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Legge

L.R. Basilicata 27/2015

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO CULTURALE, FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE, GESTIONE E FRUIZIONE DEI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI DELLA REGIONE BASILICATA

Normativa regionaleL.R. Basilicata 27/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Basilicata, conservazione, valorizzazione, fruizione e gestione del patrimonio culturale materiale e immateriale, con programmazione triennale e annuale, strumenti di cooperazione istituzionale e reti documentarie. Diversi commi originari sono stati abrogati; il provvedimento resta vigente ma con parti superate e con il Programma operativo annuale riformulato nel 2024.

Patrimonio culturale della Regione Basilicata

Patrimonio culturale della Regione Basilicata

La legge disciplina, nel territorio della Basilicata, la conservazione, la valorizzazione, la fruizione, la gestione e la promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale, in raccordo con il Codice dei beni culturali e con i principi di sussidiarietà, partecipazione e leale collaborazione.

Finalità e principi generali

La Regione assume il patrimonio culturale come fattore di identità, crescita civile, sociale ed economica e come strumento di accesso diffuso alla cultura. L’azione regionale è orientata a:

  • garantire tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali presenti sul territorio;
  • favorire la partecipazione attiva dei cittadini;
  • promuovere l’integrazione tra cultura, territorio, paesaggio, istruzione, ricerca, innovazione e turismo;
  • sostenere anche i beni culturali di soggetti pubblici e privati, nei limiti delle competenze regionali.

Oggetto della disciplina e obiettivi operativi

La legge regola gli interventi regionali e locali in materia di patrimonio culturale, compresi musei, biblioteche, archivi, collezioni, raccolte di interesse artistico, storico, archeologico, demoetnoantropologico e naturalistico, nonché ecomusei e patrimonio librario, documentale e archivistico non statale. Gli obiettivi principali sono il recupero, la tutela, la fruizione pubblica e la valorizzazione integrata, anche tramite itinerari culturali, percorsi storici, enogastronomici e iniziative di promozione della lettura e dell’innovazione culturale.

Definizioni rilevanti

Il testo chiarisce il significato di tutela, salvaguardia, conservazione, valorizzazione, fruizione, gestione, promozione, integrazione e sistema regionale dei beni culturali. Tali definizioni guidano l’applicazione della legge e servono a distinguere la funzione di protezione del bene dalla sua apertura al pubblico e dall’organizzazione dei servizi connessi.

Compiti della Regione

La Regione promuove un sistema regionale integrato e accessibile dei beni culturali, intervenendo attraverso:

  • educazione, comunicazione e studi sul patrimonio culturale;
  • realizzazione e aggiornamento di carte tematiche georeferenziate e uso di sistemi informativi territoriali;
  • standard minimi di qualità e carta della qualità per gli istituti e i luoghi della cultura;
  • cooperazione con amministrazioni statali, enti pubblici, soggetti privati, università e organismi di ricerca;
  • potenziamento dei servizi bibliotecari e archivistici, anche in integrazione con i servizi museali;
  • garanzia di accessibilità per le persone con disabilità.

Sul piano paesaggistico, la Regione tutela e valorizza il paesaggio e il paesaggio culturale, promuovendo reti coordinate per la fruizione corretta dei luoghi e delle identità culturali e produttive locali.

Soggetti coinvolti e cooperazione istituzionale

Il sistema regionale si fonda sulla collaborazione tra Regione, enti locali, Stato, università, enti di ricerca, istituzioni culturali, fondazioni, associazioni, volontariato e soggetti privati. La Regione può stipulare accordi, intese e convenzioni per:

  • strategie comuni di valorizzazione;
  • piani strategici di sviluppo culturale;
  • servizi strumentali comuni;
  • gestione integrata di beni e servizi culturali.

È inoltre prevista la cooperazione con confessioni religiose per la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso. La partecipazione dei privati è ammessa nel rispetto di imparzialità, trasparenza e concorrenza.

Programmazione regionale: strumenti e tempi

La programmazione si articola in tre strumenti principali:

  • programma regionale triennale per il patrimonio culturale;
  • documento operativo annuale;
  • piani regionali di valorizzazione, promozione, gestione e fruizione.

Il programma triennale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta e previo parere della Commissione consiliare competente, ogni tre anni ed entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio pluriennale. Il documento operativo annuale, nella versione vigente dopo la modifica del 2024, individua priorità e azioni attuative ed è approvato dalla Giunta entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. La selezione dei progetti si ispira a pubblicità e trasparenza, privilegiando qualità, innovazione, integrazione con la programmazione regionale, sostenibilità gestionale e utilità sociale.

Piani integrati e accordi di valorizzazione

La Regione promuove piani integrati costruiti su proposte dei partenariati territoriali, con procedura valutativo-negoziale. Tali piani devono indicare obiettivi, ambiti territoriali, beni coinvolti, organizzazione della gestione, ruoli dei sottoscrittori, risorse finanziarie e strumenti di monitoraggio.

Sono inoltre previsti accordi di valorizzazione con ministero, altre amministrazioni statali ed enti locali per definire strategie condivise e valorizzare in modo integrato i beni presenti sul territorio lucano, anche in relazione al paesaggio, ai beni ambientali e alle infrastrutture.

Formazione e restauro

La Regione collabora con ministero, università e istituti di ricerca per definire linee di indirizzo e criteri in materia di conservazione dei beni culturali. Sostiene la Scuola di alta formazione e di studio istituita in Basilicata come sede distaccata dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro. Il restauro è considerato ambito settoriale del programma regionale triennale.

Osservatorio per il patrimonio culturale

È istituito un Osservatorio per il patrimonio culturale presso l’ufficio competente, con compiti di monitoraggio, sorveglianza e indirizzo delle politiche regionali. L’Osservatorio:

  • raccoglie e analizza dati su consistenza, ubicazione, domanda e offerta culturale;
  • verifica standard minimi, carta della qualità e impiego delle risorse pubbliche;
  • supporta la predisposizione dei piani e degli standard di servizio;
  • pubblica una relazione annuale;
  • può condizionare l’erogazione dei contributi alla trasmissione dei dati da parte dei soggetti operanti sul territorio.

Istituti e luoghi della cultura

La disciplina riguarda musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali, secondo le definizioni del Codice. Gli istituti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione e svolgono servizio pubblico; quelli privati aperti al pubblico svolgono servizio privato di utilità sociale. Sono inclusi anche gli istituti documentari disciplinati dal titolo successivo.

Diritti degli utenti e accessibilità

Gli istituti e i luoghi della cultura devono garantire l’accesso senza discriminazioni legate a condizioni fisiche, sociali o culturali. La consultazione di documenti archivistici e bibliotecari, così come il prestito bibliotecario, sono gratuiti, salvo limiti giustificati da norme, tutela, conservazione o organizzazione. Le fotografie e videoriprese non possono essere vietate o limitate se non nei casi previsti e quando non siano finalizzate allo sfruttamento economico.

Riconoscimento regionale e gestione degli istituti

La Regione definisce requisiti e standard per il riconoscimento della rilevanza regionale degli istituti e luoghi della cultura. Il regolamento regionale individua i criteri relativi a valore storico-artistico-scientifico, conservazione, fruizione, valorizzazione e qualificazione del personale. Il riconoscimento costituisce criterio prioritario per l’accesso ai contributi regionali.

La gestione può essere diretta o indiretta, previa valutazione comparativa di sostenibilità economico-finanziaria ed efficacia. L’affidamento avviene a soggetti con requisiti tecnici, scientifici e professionali adeguati; in via residuale può essere affidato a cooperative sociali, associazioni e altri enti non lucrativi, nel rispetto di imparzialità e trasparenza.

Patrimonio librario, archivistico ed editoriale

Il testo, nella versione coordinata, conserva la disciplina degli archivi storici e dell’archivio della produzione editoriale regionale, ma la disposizione sulla Soprintendenza regionale ai beni librari è stata abrogata. Rimangono invece:

  • l’Archivio storico regionale, istituito per la salvaguardia del patrimonio archivistico;
  • l’Archivio della produzione editoriale regionale, fondato sul deposito legale e articolato in più centri di deposito;
  • la tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico della Cineteca lucana.

Rete documentaria regionale e reti locali

La rete documentaria regionale integra biblioteche, archivi, musei, centri di documentazione e altri istituti pubblici e privati, con l’obiettivo di creare servizi coordinati e integrati, favorire la digitalizzazione, la consultazione e la promozione della lettura. La disciplina concreta, i requisiti di partecipazione e le funzioni dei soggetti sono demandati a provvedimenti della Giunta regionale.

A livello locale, gli enti locali costituiscono reti documentarie locali per organizzare e gestire servizi integrati. Possono parteciparvi anche istituti privati e comuni privi di strutture proprie. Ogni rete individua un istituto responsabile del coordinamento; i finanziamenti regionali sono assegnati all’istituto coordinatore previa comunicazione dei dati relativi ai servizi erogati.

Parco Regionale della Musica

La legge prevede l’istituzione del Parco Regionale della Musica, ma la sua disciplina è rinviata a una apposita legge regionale successiva.

Disposizioni finanziarie e transitorie

Per l’attuazione delle iniziative già programmate per il 2014, la legge prevede un impiego di risorse sulla Missione 05, Programma 02, per l’esercizio 2015. Gli oneri complessivi della legge sono stimati in 2 milioni di euro per gli esercizi 2015-2017, con possibilità di cofinanziamento statale o comunitario nei limiti di compatibilità con i programmi operativi.

Abrogazioni e stato attuale della disciplina

Sono espressamente abrogate la L.R. 19 luglio 1974, n. 13, e la L.R. 21 maggio 1980, n. 37. Inoltre, il testo coordinato mostra l’abrogazione di varie parti originarie nel 2016, in particolare della disciplina sulla Soprintendenza regionale ai beni librari e di alcuni riferimenti ai beni librari, alle indagini preventive e ad altre previsioni specifiche. La normativa mantiene comunque un impianto ancora utilizzabile, soprattutto per programmazione, reti documentarie e gestione dei beni culturali.

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