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Sentenza

Sentenza n. 1811/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale del 24 novembre 2025 relativa alla richiesta di pagamento di € 60,02 per mancato pagamento del ticket

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

L’amministrazione aveva richiesto al ricorrente il pagamento di € 60,02 per prestazioni sanitarie fruite nel 2015 e nel 2016, ritenendo insussistenti i requisiti per l’esenzione dal ticket. Il ricorrente, dubitando della correttezza della pretesa e dichiarando di voler agire in giudizio a tutela dei propri interessi, aveva chiesto l’accesso a: l’autocertificazione richiamata nella richiesta di pagamento; il documento relativo alla prestazione sanitaria, alla data di erogazione e all’esenzione fruita; il conteggio o prospetto contabile della quota richiesta; ogni altro atto utilizzato nel procedimento. L’amministrazione non aveva inizialmente riscontrato l’istanza. Nel corso del giudizio aveva consentito l’accesso ai documenti relativi alla prestazione e al conteggio contabile, mentre non risultava ostesa la documentazione residua, in particolare l’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento. Il ricorrente ha quindi dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, nonché il rapporto di strumentalità tra i documenti richiesti e la tutela giudiziale delle proprie ragioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai documenti sub b) e c), già esibiti dall’amministrazione nel corso del giudizio. Per la parte residua ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’accesso documentale: il ricorrente vantava un interesse giuridicamente rilevante e attuale, collegato alla contestazione della pretesa di pagamento, e la documentazione richiesta era strumentale alla verifica della legittimità della pretesa e all’eventuale tutela giudiziale. Ha quindi ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale di consentire la visione e l’estrazione di copia dei documenti non ancora ostesi, in particolare dell’autocertificazione richiamata nella richiesta di pagamento, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, salva la corresponsione del costo di riproduzione. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori e alla refusione del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti amministrativi di cui è chiesto l’accesso, ove detenuti da una Pubblica Amministrazione [...] hanno diritto non soltanto a prenderne visione ma anche ad estrarne copia

    L’accesso documentale spetta al privato che dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato ai documenti richiesti; il diritto comprende sia la visione sia l’estrazione di copia.

  • art. 116 c.p.a.

    per l’accertamento del diritto di accesso

    Il rito speciale consente di chiedere l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine all’amministrazione di esibire i documenti non ostesi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, unitamente alla disciplina europea e all’art. 2-septies del medesimo decreto, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari contenuti nella sentenza.

Massime di principio

  • Ai fini dell’accesso documentale è sufficiente che il richiedente dimostri un interesse giuridicamente rilevante, diretto, concreto e attuale, non necessariamente coincidente con un diritto soggettivo o con un interesse legittimo, purché collegato ai documenti richiesti.
  • L’accesso difensivo richiede un rapporto di strumentalità tra la documentazione e la cura o difesa di interessi giuridici; tale requisito ricorre quando i documenti siano necessari a verificare la fondatezza di una pretesa amministrativa contestata e a predisporre un’eventuale tutela giudiziale.
  • Il diritto di accesso documentale comprende sia la presa visione sia l’estrazione di copia, salva la corresponsione dei costi di riproduzione.
  • Se l’amministrazione ostende solo una parte dei documenti richiesti durante il giudizio, la materia del contendere cessa limitatamente agli atti esibiti, mentre il giudice può ordinare l’accesso ai documenti residui ancora non ostesi.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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