Sentenza n. 3111/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) della Deliberazione del Direttore Generale n. 545 del 17.06.2024 e dei rispettivi allegati A, B, C, pubblicati in pari data sul portale telematico dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento (http://aosanpio.it) recanti l’elenco dei candidati ammessi e di quello dei non ammessi – limitatamente alla posizione della candidata Stella Rosaria Cassettino - al Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Avvocato; B) della nota prot. n. 15477 del 10.07.2024, dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, trasmessa in pari data alla dott.ssa Cassettino Stella Rosaria in riscontro alla richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione anche odiernamente da Costei impugnato; C) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cassettino Stella Rosaria il 18.9.2024: avverso e per l’annullamento in parte qua e nei limiti dei motivi di ricorso per motivi aggiunti, A) della deliberazione del Direttore Generale n. 722 del 01.08.2024 e dei rispettivi allegati B, C, pubblicati in pari data sul portale telematico dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento (http://aosanpio.it) ad oggetto “rettifica Delibera n. 545 del 17.06.2024 avente ad oggetto “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” e contestuale rettifica dell’allegato B, recante l’elenco dei Candidati Ammessi – che si impugna nella misura in cui non include la candidata Stella Rosaria Cassettino; B) della deliberazione n. 834 del 03.09.2024 limitatamente alla parte nella quale conferma “la deliberazione n. 722 del 01.08.2024 per la parte non modificata dal presente atto deliberativo, nonché l’allegato B “ELENCO CANDIDATI AMMESSI” della medesima deliberazione n. 722 del 01.08.2024”; C) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo. III. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cassettino Stella Rosaria il 3.10.2025: avverso e per l’annullamento in parte qua e nei limiti dei motivi di ricorso per motivi aggiunti, A) della deliberazione n. 605 del 4.7.2025, pubblicata in pari data, a firma del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, di approvazione della graduatoria definitiva di merito relativa al concorso pubblico per titoli ed esami indetto con bando pubblicato sulla G.U. n. 8 del 26.1.2024 per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Avvocato a tempo indeterminato; B) della stessa graduatoria definitiva di merito di cui alla precedente lettera a) nella parte in cui colloca la ricorrente al posto n. 8, con un punteggio complessivo pari a punti 68,992, di cui soltanto 5,992 per i titoli; C) della scheda di valutazione dei titoli della ricorrente elaborata dall’apposita piattaforma informatica ed approvata dalla Commissione concorsuale previa sottoscrizione autografa, indi della relativa valutazione resa; D) dei verbali e di tutti i provvedimenti adottati dalla Commissione esaminatrice e sottesi alla valutazione dei titoli e delle prove concorsuali della ricorrente; E) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare ulteriori motivi aggiunti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per titoli ed esami per due posti di dirigente avvocato, confermata in sede di riesame, nonché successivi atti della procedura e graduatoria definitiva
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dipendente pubblica di categoria C presso un'azienda sanitaria, aveva partecipato al concorso dichiarando di possedere, in alternativa all'anzianità quinquennale nella posizione funzionale richiesta presso enti del Servizio sanitario nazionale, esperienze professionali quinquennali presso studi legali privati. Ha impugnato l'esclusione deducendo carenza assoluta di motivazione, difetto di istruttoria, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, dei principi di trasparenza e buon andamento, del diritto di difesa, della clausola del bando relativa ai requisiti specifici, dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, nonché violazione del soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241/1990 e art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, irragionevolezza e illogicità dell'azione amministrativa. In particolare, ha sostenuto che la dichiarazione resa nella domanda e il certificato di continuità professionale della Cassa Forense dimostrassero l'esercizio continuativo della professione di avvocato e che l'amministrazione avrebbe dovuto consentirle di chiarire o integrare la documentazione prima dell'esclusione. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato gli atti di rettifica e conferma dell'esclusione; con i secondi motivi aggiunti ha contestato la graduatoria definitiva, la collocazione all'ottavo posto e il punteggio attribuito ai titoli.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti. Il bando richiedeva, per l'accesso alternativo al concorso, attività professionali presso studi privati, società o istituti di ricerca, di contenuto analogo a quello previsto per il profilo di avvocato, per almeno cinque anni, e stabiliva che tali esperienze dovessero essere documentate. La ricorrente aveva indicato i periodi di attività presso studi legali, ma senza specificare nella domanda o nell'autocertificazione la natura e la tipologia concreta delle attività svolte. Secondo il TAR, non era quindi possibile verificare l'equivalenza delle esperienze dichiarate con le funzioni proprie del dirigente avvocato dell'amministrazione sanitaria; la mera dichiarazione dell'esercizio della professione non soddisfaceva l'onere di documentazione imposto dalla lex specialis. Il giudice ha ritenuto legittima l'esclusione per carenza del requisito di cui alla lettera c) del bando, precisando che il requisito doveva essere valutato in relazione alle funzioni specifiche del profilo messo a concorso e non alla generica attività forense. Ha inoltre qualificato il riscontro all'istanza di autotutela come atto di conferma in senso proprio, adottato all'esito di nuova istruttoria e rinnovata ponderazione, con motivazione plurima: l'indicazione ulteriore della carenza del requisito relativo all'iscrizione all'albo non costituiva integrazione postuma della motivazione, ma una nuova ragione affiancata a quella originaria. Poiché la mancanza del requisito relativo alle esperienze professionali documentate era autonomamente sufficiente a giustificare l'esclusione, il TAR ha ritenuto privo di utilità esaminare le censure concernenti il requisito dell'iscrizione all'albo. La ricorrente era stata ammessa con riserva al prosieguo della procedura e inserita nella graduatoria finale; tuttavia, ritenuta legittima l'esclusione, è venuto meno il suo interesse a contestare il punteggio per i titoli e la posizione nella graduatoria. I secondi motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di esclusione deve esporre le ragioni della decisione; nel caso concreto, l'esclusione è stata ritenuta legittima sulla base della carenza del requisito previsto dal bando e della mancata documentazione delle esperienze professionali.
art. 6 l. 241/1990
La ricorrente ne ha invocato il soccorso istruttorio, ma il TAR ha ritenuto che la mancata specificazione e documentazione dell'esperienza professionale richiesta dal bando impedisse di considerare integrato il requisito di partecipazione.
art. 71 d.P.R. 445/2000
La norma è stata richiamata con riferimento ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive; il giudice ha distinto la mera dichiarazione dell'esercizio della professione dall'onere di documentare attività di contenuto analogo al profilo concorsuale.
art. 26, comma 1, d.lgs. 165/2001
Consente l'ammissione anche in presenza di esperienze lavorative libero-professionali, coordinate e continuative o documentate presso soggetti privati, purché abbiano contenuto analogo alla professionalità richiesta e durata quinquennale.
art. 97 Costituzione
I principi di buon andamento e trasparenza sono stati invocati dalla ricorrente, ma non sono stati ritenuti violati, essendo l'esclusione fondata sulla mancata dimostrazione del requisito previsto dalla lex specialis.
Massime di principio
- Quando un bando richiede, quale requisito alternativo di partecipazione, esperienze professionali di durata determinata e di contenuto analogo a quello del profilo messo a concorso, non è sufficiente dichiarare il generico esercizio della professione: il candidato deve documentare attività concrete che consentano all'amministrazione di verificarne l'equivalenza funzionale.
- La verifica dell'equivalenza dell'esperienza professionale deve essere compiuta in rapporto alle funzioni specifiche del posto messo a concorso e non alla sola appartenenza astratta alla medesima professione; nel caso di un dirigente avvocato di un'azienda sanitaria, non ogni attività forense è automaticamente pertinente.
- L'onere di documentazione previsto dalla lex specialis per un requisito sostanziale di partecipazione non è assolto dalla mera indicazione dei periodi di esercizio professionale o dall'autocertificazione priva della descrizione della natura e tipologia delle attività svolte.
- Il provvedimento adottato dall'amministrazione dopo una nuova istruttoria e una rinnovata ponderazione, che conferma l'esclusione aggiungendo ulteriori ragioni a quelle originarie, costituisce conferma in senso proprio e può avere motivazione plurima; la nuova motivazione non integra postumamente l'atto originario quando la ragione iniziale resta autonoma e sufficiente.
- Quando una ragione autonoma di esclusione è legittima e sufficiente, l'eventuale illegittimità di un'ulteriore causa di esclusione non determinerebbe l'ammissione del candidato e non occorre esaminarne le relative censure.
- La legittimità dell'esclusione dal concorso fa venir meno l'interesse del candidato a contestare, con motivi aggiunti, la valutazione dei titoli e la collocazione nella graduatoria definitiva.
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