L.R. Abruzzo 1/2003
Integrazione alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge interviene sulla L.R. 60/2001 con interpretazione autentica e integrazione della disciplina sanzionatoria sugli scarichi. In particolare chiarisce cosa si intende per procedimenti amministrativi definiti e proroga fino al 31 dicembre 2005 la riduzione della sanzione per alcuni scarichi. Definisce inoltre la competenza all’irrogazione delle sanzioni ambientali e la destinazione dei relativi proventi agli impianti e alle reti fognarie in Abruzzo.
Regime autorizzatorio degli scarichi e disciplina delle sanzioni ambientali
Regime autorizzatorio degli scarichi e sanzioni ambientali
La legge regionale dell’Abruzzo interviene in materia di scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche, modificando e interpretando la L.R. 22 novembre 2001, n. 60. Il testo consolidato disciplina soprattutto l’efficacia della riduzione sanzionatoria prevista per alcuni scarichi e la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative in ambito ambientale.
Interpretazione autentica dei procedimenti amministrativi definiti
La legge chiarisce che, ai fini della L.R. 60/2001 come modificata, i “procedimenti amministrativi definiti” coincidono con quelli per i quali sia già avvenuto il pagamento delle somme dovute. Il chiarimento serve a delimitare l’ambito applicativo della disciplina pregressa e a collegare la definitività del procedimento all’effettivo versamento.
Riduzione della sanzione e limite temporale
Per gli scarichi richiamati dall’art. 31 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, la riduzione ad un ventesimo della sanzione è riconosciuta solo fino al 31 dicembre 2005. La disposizione ha quindi natura temporalmente limitata e non opera oltre tale data.
Irrogazione delle sanzioni ambientali
La competenza all’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 133 del d.lgs. 152/2006 è delegata alla Provincia competente per territorio, con esclusione delle sanzioni di cui al comma 8 del medesimo articolo. La norma è oggi coordinata con i successivi trasferimenti di funzioni amministrative previsti dalla L.R. 32/2015, che attribuisce alla Regione e ai Comuni le funzioni prima esercitate dalle Province secondo le decorrenze e il regime transitorio ivi stabiliti.
Destinazione dei proventi delle sanzioni
I proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del d.lgs. 152/2006 sono versati all’entrata del bilancio regionale e destinati al finanziamento di interventi su depurazione e reti fognarie a servizio degli agglomerati urbani. L’utilizzo deve avvenire secondo le priorità del Piano di Tutela delle Acque regionale e dei conseguenti atti di programmazione regionale; per le infrastrutture del servizio idrico integrato deve inoltre esserci coerenza con la pianificazione d’ambito di cui all’art. 149 del d.lgs. 152/2006.
Gestione contabile e stanziamenti
Ai fini dell’attuazione della destinazione dei proventi, la Giunta regionale provvede all’iscrizione dei corrispondenti stanziamenti in entrata e in uscita su richiesta delle strutture regionali competenti. Il testo consolidato richiama il capitolo di entrata 35201 e il capitolo di spesa 162325, Missione 09, Programma 04, Titolo 2.
Profili abrogati o superati
Risulta abrogata la precedente previsione che attribuiva alle Province la ripartizione delle somme riscosse tra interventi di prevenzione e risanamento. Anche la disciplina originaria sulla competenza sanzionatoria e sulla destinazione dei proventi è stata nel tempo sostituita e coordinata da successive modifiche normative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 13 feb 2003L.R. Abruzzo 2/2003
- Legge · 24 feb 2003L.R. Abruzzo 28/2003
- Legge · 24 feb 2003L.R. Abruzzo 3/2003
- Legge · 20 mar 2003L.R. Abruzzo 5/2003
- Legge · 24 mar 2003L.R. Abruzzo 6/2003
- Legge · 27 dic 2002L.R. Abruzzo 30/2002
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →