L.R. Lazio 10/2009
Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva per minori (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Lazio promuove una migliore qualità dell’alimentazione nei servizi di ristorazione collettiva per minori, con contributi regionali per l’acquisto di prodotti biologici, tipici e tradizionali. Prevede percentuali di finanziamento diverse per fascia demografica dei comuni, controlli, decadenza dai benefici, attività formative ed educative. Copertura prevista per il solo esercizio 2009.
Alimentazione consapevole e qualità nella ristorazione collettiva per minori
Alimentazione consapevole e qualità nella ristorazione collettiva per minori
La legge regionale del Lazio promuove una migliore qualità dell’alimentazione nell’ambito della tutela della salute di infanzia e adolescenza. L’intervento si concentra sulla ristorazione collettiva per minori, con sostegno all’uso di prodotti biologici regionali e di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali.
Finalità e ambito di intervento
La Regione riconosce il valore nutrizionale e salutistico della dieta mediterranea e, in particolare, dei prodotti biologici regionali, dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali e di quelli con marchio regionale. In questa prospettiva, sostiene l’acquisto di tali prodotti per l’utilizzo:
- nei servizi di ristorazione collettiva per minori gestiti dagli enti locali nelle scuole;
- nei servizi di ristorazione delle strutture sanitarie pubbliche e accreditate;
- negli istituti di pena per minori.
Contributo regionale e quota minima di prodotti da utilizzare
La disciplina regionale mira a garantire, nei servizi di ristorazione collettiva per minori nelle scuole, nei reparti ospedalieri di pediatria anche accreditati e negli istituti di pena per minori, l’utilizzo di una quota non inferiore al 50% di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali e di prodotti zootecnici provenienti da coltivazioni e allevamenti biologici regionali ed eventualmente nazionali.
Il contributo regionale per l’acquisto dei prodotti è modulato in base alla dimensione demografica del comune:
- 80% per i comuni fino a 10.000 abitanti;
- 70% per i comuni con più di 10.000 e meno di 25.000 abitanti;
- 60% per i comuni con almeno 25.000 abitanti.
Sono esclusi da qualunque finanziamento regionale previsto dalla legge i comuni con più di 120.000 abitanti.
Partecipazione finanziaria dei comuni
Il comune interessato partecipa alla copertura della spesa nella misura complementare rispetto al contributo regionale:
- 20% per i comuni fino a 10.000 abitanti;
- 30% per i comuni con più di 10.000 e meno di 25.000 abitanti;
- 40% per i comuni con almeno 25.000 abitanti.
Procedura per la rendicontazione e decadenza dai benefici
Entro 90 giorni dall’erogazione del contributo regionale, l’ente locale deve trasmettere all’assessorato regionale competente in materia di agricoltura la documentazione comprovante l’acquisto dei prodotti, insieme a:
- cartelle merceologiche;
- certificazione biologica;
- certificazione sulla provenienza dei prodotti.
Se la documentazione è incompleta, la struttura regionale competente assegna un termine di 30 giorni, prorogabile una sola volta per altri 30 giorni, per l’integrazione. La mancata o incompleta esibizione della documentazione comporta la decadenza dai benefici. Inoltre, l’utilizzo dei contributi per finalità diverse da quelle previste determina l’immediata decadenza.
Vigilanza e controlli
La Regione dispone controlli e ispezioni periodiche sui servizi di ristorazione collettiva per minori, avvalendosi delle aziende unità sanitarie locali competenti. I controlli riguardano in particolare:
- fornitura delle merci;
- trasporto e conservazione;
- trasformazione degli alimenti;
- servizio all’utenza.
Convenzioni per l’attuazione
Per garantire la piena attuazione della legge, la Regione può stipulare convenzioni:
- con il Ministero della Giustizia, per gli interventi relativi agli istituti di pena per minori;
- con produttori regionali di prodotti biologici che operino nel rispetto della normativa vigente.
Educazione alimentare e didattica preventiva
La Regione, in collaborazione con ASL, facoltà di agraria, istituzioni scolastiche e associazioni di categoria, finanzia, elabora e diffonde progetti di educazione alimentare e sensoriale per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. I progetti possono riguardare:
- nella fase della consumazione: indipendenza e autoregolazione nei pasti, organizzazione e comportamenti alimentari;
- nella cultura generale: storia agricola e rurale del territorio regionale, produzioni caratteristiche e tradizionali locali, culture e usi alimentari e agricoli delle comunità locali regionali, comprese quelle migranti.
Formazione di docenti, operatori e organismi di controllo
La Regione, con ASL e province, programma corsi di formazione professionale per docenti, operatori della ristorazione collettiva gestita da enti locali e componenti degli organismi di controllo. Le materie indicate sono:
- alimentazione e valori nutrizionali nell’età evolutiva;
- igiene, sicurezza e qualità nella ristorazione collettiva;
- storia agraria regionale;
- prevenzione, salvaguardia e valorizzazione ambientale.
Monitoraggio dell’attuazione
La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza almeno biennale, una relazione sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti grazie ai finanziamenti erogati.
Copertura finanziaria ed efficacia temporale
Gli oneri per l’attuazione sono coperti per il solo esercizio finanziario 2009 mediante l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio con stanziamento di 300 mila euro, finanziato tramite prelevamento da un altro capitolo del bilancio regionale 2009. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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