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Ordinanza

Ordinanza n. 9/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento del 7 ottobre 2025 del Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Cardeto (all. B), con il quale è stata rigettata l’istanza prodotta dalla ricorrente in data 16 settembre 2025 (pratica SUE 68, prot. 4021) per la sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, dell’intervento edilizio consistente nella sopraelevazione su immobile di proprietà Macheda Antonino (padre) ricadente nel NCEU al foglio 37, Sez. B, part. 610, già oggetto di permesso in sanatoria n. 5 del 24 ottobre 2017;

Giustizia amministrativa202500721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 relativo a un intervento di sopraelevazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Cardeto che ha rigettato l’istanza di sanatoria presentata per una sopraelevazione realizzata su un immobile già interessato da un precedente permesso in sanatoria. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell’efficacia del diniego. Il TAR ha escluso il fumus boni iuris rilevando che, ai fini della doppia conformità, l’asservimento della cubatura non poteva fondarsi sul testamento pubblico del precedente proprietario, il quale aveva posto soltanto un onere di natura obbligatoria a carico di altro soggetto. Non risultava inoltre né l’adesione del cedente al rilascio di un permesso di costruire maggiorato in favore della ricorrente, né un accordo di cessione di cubatura tra cedente e cessionaria trascrivibile ai sensi dell’art. 2643, primo comma, n. 2-bis, c.c.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto che la documentazione invocata dalla ricorrente non dimostrasse validamente l’asservimento della cubatura necessario per sostenere la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento oggetto dell’istanza di sanatoria. Il testamento pubblico richiamato era idoneo a imporre un onere con efficacia obbligatoria, ma non sostituiva l’adesione del cedente né un accordo di cessione di cubatura avente i requisiti richiesti e trascrivibile. Nulla è stato disposto sulle spese, considerata la mancata costituzione del Comune intimato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito dell’impugnazione di un diniego di accertamento di conformità edilizia; il riferimento alla doppia conformità costituisce il parametro sostanziale rilevante.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in via incidentale, sulla quale il TAR ha pronunciato respingendo la sospensione dell’atto impugnato.

  • art. 2643, primo comma, n. 2-bis, c.c.

    È richiamato quale disposizione che consente la trascrizione degli accordi di cessione di cubatura; il TAR ha rilevato l’assenza di un accordo tra cedente e cessionaria dotato di tale rilevanza.

Massime di principio

  • Ai fini dell’accertamento di conformità edilizia fondato sulla doppia conformità, l’asservimento della cubatura deve risultare da un titolo o da un accordo idoneo a trasferire o rendere opponibile la disponibilità della volumetria; un mero onere testamentario con efficacia obbligatoria non è sufficiente, in assenza dell’adesione del soggetto cedente o di un valido accordo di cessione di cubatura.
  • La cessione di cubatura non può essere presunta dalla sola previsione contenuta in un testamento che imponga un obbligo a carico del proprietario o cedente, quando non risulti perfezionato un accordo tra cedente e cessionario idoneo a fondare il rilascio del titolo edilizio maggiorato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizio
RamiEdilizia
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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