Cassazione Penale, Sentenza n. 26399/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Vasto ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorrente deduceva l'erronea applicazione dell'art. 5, l'errata valutazione della testimonianza del militare Nizzardelli e della documentazione prodotta e l'apparenza di motivazione, sostenendo che il contratto di agenzia fosse uno schermo fittizio e che D'Addiego avesse effettivamente svolto attività imprenditoriale autonoma (con conseguente obbligo di versamento IVA e presentazione della relativa dichiarazione), con dolo eventuale o specifico non adeguatamente valutato dal Tribunale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la censura mirasse a una rivalutazione del merito (ridefinizione della valenza probatoria della deposizione e dei documenti), attività non consentita in sede di cassazione, essendo il controllo limitato all'adeguatezza e alla non manifesta illogicità della motivazione. La sentenza del Tribunale è stata ritenuta logicamente coerente e aderente agli elementi istruttori: il Tribunale aveva infatti rilevato elementi compatibili con un'attività svolta in qualità di agente (pagamenti al fornitore dopo incasso, oneri sui difetti a carico del fornitore, mancata prova sull'introduzione della merce nel territorio nazionale, iscrizione alla Camera di commercio come rappresentante-agente, consulente contabile incaricato, versamento delle imposte sulle provvigioni), concludendo per la sussistenza di una plausibile buona fede e l'assenza del dolo richiesto dall'art. 5. Pertanto il ricorso è stato respinto e l'assoluzione confermata.
Norme richiamate
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
La norma è invocata in relazione al delitto fiscale contestato (omissione di versamento IVA); la Corte ha ritenuto che, alla luce degli accertamenti di fatto, non sussistesse il dolo richiesto per la punibilità perché il comportamento di D'Addiego risultava compatibile con lo svolgimento di attività in qualità di agente in buona fede.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte ha applicato il principio per cui il controllo in cassazione è limitato ai vizi indicati dall'art. 606 c.p.p.; non è consentita una rivalutazione delle prove in chiave diversa rispetto a quanto fatto dal giudice di merito, salvo vizi di motivazione manifesti.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non procede a una nuova valutazione delle prove: la sua verifica è limitata all'adeguatezza e alla non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
- La qualificazione di un soggetto come agente rispetto a imprenditore commerciale si fonda su valutazioni di fatto (chi assume i rischi economici, chi dispone della merce, chi stabilisce i prezzi, chi sopporta i costi dei difetti, modalità di pagamento e gestione degli stock); l'assenza di accertamenti netti su questi profili favorisce la conclusione sulla possibile buona fede dell'agente.
- Elementi quali l'iscrizione alla Camera di commercio come agente, l'incarico a un consulente per la contabilità e il versamento delle imposte sulle provvigioni sono indizi rilevanti a favore della buona fede e possono escludere il dolo fiscale se non confutati da chi accusa.
- Per affermare l'illiceità fiscale (obblighi IVA) occorre che l'accusa dimostri in modo chiaro che il soggetto abbia effettivamente svolto attività imprenditoriale autonoma (es. introduzione della merce, gestione autonoma di stock, determinazione dei prezzi, responsabilità per i costi), non bastano sospetti o letture alternative degli stessi elementi probatori.
- In sede di impugnazione per cassazione, ricorsi fondati soltanto su una diversa interpretazione dei fatti rispetto a quella del giudice di merito sono inammissibili salvo che non emergano vizi logici manifesti nella motivazione del giudice di merito.
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