L.R. Abruzzo 3/2003
Adeguamento disposizioni normative in materia di edilizia residenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale aggiorna gli importi dei mutui e dei contributi in conto capitale per costruzione, acquisto e recupero della prima abitazione e disciplina l’anticipazione dell’80% dei contributi di edilizia agevolata, previa documentazione comunale e fideiussione. Prevede inoltre il saldo a lavori ultimati e l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Adeguamento dei contributi per l’edilizia residenziale agevolata e modalità di erogazione
Adeguamento delle misure per l’edilizia residenziale agevolata
La legge regionale dell’Abruzzo interviene sulle disposizioni in materia di edilizia residenziale agevolata, aggiornando gli importi dei benefici economici e disciplinando le modalità di anticipazione e saldo dei contributi concessi dalla Regione. Si tratta di un intervento puntuale, riferito a specifici interventi di costruzione, acquisto e recupero dell’abitazione.
Aggiornamento degli importi dei mutui e dei contributi
Vengono rideterminati gli importi previsti dalla normativa regionale richiamata per gli interventi sulla propria abitazione.
- L’importo unitario dei mutui per costruzione, acquisto e recupero della propria abitazione è fissato in 41.500,00 euro.
- Il contributo in conto capitale per i medesimi interventi è stabilito nell’importo massimo di 17.500,00 euro.
- Il contributo è destinato ai beneficiari previsti dalla legge regionale richiamata in materia di edilizia residenziale.
Modalità di erogazione dei contributi
La legge disciplina l’anticipo e il saldo dei contributi di edilizia agevolata relativi alla legislazione statale e regionale.
- L’anticipo è disposto dal Dirigente del Servizio competente.
- Sono richiesti la presentazione dell’attestato comunale di avvenuto inizio lavori e di una polizza fideiussoria assicurativa.
- L’anticipazione è pari all’80% del contributo concesso dalla Regione.
- La disciplina dell’anticipazione si applica anche agli interventi già in corso, purché contabilmente non ancora definiti, con efficacia dall’inizio del programma.
- Il saldo è erogato dopo la presentazione del certificato comunale di ultimazione lavori e di regolare esecuzione o di collaudo, nonché dell’attestazione della Direzione Lavori sulla spesa complessivamente sostenuta e sulla funzionalità dell’opera.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Rilevanza temporale e applicativa
La disciplina sui nuovi importi e sulle modalità di erogazione opera nell’ambito della normativa regionale abruzzese in materia di edilizia residenziale agevolata. Il testo non indica un termine finale di efficacia, ma contiene una previsione espressa di applicazione anche agli interventi in essere non ancora contabilmente definiti.
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