L.R. Abruzzo 7/2003
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge finanziaria 2003 della Regione Abruzzo autorizza e rimodula numerosi stanziamenti per il bilancio 2003 e per alcuni interventi pluriennali, disciplina agevolazioni IRAP per ONLUS e cooperative sociali, modifica molte leggi regionali settoriali e contiene norme su demanio idrico, servizi sociali, trasporti, ambiente, cultura, sanità e coordinamento dei tempi delle città. Molte disposizioni sono annuali o legate a scadenze 2003-2005.
Legge finanziaria regionale Abruzzo 2003
Legge finanziaria regionale Abruzzo 2003
Il provvedimento reca la legge finanziaria della Regione Abruzzo per il 2003 e interviene in modo esteso su autorizzazioni di spesa, rifinanziamenti, modifiche normative settoriali e nuove discipline organizzative e finanziarie. La portata è limitata al territorio della Regione Abruzzo e, per molte previsioni, al solo esercizio 2003 o a periodi già conclusi.
Disposizioni finanziarie e rifinanziamenti per il 2003
La legge autorizza numerosi stanziamenti e riduzioni di capitoli di bilancio per interventi specifici in materia culturale, sociale, produttiva, infrastrutturale, sanitaria, ambientale e di sostegno a enti, associazioni e consorzi. In diversi casi vengono istituiti nuovi capitoli di spesa o di entrata, ridenominati capitoli esistenti e fissate modalità di copertura mediante riduzione di altri stanziamenti o utilizzo di fondi vincolati.
Molti contributi sono espressamente limitati all’anno 2003; altri riguardano anche il 2004, il 2005 o esercizi successivi con rinvio alla legge di bilancio. Tra gli interventi figurano, a titolo esemplificativo, contributi a consorzi culturali, musei, associazioni sociali, enti di ricerca, consorzi di bonifica, parchi, strutture universitarie, iniziative per l’immagine dell’Abruzzo, sostegno a comuni e province per opere e servizi, e fondi per calamità, rischio idrogeologico, costa, trasporti e investimenti sanitari.
Agevolazioni IRAP
La Regione prevede, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2003, una riduzione dell’aliquota IRAP al 3,25% per le ONLUS e, per effetto del rinvio normativo, anche per le cooperative sociali, limitatamente all’attività istituzionale esercitata. L’agevolazione vale per il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale ed è concessa nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti “de minimis”; è inoltre dichiarata cumulabile con altre agevolazioni fiscali entro i massimali europei.
Interventi e contributi a favore di enti, associazioni e settori specifici
La legge contiene una lunga serie di contributi una tantum o straordinari per il 2003, spesso con rendicontazione obbligatoria e, in alcuni casi, divieti di cumulo con altri finanziamenti regionali. Tra i destinatari vi sono organismi culturali, associazioni sociali e di volontariato, consorzi universitari, soggetti operanti nel turismo, nello sport, nell’assistenza ai disabili, nella prevenzione dell’usura, nella promozione musicale e cinematografica, nella cooperazione, nella ricerca scientifica e nella formazione.
Servizi sociali, disabilità, assistenza e politiche del lavoro
Vengono rifinanziati o istituiti interventi per lavoratori socialmente utili, inserimento lavorativo di soggetti disabili, borse di lavoro psichiatrica, trasporto e assistenza scolastica per studenti disabili, psicologia scolastica, scuola a domicilio e integrazione sociale delle persone con handicap, nonché azioni contro l’usura e il racket. Alcune misure sono connesse a termini di rendicontazione, a programmi annuali o a criteri di riparto stabiliti dalla Giunta.
Demanio idrico, concessioni e canoni
Il testo reca una disciplina ampia sulla gestione del demanio idrico trasferito alla Regione, sui canoni di concessione delle pertinenze idrauliche e delle derivazioni d’acqua pubblica, sulle spese di istruttoria, sui depositi cauzionali, sul contributo idrografico, sull’addizionale regionale, sui controlli e sulle sanzioni. Sono previsti criteri di determinazione dei canoni, regole per l’introito e la destinazione delle entrate, nonché numerose decorrenze successive, poi più volte modificate negli anni.
Coordinamento dei tempi delle città
La legge contiene anche norme sul coordinamento degli orari urbani e sulla promozione delle banche dei tempi, ma tale capo è stato successivamente abrogato. Le disposizioni erano finalizzate alla pianificazione territoriale degli orari, al sostegno ai comuni e alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Tempistiche e limiti temporali rilevanti
Molte previsioni sono espressamente annuali o transitorie: ad esempio, alcuni contributi sono previsti per il solo 2003, altri per il 2003-2004 o fino al 31 dicembre 2005. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2003. Diversi articoli e commi risultano poi abrogati o sostituiti da norme successive, e alcune disposizioni hanno ormai solo rilievo storico o contabile.
Obsolescenza pratica
Il provvedimento è oggi in larga parte superato perché riferito al bilancio 2003 e a iniziative ormai concluse; numerose disposizioni sono inoltre state abrogate, sostituite o hanno esaurito i propri effetti temporali. Restano di interesse soprattutto i profili ricostruttivi e, per la parte consolidata, le norme settoriali ancora vigenti come modificate nel tempo.
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