Ordinanza n. 1545/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia e/o diniego di permanenza nell’elenco White List adottato dalla Prefettura di Agrigento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia e/o il diniego di permanenza nell’elenco White List adottato dalla Prefettura di Agrigento. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato un successivo provvedimento prefettizio di sospensione dell’atto impugnato, motivato dall’intervenuto controllo giudiziario previsto dall’art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011, disposto per la durata di un anno. Il TAR ha inoltre considerato gli effetti della sentenza n. 109/2025 della Corte costituzionale, secondo cui gli effetti sospensivi sono protratti sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dell’interdittiva previsto dall’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, purché la chiusura del controllo giudiziario abbia esito favorevole.
La decisione
Il TAR non ha deciso né sulle questioni preliminari di rito né sul merito dell’impugnazione e non ha regolato definitivamente le spese. Ha ritenuto opportuno rinviare la trattazione a data da destinarsi, poiché la pendenza del controllo giudiziario e la conseguente sospensione degli effetti dell’interdittiva possono incidere sull’aggiornamento del provvedimento prefettizio e sulla permanenza dell’interesse alla decisione. Ogni valutazione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata alla successiva udienza. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti e di oscurare le generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011
Il controllo giudiziario ha determinato la sospensione del provvedimento interdittivo per il periodo di un anno.
art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011
procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo
Gli effetti sospensivi sono protratti sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dell’interdittiva, alle condizioni richiamate dalla pronuncia.
sentenza n. 109/2025 della Corte costituzionale
può essere riconosciuta solo in caso di chiusura del controllo con esito favorevole
La protrazione degli effetti sospensivi dopo il periodo di controllo giudiziario è subordinata alla chiusura favorevole del controllo.
Massime di principio
- La pendenza del controllo giudiziario previsto dall’art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011, accompagnata dalla sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia, può giustificare il rinvio della trattazione del ricorso contro l’interdittiva, quando l’esito del controllo e il conseguente procedimento di aggiornamento prefettizio possono incidere sulla decisione della controversia.
- Gli effetti sospensivi collegati al controllo giudiziario possono protrarsi sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dell’interdittiva ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, fermo restando che tale protrazione è riconoscibile soltanto se il controllo giudiziario si conclude favorevolmente.
Come è indicizzato
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