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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10871/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano che, pur assolvendo Bellini da parte delle contestazioni e dichiarando la prescrizione di vari reati, aveva confermato per entrambi rilevanti condanne e disponeva la confisca di somme ritenute provento/ prodotto di riciclaggio. Bellini deduceva, in particolare, vizi di motivazione e violazioni in ordine alla configurabilità del reato di riciclaggio (art. 648-bis) e contestava la misura ablativa (art. 648-quater e art. 12-bis D.lgs. 74/2000), sostenendo che mancasse prova dell'“entrata” illecita e del concorso nei reati presupposto e che la confisca fosse sproporzionata (da limitare al reale profitto). Mistro eccepiva analoghe carenze probatorie e sosteneva che le condotte fossero riconducibili allo schema di frode fiscale (e non a una fattispecie di riciclaggio), contestando inoltre l'estensione della confisca all'intero importo dei flussi bancari e l'inclusione di somme provenienti da talune società.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di cassazione ha ritenuto che i ricorsi si limitassero a reiterare le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della Corte territoriale e che introducessero questioni non devolute al giudice di merito. Quanto alla confisca, la Corte ha confermato la linea interpretativa secondo cui, ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. e della normativa sovranazionale, è confiscabile non solo il 'profitto' diretto ma anche il 'prodotto' del reato e gli esiti delle fasi successive di reinvestimento/trasformazione; di conseguenza la decisione di merito è stata ritenuta congrua e conforme alla giurisprudenza di legittimità. È stato inoltre richiamato il principio per cui non possono essere dedotti in cassazione argomenti non sottoposti al giudice d'appello.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato di riciclaggio anche in assenza del concorso degli imputati nei reati presupposto, valorizzando dichiarazioni e condotte (es. flussi sui conti, prelievi, ruolo organizzativo). La Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure che non hanno confrontato specificamente la motivazione di merito.

  • art. 648-quater cod. pen. (confisca per reati di riciclaggio, reimpiego, autoriciclaggio)

    La Corte ha confermato l'interpretazione estensiva: la confisca può riguardare non solo il vantaggio diretto ma anche il prodotto del reato e quanto deriva dalle successive fasi di reinvestimento o trasformazione, in coerenza con obblighi sovranazionali.

  • art. 12-bis D.lgs. n. 74/2000 (confisca per reati fiscali)

    La Corte territoriale aveva disposto confisca ex art. 12-bis; i ricorrenti contestavano la mancata impugnazione specifica in appello, ma la Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure generiche e le impugnazioni 'implicite'.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla necessità che la conferma della confisca in sede di impugnazione comporti un effettivo accertamento della responsabilità; la Cassazione ha però escluso il vizio perché la questione non era stata specificamente dedotta in appello o veniva ripetuta senza confrontarsi con la motivazione resa.

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivi di cassazione)

    Usato dalla Cassazione per dichiarare inammissibili i motivi generici o che si limitano a riprodurre le censure già valutate dal giudice del gravame senza specifica critica alla motivazione.

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Citato in relazione al trattamento cartolare del ricorso; nulla di sostanziale muta sull'esito data l'inammissibilità dei motivi.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferito dalla Corte territoriale nel valutare l'assenza di elementi che giustificassero assoluzioni o proscioglimenti; i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare l'insufficienza dell'accertamento.

  • art. 8 D.lgs. n. 74/2000 (frode fiscale – dichiarazione alternativa evocata in motivi)

    I ricorrenti hanno sostenuto che i flussi fossero legati a un'ipotetica fattispecie alternativa (art. 8) e non a provento di reato già concretizzato; la Corte ha ritenuto che tali argomenti non fossero stati affrontati specificamente in appello e dunque non potevano essere valutati in cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a ripetere le stesse doglianze già svolte in appello senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della Corte territoriale.
  • Non possono essere dedotti in Cassazione questioni nuove che non siano state effettivamente devolute al giudice d'appello; argomenti introdotti per la prima volta in cassazione sono generalmente inammissibili.
  • In materia di confisca per riciclaggio (art. 648-quater) la nozione di bene aggredibile è ampia: è possibile confiscare non solo il profitto diretto ma anche il prodotto del reato e gli esiti delle fasi di reinvestimento/trasformazione, in coerenza con gli obblighi sovranazionali.
  • Per censurare la confisca in sede di gravame (e poi in cassazione) è necessario formulare rilievi specifici e motivati nel giudizio di appello; una contestazione 'implicita' o generica rischia di essere dichiarata inammissibile.
  • La prova della provenienza illecita di somme bancarie richiede un nesso concreto tra flussi e reati presupposto; tuttavia, dichiarazioni dell'imputato, la natura delle operazioni e la condotta materiale (es. transito di denaro e prelievi in favore di terzi) possono essere valutate come elementi idonei a fondare l'accertamento del reato di riciclaggio.
  • Se un giudice di secondo grado motiva congruamente l'accertamento (anche alla luce della giurisprudenza europea), il semplice dissenso difensivo in cassazione è insufficiente: il ricorrente deve articolare censure nuove, precise e confrontarsi con la motivazione impugnata.

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