L.R. Abruzzo 6/2003
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 settembre 1983, n. 61 recante: "Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture" e abrogazione L.R. n. 10/1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina abruzzese sugli impianti a fune, introducendo regole su pubblica utilità, pubblicità della domanda, prelazione dei concessionari di linee interferenti o concorrenti e decadenza della prelazione. Abroga la L.R. 10/1998 e una disposizione della L.R. 61/1983. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURA del 16 aprile 2003.
Modifiche alla disciplina regionale su funivie, seggiovie e piste da discesa; abrogazione della L.R. 10/1998
Modifiche alla disciplina regionale sugli impianti a fune
La legge regionale Abruzzo 24 marzo 2003, n. 6 interviene sulla L.R. 9 settembre 1983, n. 61 in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e infrastrutture accessorie. La disciplina risultante riguarda soprattutto il procedimento di concessione e il diritto di prelazione dei concessionari di linee interferenti o concorrenti.
Pubblica utilità e urgenza dei lavori
Il decreto di concessione comporta automaticamente la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e delle infrastrutture accessorie previste dalla normativa richiamata. La concessione implica inoltre l’urgenza e l’indifferibilità dei lavori, anche in deroga alla L.R. 11 settembre 1979, n. 45 e successive modifiche.
Pubblicità della domanda di concessione
Ricevuta la domanda di concessione, l’Ente concedente deve darne notizia al pubblico entro 5 giorni. La comunicazione avviene:
- mediante pubblicazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dei Comuni territorialmente interessati;
- contestualmente, con lettera raccomandata A.R., ai concessionari di linee interferenti o concorrenti con la nuova iniziativa.
Linee interferenti o concorrenti e diritto di prelazione
Sono considerate interferenti o concorrenti le linee che ricadono in almeno una delle seguenti ipotesi, secondo un ordine di priorità decrescente:
- si dipartono in prossimità dei terminali di altre linee di trasporto mediante impianti fissi già concessi e realizzano un sistema di trasporto continuo e integrato;
- sono collegate alle linee esistenti di cui al punto precedente tramite piste di discesa o di collegamento esistenti e autorizzate;
- sono collegabili alle medesime linee mediante piste di discesa o di collegamento non ancora esistenti; in tal caso, nella richiesta di prelazione va allegata anche la documentazione prevista dall’art. 18 della L.R. 61/1983.
I concessionari di linee interferenti o concorrenti hanno diritto di prelazione sulla nuova concessione.
Esercizio della prelazione e decisione dell’Ente concedente
Chi intende esercitare la prelazione deve presentare domanda all’Ente concedente entro 40 giorni dalla pubblicazione della domanda all’Albo Pretorio, allegando la documentazione prevista dal successivo art. 4.
L’Ente concedente verifica se ricorrono le condizioni per l’interferenza o concorrenza e valuta comparativamente le proposte, pronunciandosi entro 30 giorni:
- dalla scadenza del termine di 40 giorni, per le concessioni di competenza comunale;
- dalla data in cui i Comuni interessati esprimono i pareri previsti dall’art. 1, comma 4, per le concessioni di competenza provinciale o regionale.
L’esito viene comunicato agli interessati con raccomandata A.R.
Limiti ed efficacia del diritto di prelazione
La prelazione può essere esercitata solo se la soluzione proposta prevede impianti di categoria e tipologia non inferiore a quella richiesta dal soggetto che ha presentato la domanda di concessione. Il diritto non può essere fatto valere nei confronti di chi abbia già la disponibilità dei suoli interessati dall’intervento.
La prelazione decade se il soggetto che l’ha esercitata:
- non presenta il progetto esecutivo entro 60 giorni dalla concessione;
- non inizia i lavori entro 6 mesi dall’approvazione del progetto esecutivo.
Abrogazioni
La legge abroga espressamente:
- la L.R. 10/1998;
- il comma 5 dell’art. 6 della L.R. 61/1983.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione indicata è nel BURA del 16 aprile 2003, n. 12.
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