Provvedimento del 03/02/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati del modello di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e per la protocollazione della documentazione allegata, oltre a modificare alcune istruzioni di compilazione e a reimpaginare il modello. Vengono precisati criteri di calcolo di maggiori imponibili, imposte e sanzioni, nonché l’uso di Entratel o Internet/Fisconline per la trasmissione.
Approvazione specifiche tecniche e modifiche istruzioni/modello per la collaborazione volontaria
Approvazione specifiche tecniche e aggiornamento del modello per la collaborazione volontaria
Il provvedimento disciplina gli aspetti tecnici e compilativi connessi alla richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Esso approva le specifiche per la trasmissione telematica dei dati, quelle per la protocollazione della documentazione e introduce alcune modifiche alle istruzioni e al layout del modello.
Trasmissione telematica dei dati
Sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria. La trasmissione all’Agenzia delle entrate deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), secondo i requisiti previsti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali dal DPR 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Protocollazione della documentazione e file segnatura.xml
Sono approvate anche le specifiche tecniche relative al file segnatura.xml, utile alla protocollazione della documentazione e della relazione di accompagnamento da inviare a corredo della richiesta di accesso alla procedura. Il file, generato automaticamente al completamento dell’invio dei dati dell’istanza, deve essere allegato al messaggio di posta elettronica utilizzato per trasmettere la relazione di accompagnamento e la documentazione, secondo le modalità previste dall’allegato n. 3 al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2016, prot. n. 233984.
Modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello
Le istruzioni del modello già approvato con il provvedimento del 30 dicembre 2016 vengono modificate in più punti, con finalità di chiarimento interpretativo e compilativo.
Indicazioni sui Paesi in black list con accordo di scambio informazioni
Alla pagina 7, per la compilazione della colonna 2 “black list con accordo per scambio d’informazioni” dei righi da VD5 a VD16, viene sostituita la formula che richiamava gli accordi stipulati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 7 del decreto legge n. 193 del 2016. Il nuovo testo precisa che rilevano gli accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’art. 26 del Modello OCSE o accordi TIEA, entrati in vigore prima dell’articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.
Precisazioni su IRPEF, contributo di solidarietà e sanzioni
Alla pagina 8, con riferimento ai righi da VD20 a VD31, sono introdotte precisazioni sui maggiori redditi imponibili IRPEF e sul trattamento del contributo di solidarietà:
- alla quarantunesima riga, dopo il riferimento all’IRES, viene aggiunta una precisazione secondo cui, anche quando è dovuto il contributo di solidarietà, i maggiori redditi imponibili ai fini IRPEF sono determinati secondo le regole previste per il reddito imponibile del Quadro RN del Modello Unico relativo a ciascuna annualità oggetto di emersione;
- alla quarantaquattresima riga, viene chiarito che, se è dovuto il contributo di solidarietà, gli importi sono determinati sommando la maggior IRPEF dovuta al maggior contributo di solidarietà dovuto;
- alla quarantacinquesima riga, viene precisato che, se è dovuto il contributo di solidarietà, nella colonna va indicata la sanzione calcolata sull’importo pari alla somma della maggior IRPEF dovuta e del maggior contributo di solidarietà dovuto.
Sanzione unica per imposte sostitutive, IVIE e IVAFE
Alla pagina 9 viene inserito un box esplicativo relativo ai righi da VD80 a VD91, colonna 4, e da VD92 a VD95, colonne 3 e 6. Il chiarimento stabilisce che, per le imposte sostitutive, l’IVIE e l’IVAFE, per ogni annualità oggetto della procedura è dovuta un’unica sanzione. Se, per lo stesso anno, sono presenti contestualmente almeno due tra imposte sostitutive, IVIE e IVAFE, la sanzione va calcolata sull’importo pari alla somma delle maggiori imposte interessate. L’importo deve essere indicato solo nella colonna “Sanzioni” relativa alla prima imposta esposta nel modello per la quale la sanzione risulta dovuta. Il provvedimento riporta anche tre esempi applicativi che confermano tale criterio di compilazione.
Reimpaginazione del modello
Il modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, già approvato con il provvedimento del 30 dicembre 2016, viene reimpaginato per consentire una gestione più efficiente della stampa. Il nuovo modello modificato è allegato al provvedimento come allegato n. 3.
Finalità delle modifiche
Le motivazioni evidenziano che il provvedimento intende:
- approvare le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello e per la protocollazione della documentazione;
- aggiornare le istruzioni di compilazione per rendere più chiare le modalità di esposizione dei maggiori imponibili IRPEF, delle maggiori imposte e delle relative sanzioni quando è dovuto il contributo di solidarietà;
- precisare il trattamento della sanzione unica in caso di contemporanea presenza nello stesso anno di imposte sostitutive, IVIE o IVAFE;
- adeguare le istruzioni sul campo relativo alle attività detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato che abbiano accordi di scambio informazioni entrati in vigore prima dell’articolo 7 del decreto legge n. 193 del 2016, in coerenza con l’articolo 5-octies, comma 1, lettera h), del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167;
- rendere più efficiente la gestione della stampa attraverso la procedura informatica utilizzata per la trasmissione telematica.
Allegati al provvedimento
Il provvedimento è composto da tre allegati:
- specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria;
- specifiche tecniche per la protocollazione della documentazione inviata nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria;
- modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.
Riferimenti normativi essenziali
Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti normativi e atti presupposti:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
- decreto legge 28 giugno 1990, n. 167;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
- decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- legge 27 luglio 2000, n. 212;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- legge 15 dicembre 2014, n. 186;
- decreto legge 30 settembre 2015, n. 153;
- legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 dicembre 2016, prot. n. 233984.
Pubblicazione
È stabilito che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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