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Ordinanza

Ordinanza n. 302/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’atto prot. n. -OMISSIS-del 17/10/2025, notificato in data 17/10/2025, recante ad oggetto "Ordinanza sindacale ex art. 192 c. 3 del D. Lgs. 152/2006 nr. 16/2020 – Recupero somme in danno" con la quale si ingiunge il pagamento della somma di € 160.000,00 oltre IVA o l’avvio dei lavori entro 10 giorni, costituente al contempo avviso di accertamento esecutivo ex L. 160/2019; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota prot. 0079758/2025 del 12/06/2025 e, ove non divenuta inoppugnabile, l'Ordinanza Sindacale n. 16/2020.

Giustizia amministrativa202600185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di recupero somme in danno per € 160.000,00 oltre IVA, o avvio dei lavori entro dieci giorni, relativa all'esecuzione d'ufficio della rimozione di rifiuti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l'ordinanza sindacale del 17 ottobre 2025, con cui il Comune ha ingiunto il pagamento delle somme necessarie alla rimozione dei rifiuti oppure l'avvio dei lavori entro dieci giorni, qualificando l'atto anche come avviso di accertamento esecutivo. Sono stati contestati inoltre gli atti presupposti, inclusa la nota del 12 giugno 2025 e, ove non divenuta inoppugnabile, l'ordinanza sindacale del 21 aprile 2020, che aveva disposto la rimozione dei rifiuti. Il TAR ha rilevato che una parte delle censure è inammissibile perché riferita all'ordine presupposto del 21 aprile 2020, mai impugnato e quindi non più contestabile. Nel merito cautelare, il ricorso è stato ritenuto privo di apprezzabili profili di fondatezza: la responsabilità dell'impresa per l'abbandono dei rifiuti è stata considerata palese; l'intervento comunale per l'esecuzione d'ufficio dell'ordine, alla luce del tempo trascorso e del disinteresse mostrato dall'impresa, è stato ritenuto atto dovuto; non è stata dimostrata l'irragionevolezza o l'esorbitanza della quantificazione degli oneri rispetto ai lavori da eseguire. Il giudice ha inoltre considerato che l'importo è soggetto a conguaglio e che l'impresa avrebbe potuto evitare l'esecuzione d'ufficio provvedendo spontaneamente alla rimozione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris, senza ravvisare apprezzabili profili di fondatezza delle censure. Ha ritenuto non più contestabile, in questa sede, l'ordine presupposto del 21 aprile 2020, non impugnato tempestivamente; ha considerato palese la responsabilità dell'impresa per l'abbandono dei rifiuti e legittimo, quale atto dovuto, l'intervento comunale diretto a dare esecuzione d'ufficio all'ordine di rimozione dopo il protratto inadempimento. Ha escluso rilievo cautelare alla contestazione dell'importo, non essendone stata provata l'irragionevolezza o esorbitanza, anche perché la somma è soggetta a conguaglio e il destinatario poteva evitare l'esecuzione d'ufficio eseguendo spontaneamente i lavori. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    Costituisce il riferimento normativo dell'ordinanza sindacale relativa alla rimozione dei rifiuti e al recupero delle somme in danno.

  • l. 160/2019

    L'atto impugnato è stato qualificato anche come avviso di accertamento esecutivo ai sensi della legge.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta in via incidentale; la domanda è stata respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Le censure rivolte contro un ordine amministrativo presupposto non tempestivamente impugnato sono inammissibili e non possono essere riproposte mediante l'impugnazione dell'atto successivo che ne dispone o ne attua l'esecuzione.
  • Quando il destinatario non adempie per un significativo periodo a un ordine di rimozione dei rifiuti e permane il disinteresse per il ripristino delle condizioni di sicurezza, l'esecuzione d'ufficio da parte del Comune può configurarsi come atto dovuto.
  • La contestazione cautelare dei costi dell'esecuzione d'ufficio non è sufficiente, in assenza di prova della loro irragionevolezza o esorbitanza rispetto ai lavori da eseguire, soprattutto quando l'importo sia soggetto a conguaglio e il destinatario abbia avuto la possibilità di adempiere spontaneamente.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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