Provvedimento del 06/02/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina come si utilizza il credito d’imposta riconosciuto ai beneficiari di finanziamenti agevolati per danni da calamità, stabilendo che il credito serve a pagare le rate e che il finanziatore recupera le somme in compensazione o tramite cessione del credito. Sono inoltre previste le informazioni che i finanziatori dovranno trasmettere all’Agenzia delle entrate con successivo provvedimento.
Modalità di fruizione del credito d’imposta per finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati da eventi calamitosi
Modalità di fruizione del credito d’imposta per finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati da eventi calamitosi
Il provvedimento definisce le regole applicative del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 424, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione ai finanziamenti agevolati concessi ai soggetti danneggiati da eventi calamitosi per il ripristino del patrimonio privato e delle attività economiche e produttive. La disciplina riguarda sia l’utilizzo del credito da parte del beneficiario, sia le modalità di recupero delle somme da parte del soggetto finanziatore.
Ambito normativo e finalità
Il documento si inserisce nel quadro della disciplina dell’emergenza di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Viene richiamata la distinzione tra:
- una prima fase di soccorso, assistenza alla popolazione, ripristino dei servizi pubblici e ricognizione dei fabbisogni;
- una seconda fase di attuazione delle prime misure urgenti secondo le direttive della delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.
Il provvedimento richiama poi l’articolo 1, commi 422, 423 e 424, della legge n. 208 del 2015, che disciplina i contributi concessi ai soggetti danneggiati mediante finanziamento agevolato e prevede, in capo al beneficiario, la maturazione di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Credito d’imposta: determinazione e utilizzo
Il credito d’imposta è commisurato, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, all’importo risultante dalla somma di:
- sorte capitale;
- interessi dovuti;
- spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento.
Il credito è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso. In sostanza, il pagamento delle rate avviene mediante utilizzo del credito d’imposta maturato.
Recupero delle somme da parte del soggetto finanziatore
Il soggetto finanziatore recupera le somme relative a:
- sorte capitale;
- interessi;
- spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento.
Il recupero avviene mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione:
- del limite di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- del limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La compensazione è esercitabile a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento.
Cessione del credito
Le somme recuperabili dal soggetto finanziatore possono essere acquisite anche tramite cessione del credito, secondo:
- l’articolo 43-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
- l’articolo 1260 del codice civile.
Il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione.
Trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle entrate
Il soggetto finanziatore deve comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica, gli elenchi dei beneficiari e le informazioni relative ai finanziamenti, secondo modalità e termini che saranno approvati con successivo provvedimento.
I dati da trasmettere riguardano:
- l’elenco dei soggetti beneficiari;
- l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario;
- il numero e l’importo delle singole rate;
- i dati di eventuali risoluzioni.
Limite di spesa e controllo del plafond
Il comma 424 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 stabilisce che le modalità di fruizione del credito d’imposta siano fissate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate entro il limite massimo di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
Nel provvedimento si precisa che la verifica del rispetto di tale limite annuale è effettuata sulla base della convenzione del 17 novembre 2016 tra l’Associazione bancaria italiana e la Cassa depositi e prestiti, la quale subordina la stipula dei contratti di finanziamento e le relative erogazioni al rispetto del suddetto tetto annuo.
Richiami ai precedenti e disciplina di coordinamento
Nelle motivazioni si evidenzia che la disciplina è in linea con precedenti provvedimenti dell’Agenzia delle entrate emanati per altre situazioni di calamità, in particolare quelli relativi al sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo e ai sismi del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. In tali casi era già stata prevista la possibilità di recupero delle rate mediante credito d’imposta e cessione del credito.
Disposizioni finali e pubblicazione
Il provvedimento è emanato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate in base alle attribuzioni conferitegli dalla normativa richiamata. Si precisa inoltre che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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