Circolare numero 60 del 21-4-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga, per l'anno 2009, le principali novità e conferme in materia contributiva e di sostegno all'occupazione per i datori di lavoro soggetti al sistema DM. Vengono aggiornate le aliquote IVS in diversi settori, richiamate le proroghe di CIGS e mobilità e indicate le nuove basi di calcolo per la contribuzione di mobilità e per le misure compensative. La circolare illustra inoltre gli esoneri e gli sgravi ancora applicabili, le agevolazioni per le assunzioni di specifiche categorie di lavoratori e le modalità di regolarizzazione degli eventuali versamenti non effettuati secondo le nuove regole.
Sintesi delle principali disposizioni 2009 in materia di contribuzione e sostegno all'occupazione
Anno 2009. Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione e sostegno all'occupazione
La circolare fornisce un quadro unitario delle principali novità contributive e delle misure di sostegno all'occupazione applicabili nel 2009 ai datori di lavoro che operano con il sistema DM. L'obiettivo è aggiornare gli operatori sulle aliquote, sulle proroghe normative e sugli adempimenti conseguenti, indicando anche le regolarizzazioni possibili per le posizioni non ancora allineate.
Disposizioni in materia contributiva
La prima parte della circolare riguarda l'aggiornamento delle aliquote IVS e degli altri contributi dovuti al FPLD. Viene richiamato il meccanismo di incremento progressivo dell'aliquota destinato a completare il trasferimento della quota di 4,43 punti percentuali dalle gestioni TBC, maternità e CUAF, con aumento di 0,50 punti percentuali a partire dal periodo contributivo gennaio 2009 per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della norma.
La circolare ricorda inoltre che tale aumento deve proseguire con cadenza biennale fino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, alla quale si sommano lo 0,30% previsto dall'articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006 e, per i soggetti interessati, lo 0,70% ex GESCAL.
Casistiche particolari di aliquote IVS
Sono elencate diverse fattispecie specifiche, con indicazione delle aliquote da applicare da gennaio 2009:
- datori di lavoro esonerati dalla CUAF (codice 1C), con aliquota complessiva pari al 32,78% e quota lavoratore al 9,19%;
- aziende con personale all'estero assicurato in regime legge n. 398/1987 o distaccato in Paesi con accordi parziali di sicurezza sociale e con esenzione CUAF, con aliquota complessiva del 32,08% e quota lavoratore dell'8,84%;
- amministrazioni statali ed enti pubblici non soggetti a CUAF, per i quali è distinto il trattamento con o senza GESCAL, nonché i settori esclusi anche dal contributo maternità e dall'ex contributo TBC, con i relativi livelli di aliquota totale e quota a carico del lavoratore;
- piloti dei porti, con aliquota complessiva del 31,51% e quota lavoratore dell'8,84%;
- cooperative della piccola pesca ex legge n. 250/1958, per le quali l'aliquota è pari al 14,90%, di cui 4,04% a carico del socio;
- equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti, per i quali l'aliquota FPLD da gennaio 2009 è pari al 27,80% comprensivo dello 0,70 ex GESCAL, con quota marittimo al 9,19%.
Contributi CIGS e mobilità
La circolare evidenzia che l'articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, proroga fino al 31 dicembre 2009 i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per:
- imprese commerciali con più di 50 dipendenti;
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
- imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
I datori di lavoro interessati devono versare la contribuzione prevista dall'articolo 9 della legge n. 407/1990 (0,90%) e quella dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%), a partire dalla denuncia relativa al periodo di paga gennaio 2009 e senza soluzione di continuità rispetto al 2008.
Viene inoltre richiamato l'articolo 2, comma 37, della legge n. 203/2008, che assoggetta dal 1° gennaio 2009 anche le imprese del sistema aeroportuale agli obblighi contributivi per CIGS e mobilità.
Novità in materia di disoccupazione, malattia e maternità
L'articolo 20 del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, introduce dal periodo di paga gennaio 2009 due rilevanti modifiche:
- estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria al personale dipendente da aziende pubbliche, da aziende esercenti pubblici servizi e da imprese private;
- obbligo per le imprese dello Stato, degli enti pubblici, degli enti locali, privatizzate e a capitale misto di versare all'INPS la contribuzione per malattia e maternità.
La circolare rinvia, per tali aspetti, alle precedenti istruzioni di prassi già emanate.
Contribuzione di mobilità
Il medesimo articolo 20 modifica anche la disciplina del finanziamento dell'indennità di mobilità. Dal gennaio 2009 la contribuzione dello 0,30% non è più calcolata sulle retribuzioni soggette al contributo integrativo per la disoccupazione involontaria, ma sull'imponibile contributivo.
Ne deriva che, dal periodo di paga gennaio 2009, le imprese diverse da quelle edili rientranti nel campo di applicazione della CIGS sono tenute comunque al versamento del contributo, indipendentemente dalla concreta spettanza dei trattamenti ai lavoratori. La circolare precisa che la modifica non altera la natura del prelievo, che resta dovuto anche per rapporti in cui i lavoratori non possano beneficiare delle prestazioni per ragioni di qualifica o caratteristiche del rapporto, come dirigenti o lavoranti a domicilio.
Esoneri contributivi e misure compensative
Nel 2009 continuano a trovare applicazione gli esoneri previsti come riduzione degli oneri impropri dall'articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall'articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005.
Per la misura compensativa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge n. 203/2005 per le imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo Tesoreria, l'esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è fissato per il 2009 nella misura dello 0,21% per ciascun lavoratore.
Disposizioni in favore dell'occupazione
La circolare dedica una parte alle misure di sostegno all'occupazione introdotte o prorogate nel 2009.
Iscrizione nelle liste di mobilità
L'articolo 19, comma 13, della legge n. 2/2009 proroga fino al 31 dicembre 2009 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti, anche quando non ricorrano le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. La norma prevede anche la copertura finanziaria degli oneri agevolativi. In caso di assunzione di tali lavoratori, i datori di lavoro possono utilizzare i codici P5, P6 e P7 secondo le modalità già note.
Incentivi per l'assunzione di soggetti disabili
La circolare chiarisce gli effetti delle modifiche introdotte dalla legge n. 247/2007 alla legge n. 68/1999. In base alla nota ministeriale richiamata, i datori di lavoro che abbiano stipulato entro il 31 dicembre 2007 convenzioni di inserimento lavorativo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 68/1999 possono continuare a beneficiare della fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori disabili assunti, fino all'ultima assunzione prevista in convenzione.
Riduzione contributiva per le imprese edili
La riduzione contributiva a favore delle imprese edili, reintrodotta stabilmente dal 2008 dalla legge n. 247/2007, resta confermata nel quadro di un meccanismo annuale di verifica e possibile rideterminazione da parte del Governo. La circolare segnala che, per il 2009, si resta in attesa del decreto ministeriale annuale e che saranno fornite successive indicazioni operative.
Incentivo per assunzioni di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga
L'articolo 7-ter, comma 7, della legge n. 33/2009 introduce un incentivo per i datori di lavoro che assumono, senza esservi tenuti, soggetti destinatari per il 2009 e il 2010 di ammortizzatori sociali in deroga. L'incentivo è pari all'indennità spettante al lavoratore, nei limiti di spesa autorizzati e con esclusione della contribuzione figurativa. La circolare rinvia a successivi chiarimenti e istruzioni operative.
Sgravio per la contrattazione di secondo livello
L'articolo 1, comma 67, della legge n. 247/2007 ha abrogato, dal 1° gennaio 2008, il precedente regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, sostituendolo con uno sgravio contributivo sperimentale per il triennio 2008-2010, a domanda delle aziende e nei limiti delle risorse disponibili. Per il 2009 il beneficio resta subordinato agli ulteriori sviluppi normativi.
Sgravio per pesca costiera e pesca in acque interne e lagunari
L'articolo 2, comma 2, della legge n. 203/2008 proroga per il 2009 le agevolazioni fiscali e contributive per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, confermando la misura dell'80% della contribuzione complessivamente dovuta. Lo sgravio si applica sia alle imprese che operano con il sistema DM10 sia ai pescatori autonomi.
Sgravio per il cabotaggio marittimo
L'articolo 29, comma 1-decies, della legge n. 14/2009 proroga per l'anno 2009 i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies della legge n. 80/2006, fissandone la misura nel limite del 45% dei contributi ordinariamente previsti. L'efficacia dell'agevolazione resta però subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88 del Trattato CE.
Regolarizzazioni e modalità operative
Le aziende che non abbiano potuto applicare da subito le novità sulla contribuzione di mobilità possono regolarizzare la propria posizione senza oneri aggiuntivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare. La regolarizzazione avviene nel DM10 indicando la contribuzione dovuta in uno dei righi in bianco dei quadri B-C, preceduta dal codice M190, senza compilare i campi relativi a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
In sede di regolarizzazione è possibile recuperare anche la misura compensativa del TFR riferita alla nuova percentuale in vigore da gennaio 2009 o agli oneri contributivi introdotti dal decreto-legge n. 112/2008. Tali importi vanno esposti nel quadro D del DM10 con i codici TF15 e TF16.
La circolare annuncia infine la pubblicazione sul sito internet dell'Istituto delle tabelle aggiornate delle aliquote alla luce delle modifiche illustrate.
Punti principali
Aggiornamento aliquote contributive IVS
Per il 2009 sono confermati gli incrementi scaglionati dell'aliquota FPLD/IVS in più settori, con aumento di 0,50 punti percentuali a partire da gennaio 2009 per i datori di lavoro interessati dal trasferimento della quota di 4,43% dalle gestioni TBC, maternità e CUAF. La circolare dettaglia le aliquote applicabili per categorie come datori esonerati dalla CUAF, imprese con personale all'estero o distaccato, amministrazioni statali ed enti pubblici, piloti dei porti, cooperative della piccola pesca ed equipaggi delle navi da pesca, precisando anche gli effetti del contributo ex GESCAL e la quota a carico del lavoratore o del socio.
Proroga CIGS e mobilità e nuovi obblighi contributivi
È prorogato fino al 31 dicembre 2009 il trattamento straordinario di integrazione salariale e mobilità per specifiche imprese commerciali, agenzie di viaggio e imprese di vigilanza, con obbligo di versare le contribuzioni previste per CIGS e mobilità dal periodo di paga gennaio 2009. Inoltre, dal 2009 le imprese del sistema aeroportuale sono soggette agli obblighi contributivi per CIGS e mobilità.
Disoccupazione, malattia e maternità
Dal periodo di paga gennaio 2009 si applicano l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria al personale dipendente da aziende pubbliche, da aziende di pubblici servizi e da imprese private, nonché l'obbligo per imprese dello Stato, enti pubblici, enti locali, privatizzate e a capitale misto di versare all'INPS la contribuzione per malattia e maternità.
Contribuzione di mobilità e base di calcolo
La contribuzione di mobilità dello 0,30% è ora determinata sull'imponibile contributivo e non più sulle retribuzioni soggette al contributo integrativo per la disoccupazione involontaria. Ne deriva l'obbligo di versamento, da gennaio 2009, per le imprese diverse da quelle edili rientranti nel campo CIGS, indipendentemente dalla concreta fruizione delle prestazioni da parte dei lavoratori.
Esoneri, misure compensative e sgravi
Proseguono nel 2009 gli esoneri contributivi riduttivi degli oneri impropri previsti dalle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005. La misura compensativa per le imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo Tesoreria è fissata allo 0,21% per lavoratore. Sono richiamati, inoltre, lo sgravio per la contrattazione di secondo livello, in attesa di ulteriori sviluppi normativi, e lo sgravio dell'80% per pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, nonché la proroga al 2009 dello sgravio per il cabotaggio marittimo nel limite del 45% dei contributi ordinariamente dovuti, subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.
Misure a favore dell'occupazione e delle assunzioni
La circolare conferma la proroga al 31 dicembre 2009 dell'iscrizione nelle liste di mobilità per lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 15 dipendenti, con possibilità di fruire delle agevolazioni contributive previste per le assunzioni. Vengono inoltre richiamati gli incentivi per l'assunzione di soggetti disabili, precisando che i datori di lavoro con convenzioni di inserimento stipulate entro il 31 dicembre 2007 possono continuare a beneficiare della fiscalizzazione dei contributi per il periodo previsto in convenzione.
Agevolazioni per l'edilizia e nuovi incentivi
Per le imprese edili è confermata la riduzione contributiva reintrodotta stabilmente dal 2008, con eventuale conferma o rideterminazione annuale tramite decreto ministeriale. La circolare segnala anche un nuovo incentivo per l'assunzione, senza obbligo, di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga per il 2009 e 2010, rinviando a successive istruzioni operative.
Regolarizzazioni e codici operativi
Le aziende che non abbiano applicato correttamente le nuove disposizioni sulla contribuzione di mobilità possono regolarizzare entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, senza oneri aggiuntivi, utilizzando il codice M190 nel DM10. In sede di regolarizzazione è possibile recuperare anche la misura compensativa del TFR, con indicazione nel quadro D del DM10 mediante i codici TF15 e TF16.
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