L.R. Lazio 9/2009
Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani (1) (2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce i distretti socio-sanitari montani nel Lazio per garantire prestazioni socio-sanitarie essenziali e uniformi nelle aree montane, con particolare attenzione a pronto soccorso, diagnostica, specialistiche e assistenza domiciliare. Prevede l’individuazione di ospedali di montagna e una disciplina transitoria per alcuni distretti e presidi. È stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima nel 2010.
Disciplina dei distretti socio-sanitari montani nel Lazio
Disciplina dei distretti socio-sanitari montani nel Lazio
La legge regionale del Lazio istituisce una specifica articolazione territoriale del servizio sanitario per le aree montane, con l’obiettivo di assicurare livelli essenziali e uniformi di prestazioni socio-sanitarie ai residenti. La disciplina si concentra sull’organizzazione dei distretti, sull’individuazione degli ospedali di montagna e su una fase transitoria di prima applicazione, ma risulta poi colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione interviene nell’ambito delle politiche di sviluppo civile e sociale, con riferimento ai servizi di prevenzione, cura e assistenza socio-sanitaria. L’intervento è specificamente rivolto alle aree montane del Lazio e mira a:
- garantire livelli essenziali e uniformi di prestazioni socio-sanitarie;
- assicurare standard di sicurezza e funzionalità adeguati;
- mantenere sul territorio servizi di pronto soccorso, diagnostica e branche specialistiche;
- ridurre la mobilità passiva e il ricorso all’ospedalizzazione, favorendo l’assistenza domiciliare.
Nozione di prestazioni socio-sanitarie
Ai fini della legge, rientrano nelle prestazioni socio-sanitarie le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprese quelle ad elevata integrazione sanitaria. Sono ricomprese le attività rivolte alla promozione della salute, alla prevenzione e all’individuazione, rimozione o contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite.
Distretto socio-sanitario montano: natura e istituzione
Il distretto socio-sanitario montano è configurato come articolazione territoriale, organizzativa e funzionale dell’azienda unità sanitaria locale. Il suo ambito coincide, di regola, con i territori delle comunità montane ricadenti nella stessa provincia.
L’istituzione avviene con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia di sanità.
Funzioni, risorse e strumenti di organizzazione
Con la deliberazione istitutiva la Giunta regionale individua le attività e i servizi del distretto nell’ambito di due funzioni principali:
- attuazione locale delle politiche aziendali;
- organizzazione dell’assistenza territoriale diretta o funzionale.
La stessa deliberazione definisce anche:
- le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie da destinare al distretto;
- un sistema di incentivi economici per favorire l’attività medico-specialistica in area montana;
- i percorsi diagnostico-terapeutici per integrare il territorio montano con i centri di eccellenza sanitaria, anche mediante e-government e telemedicina;
- gli adeguamenti dei finanziamenti correnti, tenendo conto dei maggiori costi strutturali.
Per la specificità del distretto montano, la Giunta regionale può derogare alla normativa regionale vigente sull’organizzazione del servizio sanitario e sui parametri relativi alla dotazione di professionalità qualificate e al contenimento della spesa, nei limiti necessari alla definizione degli aspetti sopra indicati.
Responsabile del distretto
L’incarico di responsabile del distretto socio-sanitario montano è attribuito dal direttore generale della ASL competente per territorio, previo parere della Conferenza locale per la sanità, secondo la disciplina regionale richiamata in materia di riordino del servizio sanitario.
Ospedale di montagna e servizi garantiti
Per ciascun distretto socio-sanitario montano deve essere individuato un ospedale di montagna.
Sono considerati ospedali di montagna i presidi ospedalieri:
- distanti almeno trenta chilometri da altri complessi ospedalieri;
- ubicati in aree ricadenti nel territorio di una comunità montana;
- caratterizzati da svantaggi orografici, difficoltà di collegamento viario, disagi socio-economici e squilibri demografici dovuti alla presenza significativa di popolazione anziana.
La Regione garantisce in ciascun ospedale di montagna il servizio di eliambulanza.
Disposizioni transitorie di prima attuazione
In fase di prima applicazione, la legge qualifica come distretti socio-sanitari montani i seguenti distretti sanitari:
- distretto sanitario G4, con sede a Subiaco, nell’ambito della ASL Roma G;
- distretto sanitario RI/5 “Alto Velino”, con sede ad Amatrice, nell’ambito della ASL Rieti;
- 1° distretto sanitario, con sede a Montefiascone, nell’ambito della ASL Viterbo.
Nella medesima fase transitoria sono qualificati come ospedali di montagna i seguenti presidi:
- Ospedale “A. Angelucci” di Subiaco;
- Ospedale “F. Grifoni” di Amatrice;
- Ospedale Civile di Acquapendente.
Attualità della disciplina
La legge è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 23 aprile 2010. Per questo motivo il testo è da considerarsi sostanzialmente obsoleto e privo di utilità applicativa attuale.
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