L.R. Basilicata 29/2015
“NUOVA LEGGE ORGANICA IN MATERIA DI ARTIGIANATO”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 29/2015 disciplina impresa artigiana, Albo, procedure di iscrizione/cancellazione, sanzioni, organi regionali e misure di sostegno a occupazione, formazione, innovazione, credito e valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale. Prevede anche censimento e tutela di locali/negozi storici e imprese ultracentenarie. In vigore dal 28 agosto 2015 circa, con testo coordinato alla L.R. 5/2016.
Disciplina organica dell’artigianato in Basilicata
Nuova disciplina organica dell’artigianato in Basilicata
La legge riordina in modo complessivo la materia dell’artigianato nella Regione Basilicata, definendo soggetti destinatari, funzioni amministrative, organi di tutela, requisiti dell’impresa artigiana e strumenti di sostegno economico e promozionale. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio lucano.
Finalità, ambito e soggetti destinatari
La Regione riconosce all’artigianato un ruolo centrale per la tutela e lo sviluppo economico-sociale del territorio e per l’occupazione. La legge si applica alle imprese artigiane iscritte all’Albo, ai consorzi e alle società consortili artigiane, ai consorzi misti che rispettino i requisiti di legge e ai confidi con almeno il 70% di soci artigiani iscritti all’Albo.
Le associazioni di categoria artigiane riconosciute sono quelle nazionali firmatarie dei CCNL del settore, effettivamente presenti e operanti in Basilicata con strutture, personale dipendente e uffici stabilmente aperti sul territorio regionale.
Funzioni della Regione, dei Comuni e della Camera di Commercio
La Regione esercita le funzioni amministrative non attribuite espressamente a Comuni, Camera di Commercio o Stato, anche tramite strumenti informatici e portale regionale, assicurando il coordinamento con gli sportelli unici per le attività produttive.
Ai Comuni spettano, in particolare:
- individuazione, realizzazione e gestione di aree attrezzate per insediamenti artigiani;
- programmi per artigianato di servizi, mestieri artistici, tradizionali e abbigliamento su misura;
- applicazione e riscossione delle sanzioni amministrative;
- ulteriori funzioni previste dalle leggi regionali in materia.
Alla Camera di Commercio competente sono delegate l’iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane, con attribuzione dei relativi diritti di segreteria e dei proventi delle sanzioni. In caso di inerzia nell’esercizio delle funzioni delegate, la Regione diffida l’ente, assegna 30 giorni e, se necessario, esercita il potere sostitutivo; la delega può essere revocata per gravi violazioni.
Commissione regionale per l’Artigianato della Basilicata
È istituita la Commissione regionale per l’Artigianato (CRAB), con sede presso il Dipartimento competente, composta da dirigenti/funzionari regionali, cinque rappresentanti effettivi e cinque supplenti delle organizzazioni artigiane più rappresentative e dal Presidente del Comitato tecnico regionale Artigiancassa. La Commissione dura cinque anni, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, opera a titolo gratuito salvo rimborso spese e funziona secondo un disciplinare attuativo.
Tra i compiti principali vi sono: decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti camerali, istruttoria per la qualifica di maestro artigiano, tenuta dell’elenco dei maestri artigiani, definizione delle lavorazioni artistiche e tradizionali rilevanti, rapporto annuale alla Giunta e supporto alla programmazione regionale e alle attività di studio, monitoraggio e promozione del settore.
Definizione di imprenditore e impresa artigiana, limiti dimensionali
L’imprenditore artigiano è chi esercita personalmente e professionalmente l’impresa, assumendone piena responsabilità e svolgendo prevalentemente il proprio lavoro, anche manuale. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa.
È artigiana l’impresa che svolge prevalentemente attività di produzione/trasformazione di beni o prestazione di servizi, con esclusione di attività agricole, commerciali, di intermediazione e di somministrazione di alimenti e bevande, salvo usi strumentali o accessori.
Sono previste varie forme societarie ammesse e limiti dimensionali differenziati per settore. In sintesi, i limiti massimi di personale dipendente sono fissati per impresa non in serie, in serie, per lavorazioni artistiche/tradizionali/abbigliamento su misura, trasporto ed edilizia. Sono inoltre disciplinati:
- il computo e la non computabilità di talune categorie di lavoratori;
- il superamento temporaneo dei limiti fino al 20% per non più di tre mesi l’anno, senza perdita dell’iscrizione;
- le sedi di esercizio, comprese forme ambulanti o presso il committente;
- l’uso di unità locali per fasi produttive o attività amministrative.
Consorzi, società consortili e Albo delle imprese artigiane
I consorzi e le società consortili tra imprese artigiane sono iscritti all’Albo con la denominazione di consorzio artigiano o società consortile artigiana; quelli con partecipazione anche di piccole imprese ed enti possono essere iscritti in sezione separata se le imprese artigiane conservano la maggioranza negli organi deliberanti.
L’Albo delle imprese artigiane è istituito presso la Camera di Commercio competente. L’iscrizione è condizione essenziale per utilizzare denominazioni riferite all’artigianato nella ditta, insegna o marchio, per denominare prodotti e servizi come “artigiani” e per accedere alle agevolazioni regionali.
L’iscrizione produce effetti dalla data di presentazione della comunicazione. È prevista la conservazione dell’iscrizione, su richiesta, in casi di invalidità, benefici ex L. 104/1992, morte, interdizione o inabilitazione dell’imprenditore, per massimo cinque anni o fino alla maggiore età dei figli minori, se l’impresa è assunta da coniuge, figli o tutore; la disciplina vale anche con amministratore di sostegno.
Procedimento di iscrizione, modifiche, cancellazioni e iscrizione d’ufficio
L’avvio dell’attività artigiana avviene tramite comunicazione unica e SCIA alla Camera di Commercio territorialmente competente, anche tramite Agenzie per le imprese. L’iscrizione decorre dalla data di presentazione della comunicazione e viene trasmessa a INPS e INAIL.
La Camera di Commercio può svolgere controlli, avvalersi dei Comuni per l’istruttoria e disporre la cancellazione, informando gli interessati via PEC e consentendo osservazioni e memorie.
Le variazioni rilevanti ai fini della qualifica artigiana devono essere comunicate entro 30 giorni; la cancellazione va richiesta entro 30 giorni dalla cessazione o dalla perdita dei requisiti. La Camera può procedere ad accertamenti d’ufficio in qualsiasi momento.
È prevista anche l’iscrizione d’ufficio delle imprese in possesso dei requisiti che non abbiano presentato la comunicazione, nonché la cancellazione d’ufficio sulla base di segnalazioni di ispettorati, enti erogatori di agevolazioni, associazioni di categoria e altre pubbliche amministrazioni.
Ricorsi amministrativi
Contro i provvedimenti della Camera di Commercio su iscrizione, modifica e cancellazione è ammesso ricorso amministrativo alla CRAB entro 60 giorni dalla comunicazione. Il ricorso sospende il provvedimento impugnato.
La decisione della Commissione deve essere comunicata entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso; è impugnabile davanti al Tribunale territorialmente competente entro 60 giorni dalla comunicazione. La Camera deve dare esecuzione alla decisione entro 15 giorni.
Sanzioni e loro applicazione
La legge prevede sanzioni amministrative per omessa iscrizione, omessa comunicazione di variazioni, dichiarazioni non veritiere o inesatte e uso indebito di riferimenti all’artigianato da parte di imprese non iscritte. Le sanzioni variano, in via generale, da 100 a 2.500 euro, con riduzione del 50% per ritardo nella comunicazione.
La vendita, la prestazione o la promozione di prodotti/servizi con riferimento all’artigianato, se provenienti da soggetti non iscritti, devono essere segnalate anche all’autorità giudiziaria e agli altri organi di vigilanza competenti.
Le funzioni di accertamento, contestazione, ordinanza-ingiunzione e riscossione delle sanzioni sono attribuite ai Comuni, che versano alla Camera di Commercio gli importi riscossi, al netto delle spese, e trasmettono un rendiconto annuale entro il 31 gennaio.
Strumenti generali di sostegno all’artigianato
La Regione sostiene lo sviluppo degli investimenti, l’innovazione, la ricerca, la qualificazione delle imprese anche sul piano ambientale e organizzativo, la capitalizzazione, le reti di impresa, l’export e le infrastrutture per lo sviluppo artigiano.
Occupazione giovanile e formazione
La Giunta regionale può concedere contributi alle imprese artigiane e ai consorzi con sede in Basilicata che assumono giovani lavoratori. La struttura regionale competente definisce programmi, progetti e iniziative ammissibili.
Sono inoltre favoriti corsi di formazione per giovani artigiani e giovani professionisti che necessitano di acquisire prassi e manualità specifiche, realizzati con il coinvolgimento di imprese e associazioni di categoria e in coerenza con il sistema regionale degli standard professionali e formativi.
Trasferimento d’impresa, start-up e iniziative per categorie specifiche
La Regione promuove:
- il trasferimento di proprietà di imprese artigiane per evitare la dispersione di attività già avviate;
- aiuti alla creazione di impresa e start-up;
- la nascita di nuove imprese artigiane anche in forme innovative;
- iniziative per imprese gestite da disabili;
- iniziative per imprese gestite da donne, con attenzione alle donne in fuoriuscita dal processo produttivo.
Le associazioni di categoria possono presentare progetti alla Commissione regionale; la Giunta può cofinanziarli con criteri e modalità operative definiti con provvedimento motivato.
Promozione, commercializzazione e innovazione
La Regione promuove manifestazioni, fiere, studi e pubblicazioni per valorizzare prodotti e servizi dell’artigianato lucano e può cofinanziare progetti di enti pubblici e privati. Può inoltre concedere contributi a enti pubblici, consorzi e società consortili per migliorare la commercializzazione anche fuori regione, attraverso consulenza, materiali promozionali, ricerche di mercato, programmi di penetrazione commerciale, e-commerce, coworking e hub per start-up.
Per l’innovazione la Regione finanzia interventi tecnologici, organizzativi e commerciali, ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e lavorazioni innovative, preferibilmente in partenariato con soggetti qualificati; le modalità di accesso sono stabilite con avviso pubblico.
Interventi creditizi e fondi di garanzia
La Regione promuove un sistema diffuso di garanzie e riassicurazione per ridurre il costo del finanziamento, in particolare per processi innovativi. Può costituire o integrare fondi di garanzia e concedere contributi per abbattere il tasso di interesse su finanziamenti bancari o di organismi di garanzia convenzionati.
Gli interventi possono favorire ricambio generazionale, creazione d’impresa innovativa, innovazione e ricerca, internazionalizzazione, recupero di botteghe d’arte, antichi mestieri, negozi e locali storici, nonché reti, filiere e partenariati.
Botteghe d’arte, locali storici, imprese ultracentenarie e contrassegni di qualità
La legge disciplina la tutela dei locali, negozi, botteghe d’arte e antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie. Sono previsti censimento, elenchi regionali e registro regionale, con criteri da definire entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge e individuazione da parte dei Comuni entro i 90 giorni successivi.
L’inserimento negli elenchi e nel registro comporta l’acquisizione della qualifica storica. La Regione partecipa alla spesa dei Comuni per il censimento.
I soggetti iscritti possono usare il contrassegno di origine e qualità, con diciture specifiche per locale, negozio, bottega d’arte, bottega degli antichi mestieri e impresa storica ultracentenaria. L’uso è subordinato al mantenimento dell’iscrizione; l’uso indebito è sanzionato da 2.000 a 5.000 euro e le sanzioni sono irrogate dai Comuni.
La concessione del contrassegno è subordinata anche, per i finanziamenti alle attività storiche, alla stipula di convenzioni che impongano vincoli su destinazione d’uso, caratteri salienti del locale o dell’impresa, arredi, conformazione degli spazi, vetrine ed elementi decorativi.
Tutela dell’artigianato artistico, tipico, tradizionale e abbigliamento su misura
La Regione tutela e valorizza le lavorazioni con elevato carattere artistico, tipico e tradizionale, incluse panificazione tipica, produzioni alimentari tipiche e abbigliamento su misura. La Giunta regionale, su proposta della Commissione, definisce le lavorazioni rientranti nella disciplina.
Sono previsti interventi per il recupero di antichi mestieri a rischio di estinzione, con particolare attenzione ai giovani tra 18 e 35 anni.
Consorzi di tutela, disciplinari e contrassegno di origine e qualità
La Regione si avvale dei Consorzi di tutela promossi da enti locali e associazioni di categoria per garantire origine e qualità delle produzioni. I Consorzi devono essere rappresentativi, aperti senza discriminazioni alle imprese del settore e dotati di strutture e risorse adeguate; trasmettono una relazione annuale e la Giunta può revocarne il riconoscimento in caso di perdita dei requisiti o grave inadempienza.
La Regione approva i disciplinari di produzione e di uso del contrassegno di origine e qualità e stabilisce criteri e modalità per la concessione del contrassegno alle imprese artigiane.
Maestro artigiano e bottega scuola
Il titolare o socio di impresa artigiana nei settori artistico, tipico, tradizionale, panificazione tipica e abbigliamento su misura può ottenere, su richiesta, la qualifica di maestro artigiano, previo parere positivo della Commissione regionale e secondo il disciplinare attuativo. La qualifica presuppone anzianità professionale e adeguata capacità desumibile dai titoli.
Il maestro artigiano può svolgere docenza e tutoraggio per la formazione pratica. Le imprese del settore con titolare o socio lavoratore maestro artigiano sono denominate “bottega scuola” e possono svolgere attività formativa dei giovani allievi artigiani secondo il disciplinare.
L’uso indebito della qualifica di maestro artigiano è sanzionato amministrativamente da 500 a 1.500 euro; l’accertamento compete anche alla polizia municipale e alla Camera di Commercio, mentre l’irrogazione e l’introito spettano alla Camera di Commercio.
Disciplina attuativa, abrogazioni e regime transitorio
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale approva il disciplinare attuativo su Commissione regionale, maestro artigiano, bottega scuola e individuazione delle lavorazioni dei diversi settori.
Sono abrogate la L.R. 22/2005 e la L.R. 33/1997. Le Commissioni regionali e provinciali per l’artigianato istituite dalla legge abrogata sono soppresse e devono chiudere i procedimenti pendenti entro sei mesi; la nuova CRAB deve essere costituita entro 60 giorni dall’entrata in vigore. Il Comitato tecnico regionale Artigiancassa in carica resta fino a naturale scadenza.
Aspetti finanziari ed efficacia
Gli oneri per l’esercizio delle funzioni amministrative sono finanziati con gli stanziamenti della Missione 14, Programma 01, per il 2015, e negli anni successivi con le leggi di bilancio nei limiti delle autorizzazioni annuali.
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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