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Sentenza

Sentenza del 05/12/2018 n. 31403 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva recuperato maggiore IVA per il 1996, ritenendo indetraibile l'imposta relativa a fatture emesse dall'Azienda Agricola O. s.s. e dalla V. L. s.p.a. per operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo l'Ufficio, i contratti di soccida erano simulati e servivano a trasferire temporaneamente quote latte da allevatori eccedentari a soggetti con quote disponibili, consentendo di evitare il prelievo supplementare. La contribuente ha impugnato la decisione regionale sostenendo, tra l'altro, l'efficacia riflessa di precedenti giudicati favorevoli alla V. L. s.p.a., nonché la violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente alle fatture emesse dalla V. L. s.p.a., riconoscendo l'efficacia riflessa dei precedenti giudicati secondo cui, per il 1996, i contratti di soccida non erano simulati e le relative operazioni non erano soggettivamente inesistenti. I costi e l'IVA relativi agli acquisti dalla V. L. s.p.a. dovranno quindi essere considerati effettivi e legittimamente deducibili o detraibili. Non è stata invece riconosciuta alcuna efficacia riflessa per le fatture dell'Azienda Agricola O. s.s., che non aveva partecipato ai precedenti giudizi: rispetto a tali fatture sono rimaste valide le valutazioni della Commissione regionale sulla simulazione della soccida, fondate su presunzioni gravi, precise e concordanti. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati. La sentenza impugnata è stata cassata parzialmente, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    Il giudicato normalmente vincola le parti del processo, ma può produrre un'efficacia riflessa nei confronti di terzi estranei quando accerta obiettivamente una situazione rilevante anche per il loro rapporto, purché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente. Nel caso concreto, l'efficacia riflessa è stata riconosciuta per la posizione collegata alla V. L. s.p.a., ma non per la O. s.s.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    La violazione della norma ricorre solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata. La contestazione della valutazione delle prove non costituisce, di per sé, violazione dell'art. 2697 c.c.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. La simulazione dei contratti di soccida può essere provata attraverso elementi convergenti, come l'interposizione formale di un soggetto, il riversamento della quasi totalità dei corrispettivi agli effettivi produttori e la trattenuta di un compenso per la disponibilità delle quote latte.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di legge deve essere distinta dal vizio di motivazione o dall'omesso esame di un fatto decisivo. Non è ammissibile utilizzare formalmente una censura di violazione di legge per ottenere in Cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

Massime di principio

  • Un giudicato favorevole ottenuto da un soggetto collegato può avere efficacia riflessa in un altro processo, ma non automaticamente: occorre verificare l'identità o la stretta dipendenza del rapporto esaminato e l'assenza di autonomia del rapporto del terzo.
  • Il giudicato non può estendersi a soggetti o rapporti diversi quando il precedente processo riguardava una distinta controparte o una diversa operazione, come accaduto per le fatture della O. s.s.
  • In materia di fatture soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e dimostrino che l'emittente non era l'effettivo cedente.
  • La presenza di un contratto formalmente valido non esclude la simulazione: occorre considerare la concreta esecuzione del rapporto, i flussi finanziari, il ruolo effettivo dei soggetti e l'eventuale riversamento dei corrispettivi agli effettivi produttori.
  • In Cassazione non è normalmente possibile chiedere una nuova ricostruzione del merito. Le censure devono essere formulate secondo il corretto vizio processuale o normativo e indicare specificamente l'errore commesso dal giudice.
  • Quando un accertamento riguarda più fornitori o più operazioni, la prova e gli eventuali giudicati favorevoli devono essere valutati separatamente per ciascun rapporto commerciale.

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