Sentenza del 16/06/2015 n. 3484 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Appello - Motivi - Specificità - Principio - Contenuto - Inammissibilità appello - Ipotesi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è dichiarato inammissibile per carenza di specificità dei motivi, poiché non contiene una critica concreta alla sentenza di primo grado e non consente di individuare con sufficiente precisione i capi contestati e le ragioni della richiesta di riforma.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la specificità dei motivi di appello nel processo tributario. L'appello deve esporre, anche in forma sommaria e senza particolari formalità, le ragioni di fatto e di diritto della contestazione, indicando i punti della sentenza impugnata e le ragioni per cui se ne chiede la riforma. È inammissibile l'appello che non menzioni neppure sinteticamente il contenuto della decisione di primo grado, sia totalmente svincolato dalle argomentazioni del primo giudice e si limiti a riproporre la tesi già sostenuta nel precedente grado.
Norme richiamate
Principio della necessaria specificità dei motivi di appello nel processo tributario
È sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione.
La specificità non richiede formule sacramentali o un particolare rigore formale, ma impone che l'appellante colleghi le proprie censure alla sentenza impugnata, indicando i punti contestati e le ragioni della richiesta di riforma.
Cassazione, sentenza n. 6978/2013
Conferma che l'appello è inammissibile quando si limita a riproporre la tesi già sostenuta in primo grado senza confrontarsi, neppure sinteticamente, con il contenuto e le motivazioni della decisione impugnata.
Massime di principio
- Un appello non deve necessariamente rispettare formule rigide, ma deve contenere una critica riconoscibile e concreta alla sentenza di primo grado.
- È necessario indicare almeno i capi o i punti della decisione contestati e spiegare perché il giudice avrebbe deciso erroneamente.
- La semplice riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado, senza confronto con la motivazione della sentenza, espone l'appello al rischio di inammissibilità.
- Per evitare l'inammissibilità, l'atto dovrebbe riassumere la decisione impugnata, individuare gli errori di fatto o di diritto e collegare ciascun errore alla specifica richiesta di riforma.
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