autorità consolari.

Pensionati rientrati in Italia

Se il pensionato ha trasferito la residenza in Italia, deve comunicare la data del rientro e restituire la modulistica alla sede di residenza. In tal caso, dovrà fornire le informazioni reddituali secondo le modalità previste per la generalità dei pensionati residenti in Italia.

Dati reddituali da dichiarare

Redditi pensionistici

Il modello è precompilato con le pensioni presenti nel Casellario dei Pensionati. La sezione relativa alle pensioni estere contiene i dati già disponibili presso l’Istituto; il pensionato deve usare le righe in bianco per eventuali ulteriori pensioni estere.

Per ciascun trattamento pensionistico percepito nel 2009 deve essere indicato:

  • l’importo al netto di eventuali arretrati corrisposti nell’anno ma di competenza di anni precedenti;
  • il netto dei trattamenti di famiglia;
  • il netto di eventuali contributi previdenziali;
  • il numero dei mesi di percezione della pensione.

Gli importi vanno espressi nella valuta del Paese che eroga il trattamento. Se la pensione proviene da un ente non compreso tra quelli elencati, il pensionato deve comunque indicare i dati richiesti, specificando anche lo Stato estero e la denominazione dell’ente erogatore.

Redditi non pensionistici

Il modello consente di dichiarare anche altri redditi percepiti nel 2009. Tali redditi devono essere indicati:

  • per i redditi prodotti in Paesi diversi dall’Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali e nella moneta dello Stato di residenza;
  • per i redditi prodotti in Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi in euro.

Le tipologie da dichiarare separatamente sono:

  • redditi da lavoro dipendente;
  • redditi da lavoro autonomo, professionale e di partecipazione;
  • redditi da immobili, esclusa la casa di abitazione;
  • redditi da capitali;
  • redditi relativi ad arretrati riferiti ad anni precedenti, compresi eventuali arretrati di pensioni estere;
  • rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso;
  • redditi assistenziali.

Dati del coniuge e dei familiari

Le sezioni del mod. RED/EST 2010 relative ai redditi del coniuge e dei familiari del titolare devono essere compilate con le stesse modalità previste per il titolare.

Compilazione, assistenza e termine di presentazione

I pensionati possono avvalersi dell’assistenza degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge per la compilazione dei modelli.

I modelli, compilati e corredati della documentazione richiesta, devono essere presentati entro il 30 giugno 2010:

  • agli Enti di patronato o ai Consolati d’Italia, che li inoltreranno telematicamente all’INPS;
  • in alternativa, direttamente alla sede INPS che ha in carico la pensione, tramite spedizione dei modelli compilati e sottoscritti, con la documentazione richiesta e una fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

Le sedi devono acquisire le dichiarazioni pervenute entro il 30 giugno, al fine di consentire la ricostituzione delle pensioni.

Attività di Patronati e Consolati

Al momento della consegna dei modelli, gli Enti di patronato e i Consolati devono:

  • accertare l’identità personale del dichiarante;
  • ricevere i modelli RED/EST 2010 compilati e firmati;
  • verificare la conformità della documentazione presentata ai dati indicati nei modelli;
  • acquisire i dati tramite collegamento internet con il sito INPS, secondo il manuale tecnico richiamato dalla procedura di acquisizione.

Procedure di acquisizione e supporto tecnico

La procedura di acquisizione dei redditi dei pensionati residenti all’estero è disponibile dal 22 marzo 2010:

  • in ambiente Internet per Patronati e Consolati, attraverso le pagine dedicate sul sito www.inps.it;
  • in ambiente Intranet per le sedi INPS, nel percorso indicato dal documento.

Per problemi tecnici è possibile scrivere a RedditiWeb@inps.it. Le problematiche di carattere amministrativo possono essere segnalate all’indirizzo rosalia.mariani@inps.it.

Elaborazione delle dichiarazioni reddituali

Il sistema operativo consente a Patronati e Consolati di interagire con gli archivi dell’Istituto e ridurre l’intervento delle sedi nella gestione dell’accertamento reddituale.

Le ricostituzioni reddituali saranno attivate in modalità batch dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici sulla base delle informazioni acquisite. Le sedi interverranno solo nei casi in cui siano necessari ulteriori atti istruttori e sulla base delle comunicazioni inviate dalle Strutture Centrali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.