Salta al contenuto
Legge

L.R. Piemonte 27/2004

"Modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 ), in materia di vendite di fine stagione e promozionali".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 27/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 27/2004 integra la disciplina del commercio includendo le vendite promozionali e fissando regole sulle vendite di fine stagione: periodi consentiti, durata massima comunale e divieto di promozioni nei 30 giorni precedenti l’avvio dei saldi per articoli stagionali o di moda. Esclude le vendite sottocosto.

Disciplina piemontese delle vendite di fine stagione e promozionali

Disciplina piemontese delle vendite di fine stagione e promozionali

La legge regionale del Piemonte n. 27 del 2004 interviene sulla disciplina del commercio regionale per estendere espressamente alcune regole anche alle vendite promozionali. Il provvedimento definisce inoltre i periodi entro cui possono svolgersi le vendite di fine stagione e introduce un divieto temporale di promozioni in prossimità dei saldi.

Ambito di applicazione

Le modifiche si inseriscono nella legge regionale Piemonte 12 novembre 1999, n. 28, relativa alla disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte. La disciplina riguarda quindi il solo territorio regionale piemontese e, in particolare, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali.

Vendite di fine stagione

Le vendite di fine stagione possono essere effettuate esclusivamente in due finestre temporali annuali:

  • dal 1° gennaio al 31 marzo;
  • dal 1° luglio al 30 settembre.

All’interno di ciascun periodo, i comuni determinano ogni anno la durata delle vendite di fine stagione, con un limite massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

Coordinamento tra comuni

Nella definizione del calendario annuale dei saldi, i comuni devono raccordarsi con i comuni confinanti. Il coordinamento deve tenere conto anche delle aree di programmazione commerciale previste dagli indirizzi e criteri dell’articolo 3 della legge regionale n. 28/1999.

Vendite promozionali

La legge estende alle vendite promozionali alcune previsioni già previste per le vendite normali e di fine stagione. In particolare, le vendite promozionali vengono considerate espressamente nella disciplina regionale del commercio, con riferimento alle relative disposizioni applicative e di controllo.

È inoltre stabilito che, nei trenta giorni precedenti la data di inizio delle vendite di fine stagione, non possono svolgersi vendite promozionali aventi ad oggetto articoli stagionali o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo.

Esclusione delle vendite sottocosto

Le disposizioni introdotte dalla legge non si applicano alle vendite promozionali effettuate sottocosto. Per tali vendite resta quindi esclusa l’applicazione del regime qui disciplinato.

Controlli e disciplina applicativa

Le modifiche richiamano anche la disciplina dei controlli e degli adempimenti amministrativi già prevista dalla legge regionale n. 28/1999, estendendone l’ambito alle vendite promozionali oltre che alle vendite di fine stagione.

Attualità della norma

Si tratta di una disciplina di carattere stabile, non riferita a un singolo esercizio finanziario o a una scadenza ormai conclusa. Non emergono elementi di obsolescenza dal solo testo fornito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.