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Sentenza

Sentenza n. 3311/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2662/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero del giudicato civile relativo all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 2662/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscerle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 3.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. Deduceva l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiedeva l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, non indicava né la sede del TAR né gli estremi identificativi della sentenza civile da eseguire e si limitava a riferirsi genericamente a un ricorso per ottemperanza al giudicato civile concernente il bonus carta del docente. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio. Il ricorso era stato notificato dopo la pubblicazione della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. La procura separata e analogica, successivamente trasformata in copia informatica e allegata telematicamente al ricorso nativo digitale, non può beneficiare dell'equiparazione alla procura apposta in calce al ricorso quando non contiene autonomamente elementi sufficienti a identificare la controversia. L'allegazione telematica congiunta non dimostra, da sola, né la consapevolezza della parte circa lo specifico atto processuale cui il mandato si riferisce né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. L'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richiede una procura speciale idonea a individuare oggetto, parti e autorità giudiziaria. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Non è stata riconosciuta neppure la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a.: la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare la soluzione più prudente. Il Collegio ha inoltre ritenuto non necessaria l'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l'assenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio comportava rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata d'ufficio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della condanna contenuta nel giudicato civile da eseguire.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Impone che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di procura speciale; la procura deve consentire l'identificazione dell'oggetto, delle parti e dell'autorità giudiziaria della controversia.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione disciplina l'equiparazione telematica alla procura apposta in calce, ma non esonera la procura separata dall'indicare autonomamente elementi sufficienti a identificare la controversia e non supera il requisito della preesistenza o contestualità rispetto al ricorso.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il richiamo alle norme del codice di procedura civile non consente di sanare la mancanza originaria della procura speciale quando essa è requisito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente, secondo la decisione, la rinnovazione della procura speciale mancante o inidonea quando il requisito doveva sussistere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non opera quando esistevano orientamenti interpretativi e la parte ha scelto una soluzione meno prudente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'avviso sulla questione rilevata d'ufficio è necessario quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario nel caso concreto per l'assenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Sono richiamati a sostegno della necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo e dell'esigenza di una procura speciale specifica.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    L'attestazione prevista dalla disposizione è stata utilizzata per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza civile posta a fondamento dell'ottemperanza.

  • Cons. Stato, Ad. plen., 2 ottobre 2025, n. 11

    la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito)

    La procura speciale deve precedere o essere contestuale alla redazione del ricorso; la sua mancanza o genericità originaria non è sanabile e, per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione della pronuncia, non giustifica di regola l'errore scusabile.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve contenere elementi idonei a individuare autonomamente l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria; una procura separata, analogica e genericamente riferita a un ricorso per ottemperanza non soddisfa tale requisito se non identifica la sede del TAR e il giudicato da eseguire.
  • L'allegazione telematica, insieme al ricorso nativo digitale, della copia informatica di una procura redatta su foglio separato non rende automaticamente la procura equivalente a quella apposta in calce al ricorso: l'equiparazione non elimina l'esigenza di specificità del mandato né dimostra, da sola, la consapevolezza della parte circa lo specifico atto processuale cui esso si riferisce.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell'atto.
  • Quando la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, la sua mancanza o inidoneità originaria non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 39, comma 1, c.p.a. e dell'art. 182, comma 2, c.p.c.
  • L'errore scusabile non è concedibile per una procura generica quando, pur in presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti, esistevano parametri interpretativi idonei a orientare la condotta processuale e la parte ha scelto una soluzione meno prudente.
  • L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando il difensore della parte non compare alla camera di consiglio, poiché tale assenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

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