Deliberazione n. 517 del 11/09/2025
Provvedimento del 11 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due determinazioni d’urgenza adottate per impedire la diffusione su Facebook, Instagram e Telegram di materiale a contenuto sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le piattaforme destinatarie sono state ingiunte a intervenire immediatamente sul materiale trasmesso in formato hash e, per l’eventuale contenuto acquisito in chiaro, a conservarlo per 12 mesi solo a fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento chiude la fase di urgenza confermando l’operato del dirigente competente.
Ratifica di un intervento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimenti urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso su piattaforme digitali.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018 e, in particolare, l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito dalla l. 205/2021. Tale disposizione consente al Garante di ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e di decidere entro 48 ore secondo gli artt. 143 e 144 del Codice.
È richiamato inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare, in via d’urgenza, misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.
Origine della decisione e contenuto della segnalazione
La persona interessata ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con il presupposto normativo invocato, rendendo necessario l’attivazione della procedura urgente prevista dall’ordinamento.
Misure urgenti adottate il 2 settembre 2025
Con le determinazioni dirigenziali nn. 301 e 302 del 2 settembre 2025 è stato disposto nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme nella stessa data.
Ratifica finale del Garante
Nella riunione dell’11 settembre 2025 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo. La decisione conferma quindi l’efficacia delle misure di impedimento della diffusione e di conservazione probatoria disposte nei confronti delle piattaforme destinatarie.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. La norma prevede inoltre che l’Autorità decida entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione dell’interessato e attivazione d’urgenza
La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo è intervenuto in via d’urgenza.
Contenuto delle determinazioni dirigenziali n. 301 e 302 del 2 settembre 2025
Le determinazioni urgenti hanno ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stato inoltre prescritto, per l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, l’obbligo di conservazione per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunitosi l’11 settembre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 301/2025 e 302/2025 adottati dal dirigente competente. Il provvedimento consolida quindi l’efficacia delle misure di prevenzione della diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme interessate.
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