L.R. Abruzzo 8/2003
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003. Bilancio pluriennale 2003-2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge approva il bilancio di previsione della Regione Abruzzo per il 2003, il bilancio di cassa, i residui, i fondi di riserva, le autorizzazioni a mutui e obbligazioni, nonché i bilanci degli enti regionali e delle aziende partecipate. Vale per l’esercizio 2003, con efficacia dal 1° gennaio 2003; include il bilancio pluriennale 2003-2005.
Bilancio regionale Abruzzo 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005
Bilancio di previsione della Regione Abruzzo per il 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005
Il provvedimento disciplina l’assetto finanziario della Regione Abruzzo per l’esercizio 2003, approvando bilancio di competenza e di cassa, residui, fondi di riserva, autorizzazioni all’indebitamento e i bilanci di enti e aziende regionali. L’efficacia decorre dal 1° gennaio 2003, pur con entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Approvazione del bilancio regionale: entrate, spese e residui
La legge approva:
- il totale generale dell’entrata di competenza per il 2003;
- il totale generale dell’entrata di cassa, comprensivo della giacenza presunta al 1° gennaio 2003;
- il totale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2002 da riportare nel bilancio 2003;
- il totale generale della spesa di competenza e di cassa;
- il totale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2002 da riportare nel bilancio 2003.
Autorizza inoltre l’accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate regionali secondo la normativa vigente.
Unità previsionali di base, contabilità speciali e bilancio del Consiglio regionale
Sono approvate le singole unità previsionali di base indicate nel bilancio di previsione, nonché le contabilità speciali iscritte in entrata e spesa. Per il Consiglio regionale viene individuata la U.P.B. relativa al funzionamento del Consiglio e approvato il relativo bilancio allegato, nei limiti dello stanziamento assegnato.
Autorizzazioni di spesa e quadro riassuntivo
La legge autorizza l’impegno e il pagamento delle spese regionali nei limiti degli stanziamenti di competenza e di cassa approvati. È inoltre approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio regionale per il 2003.
Saldo finanziario, fondi per residui e fondi vincolati
È approvato un saldo finanziario positivo presunto destinato a coprire somme reiscritte per residui derivanti da legislazione statale o comunitaria e per residui perenti, sia di parte corrente sia in conto capitale. Sono istituiti o iscritti specifici fondi per:
- riassegnazione dei residui passivi perenti in conto capitale reclamati dai creditori;
- riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente reclamati dai creditori;
- riassegnazione di risorse vincolate eliminate dal conto dei residui;
- riassegnazione di economie vincolate.
I prelevamenti dai fondi richiedono, a seconda dei casi, determina del dirigente del Servizio bilancio o deliberazione della Giunta, con previa verifica della non prescrizione e dell’avvenuto perfezionamento dell’impegno originario.
Spese obbligatorie, spese impreviste e fondi di cassa
Sono considerate spese obbligatorie quelle indicate nell’elenco allegato. Il Presidente della Giunta può prelevare dal fondo di riserva per spese obbligatorie. È inoltre previsto il fondo per le spese impreviste, con prelevamenti disposti con decreto presidenziale previa deliberazione della Giunta e successiva comunicazione al Consiglio entro 30 giorni.
Per il monitoraggio del patto di stabilità sono istituiti due fondi di riserva di cassa, uno per spese correnti e uno per spese in conto capitale, con trasferimenti disposti dalla Giunta.
Variazioni di bilancio e controlli
La Giunta regionale è autorizzata a introdurre variazioni di bilancio per:
- incrementare unità previsionali esistenti o istituirne di nuove per entrate vincolate da Stato o Unione Europea;
- iscrivere le relative spese, se tassativamente regolate dalla legge;
- effettuare variazioni compensative tra capitoli della stessa U.P.B., con alcuni limiti per spese obbligatorie, annualità, pagamenti differiti, limiti d’impegno e stanziamenti direttamente regolati dalla legge.
Le variazioni sono proposte dai direttori competenti, verificate dal Servizio bilancio e comunicate al Consiglio regionale. È prevista anche la rinumerazione dei capitoli nel corso dell’esercizio. Tutti gli atti di variazione devono essere pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale regionale.
Garanzie fideiussorie, contabilità speciali e gestione di cassa
È iscritto uno specifico capitolo per far fronte agli obblighi derivanti da garanzie fideiussorie in corso e, se ricorrono i presupposti, pregresse. La Giunta può inoltre introdurre variazioni per le contabilità speciali strettamente connesse da disposizioni statali.
La gestione dei pagamenti e dei documenti contabili di spesa è subordinata alle disponibilità di cassa regionali e alle regole della Tesoreria Unica; i documenti il cui ritardo comporterebbe maggiori oneri devono comunque essere inviati alla Tesoreria regionale. Le eventuali anticipazioni di cassa seguono la disciplina statale vigente.
Indebitamento regionale, mutui e obbligazioni
La Giunta è autorizzata, nel corso del 2003, a stipulare mutui passivi entro i limiti indicati dalla legge, nel rispetto dei vincoli di indebitamento. Per i mutui ordinari il tasso massimo è fissato al 5,50% e la durata massima è di 30 anni; per il mutuo destinato all’edilizia sanitaria il tasso massimo resta 5,50% e la durata massima è di 20 anni. In entrambi i casi è ammessa la rinegoziazione o l’estinzione anticipata in sede di stipula. In alternativa alla contrazione dei mutui, la Giunta può emettere obbligazioni.
Sono inoltre iscritte a bilancio le rate di ammortamento dei mutui, da mantenere negli esercizi successivi per tutta la durata dei prestiti.
Crediti di modesto importo e limiti degli stanziamenti
La Giunta può disporre l’annullamento dei crediti regionali quando il costo di riscossione sia eccessivo rispetto all’entrata; il limite massimo di ciascun credito annullabile è di 10 euro.
La legge ribadisce che gli stanziamenti di competenza costituiscono limiti insuperabili per gli impegni e che le leggi regionali autorizzative di spesa operano entro tali limiti, con eventuale riduzione proporzionale degli interventi se necessario.
Bilancio pluriennale 2003-2005
È approvato il bilancio pluriennale 2003-2005 quale allegato al bilancio di previsione 2003.
Bilanci e finanziamenti degli enti e delle aziende regionali
Sono approvati i bilanci 2003 di diversi enti e aziende regionali, con contestuali finanziamenti a carico del bilancio regionale:
- Ente Abruzzo Lavoro, con stanziamento per attività e iniziative di istituto;
- Aziende per il diritto allo studio universitario di Teramo, Chieti e L’Aquila, con fondi per spese correnti e in conto capitale;
- A.R.S.S.A., con finanziamenti per personale, funzionamento e attività istituzionali;
- A.P.T.R., con contributi per il funzionamento;
- A.R.I.T., con fondi per funzionamento e investimenti;
- A.R.T.A., con finanziamento per il funzionamento.
Ciascun ente o azienda deve adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione i provvedimenti di variazione dei rispettivi bilanci per renderli compatibili con le assegnazioni; in caso di inadempimento è previsto l’intervento sostitutivo.
Entrata in vigore e decorrenza
La legge è dichiarata urgente, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2003.
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