L.R. Basilicata 26/2015
CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE MEDIANTE L’UTILIZZO DI ECCEDENZE ALIMENTARI E NON”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Basilicata promuove il recupero e la distribuzione di eccedenze alimentari e non alimentari a favore di persone in povertà o grave disagio sociale, finanziando interventi, formazione, reti locali e progetti di inclusione. Dal 2017 disciplina anche il recupero e la donazione di farmaci inutilizzati ma ancora validi, con regolamento attuativo e controlli delle ASL.
Contrasto al disagio sociale tramite recupero e distribuzione di eccedenze alimentari, non alimentari e farmaci
Contrasto al disagio sociale mediante l’utilizzo di eccedenze alimentari, non alimentari e farmaci
La legge disciplina interventi della Regione Basilicata finalizzati a ridurre gli sprechi e a sostenere le persone in stato di povertà o grave disagio sociale attraverso il recupero e la distribuzione di eccedenze alimentari e non alimentari. Con la modifica del 2017 è stato aggiunto anche un quadro per il recupero e la donazione di farmaci inutilizzati ma ancora in corso di validità.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione riconosce e promuove attività di solidarietà e beneficenza, nonché di recupero e redistribuzione delle eccedenze a favore delle fasce più deboli della popolazione. L’intervento regionale riguarda esclusivamente il territorio della Basilicata e si colloca nell’ambito delle politiche sociali, di sostegno alimentare e di contenimento degli sprechi.
Definizione delle eccedenze recuperabili
La disciplina individua le tipologie di beni oggetto di recupero:
- tra le eccedenze alimentari rientrano i prodotti agro-alimentari invenduti destinati all’eliminazione, i prodotti agricoli non raccolti e i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione o di somministrazione collettiva, purché vi sia una preordinata predisposizione quantitativa e organizzativa;
- tra le eccedenze non alimentari rientrano, in generale, prodotti invenduti per la casa, abbigliamento, biancheria, articoli tessili, mobili e arredamento, articoli per la pulizia, prodotti igienico-sanitari, articoli sportivi e per il tempo libero, cartoleria, libri e giocattoli.
Soggetti attuatori e requisiti operativi
Per attuare le finalità della legge la Regione si avvale di una pluralità di soggetti pubblici e del terzo settore, tra cui enti locali, enti e fondazioni con comprovata esperienza, reti territoriali di volontariato del CSV Basilicata, enti ecclesiastici, cooperative sociali, reti locali tra operatori agroalimentari e terzo settore, e Onlus regionali con statuti coerenti con le finalità della legge. Nell’attività di recupero e distribuzione deve essere garantito il rispetto delle procedure di sicurezza alimentare previste dalla normativa vigente.
Interventi finanziabili e sostegni regionali
La Regione concede contributi per sostenere diverse tipologie di intervento:
- attività di recupero e distribuzione delle eccedenze a favore di persone in povertà o grave disagio sociale;
- progetti formativi, anche con risorse comunitarie;
- acquisto di beni e servizi utili al recupero, conservazione e distribuzione delle eccedenze;
- costituzione di reti locali tra soggetti dell’agroalimentare e del terzo settore;
- progetti di promozione e inclusione sociale, anche con fondi comunitari;
- iniziative formative e informative per diffondere una corretta cultura della nutrizione.
Programma regionale triennale e accordi di collaborazione
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva un programma di interventi a valenza triennale. Il programma definisce le modalità di intervento e di sostegno operativo ed economico, oltre ai criteri per l’analisi del fabbisogno e la valutazione degli effetti delle politiche distributive. La Giunta promuove inoltre accordi di collaborazione tra i soggetti attuatori e gli organismi/operatori dei settori interessati.
Recupero e donazione di farmaci
Dal 2017 la legge prevede una disciplina specifica per il recupero e la donazione di farmaci inutilizzati e ancora validi, in attuazione della normativa statale richiamata. La Giunta regionale, sentite le Aziende sanitarie locali, deve approvare entro 90 giorni un regolamento di attuazione per:
- definire i medicinali idonei al recupero, restituzione e donazione;
- definire condizioni, ambiti, modalità e soggetti beneficiari;
- disciplinare una convenzione con associazioni di volontariato per le verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico, nonché registrazione e custodia;
- individuare, tramite le ASL, punti di raccolta distribuiti uniformemente sul territorio regionale;
- predisporre i moduli di volontà alla donazione da parte del detentore o di un familiare;
- regolare ogni altra procedura necessaria all’attuazione. Le Aziende sanitarie esercitano la vigilanza sulla corretta osservanza delle procedure, sulle verifiche obbligatorie e sulla registrazione e custodia dei medicinali. Entro il 31 dicembre di ogni anno redigono una nota di farmacovigilanza con i dati su quantità, tipologia e distribuzione dei farmaci recuperati, restituiti e donati, trasmettendola alla Giunta regionale.
Abrogazione puntuale
La legge abroga il comma 5 dell’articolo 18 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8, relativo al contributo straordinario per interventi a favore delle famiglie disagiate.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Per il 2015 gli oneri sono quantificati in 100.000 euro e coperti mediante prelievo dal fondo speciale indicato dalla legge. Per gli anni successivi la copertura è rimessa allo stanziamento previsto con la legge di bilancio regionale. La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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