Sentenza n. 256/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - della nota Ministero della Difesa, Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Parma, del 16 dicembre 2025 prot. n. 18570/3-3 – pervenuta al ricorrente via p.e.c. il 19.12.2025 – con cui l’intimato N.A.S. ha comunicato di aver negato l’accesso agli atti di cui all’istanza del 10 dicembre 2025 “limitatamente ai documenti prodromici alle ispezioni effettuate da questo Nucleo negli anni 2016, 2021, 2024 e 2025 presso l’azienda di cui è titolare (nello specifico: copie degli esposti/segnalazioni in danno all’Azienda Agricola Modolo Luca)”; - nonché – ove, e per quanto occorra – di ogni altro atto, comunque denominato ed ancorché non cognito, se ed in quanto illegittimo e lesivo, che risulti presupposto, connesso e/o conseguente al predetto diniego; ... e per l’accertamento ... del diritto del richiedente ad accedere alla documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alle copie degli esposti e delle segnalazioni anonime o di ignoti che avevano dato origine a ispezioni presso l'azienda negli anni 2016, 2021, 2024 e 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare d'azienda)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il diniego opposto alla richiesta di accesso alle segnalazioni e agli esposti che avevano determinato controlli dei NAS presso la propria azienda agricola. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 10, 22, 23, 24 e 25 della l. 241/1990, il difetto di motivazione, il vizio dei presupposti, l'illogicità e lo sviamento, sostenendo che l'Amministrazione avesse erroneamente escluso la sussistenza di un interesse difensivo e avesse svolto una valutazione indebita sulla rilevanza processuale dei documenti. Ha invocato i principi dell'Adunanza plenaria sull'accesso difensivo, secondo cui è necessario un nesso di strumentalità tra documentazione e situazione giuridica da tutelare, ma non è consentito all'Amministrazione o al giudice dell'accesso valutare anticipatamente l'ammissibilità, l'influenza o la decisività dei documenti nell'eventuale giudizio di merito, salvo l'assoluta mancanza di collegamento o il carattere pretestuoso della richiesta. Con il secondo motivo ha dedotto l'assenza, nella motivazione del diniego, di specifiche ragioni connesse alla tutela della riservatezza di terzi. Con il terzo motivo ha contestato l'applicazione dell'art. 1049, comma 1, lett. e), d.P.R. 90/2010 e delle disposizioni della l. 241/1990 e del d.P.R. 184/2006, sostenendo che l'esclusione degli esposti e delle informazioni confidenziali opera soltanto quando sia concretamente necessaria alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, esigenza che nel caso concreto non era stata dimostrata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha qualificato la domanda come accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. 241/1990, rilevando che il richiedente deve rappresentare nell'istanza, in modo puntuale e specifico, una situazione giuridicamente tutelata e il nesso di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la sua cura o difesa, ma non deve dimostrare anticipatamente la decisività o l'effettiva utilizzabilità dei documenti in un eventuale giudizio. Nel caso concreto, l'istanza aveva indicato sufficientemente la situazione soggettiva da tutelare e la relazione tra gli esposti e i ripetuti controlli subiti, sicché il diniego era illegittimo nella parte in cui affermava che l'accesso non rispondesse ad alcun interesse e non incidesse sul diritto di difesa. Il giudice ha inoltre ritenuto ingiustificato il richiamo all'art. 1049, comma 1, lett. e), d.P.R. 90/2010: la sottrazione degli esposti informali e delle informazioni provenienti da fonti confidenziali è collegata alla necessità di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, esigenza che l'Amministrazione non aveva concretamente indicato e che, in relazione alla natura dei documenti, non risultava sussistente. Il TAR ha dichiarato illegittimo il diniego, accertato il diritto all'ostensione e ordinato al NAS di consentire l'accesso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. L'Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi; il giudice può accertare il diritto di accesso e ordinare l'esibizione.
artt. 22, 23, 24 e 25 l. 241/1990
Regolano presupposti, soggetti, limiti e tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Riconosce l'accesso difensivo quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici; richiede un nesso di necessaria strumentalità, senza consentire una valutazione anticipata della decisività probatoria del documento.
art. 1049, comma 1, lett. e), d.P.R. 90/2010
atti e documenti attinenti a informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate o anonime, nonché da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali
La sottrazione all'accesso di tali documenti è giustificata soltanto in relazione alla necessità di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; non opera automaticamente in assenza di una concreta esigenza di tutela.
artt. 3, 10 e 25 l. 241/1990
Impongono il rispetto delle garanzie partecipative e dell'obbligo di motivazione e disciplinano l'esercizio e la tutela del diritto di accesso.
artt. 3, 5 e 9 d.P.R. 184/2006
Regolano le modalità di esercizio dell'accesso, l'individuazione dei documenti e il procedimento relativo alle richieste di accesso.
Massime di principio
- Nell'accesso difensivo il richiedente deve indicare una situazione giuridicamente tutelata e rappresentare in modo puntuale il nesso di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la cura o difesa dei propri interessi; non è invece necessario che dimostri anticipatamente la decisività o l'effettiva utilizzabilità dei documenti in un successivo giudizio.
- L'Amministrazione detentrice e il giudice adito ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non possono svolgere una valutazione anticipata sull'ammissibilità, influenza o decisività della documentazione nel giudizio eventualmente instaurato. Possono negare l'accesso per tale ragione solo quando manchi in modo evidente e assoluto qualsiasi collegamento con le esigenze difensive o la richiesta sia pretestuosa o temeraria.
- L'accesso amministrativo può essere esercitato anche prima dell'instaurazione di un giudizio, al fine di consentire al titolare della situazione giuridica di valutare le iniziative da intraprendere e di orientare la propria condotta sostanziale.
- La sottrazione all'accesso degli esposti informali e delle informazioni provenienti da fonti confidenziali prevista dall'art. 1049, comma 1, lett. e), d.P.R. 90/2010 presuppone una concreta esigenza di salvaguardia dell'ordine pubblico o della prevenzione e repressione della criminalità; il mero riferimento alla norma non è sufficiente a giustificare il diniego.
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