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Sentenza

Sentenza del 11/04/2016 n. 2066 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRES - Esterovestizione - Onere della prova in materia di residenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la presunta esterovestizione della società, ossia l’assunto che essa fosse fiscalmente residente in Italia nonostante avesse sede legale e amministrativa all’estero. L’Amministrazione finanziaria fondava la contestazione su elementi quali il controllo della società, la residenza degli amministratori e il luogo in cui venivano assunte le decisioni. La società ha opposto di avere effettivamente la sede legale e amministrativa nel Paese estero e di avere adempiuto in tale Stato agli obblighi fiscali, versando le relative imposte.

La decisione

La sentenza ha ritenuto che la localizzazione all’estero della sede legale e amministrativa, accompagnata dall’effettivo assolvimento degli obblighi fiscali nel medesimo Paese, fosse sufficiente a superare le presunzioni addotte dall’Amministrazione finanziaria. Tali elementi impediscono di considerare la società fiscalmente residente in Italia ai fini IRES, in assenza di una prova concreta e prevalente dell’effettiva direzione e gestione in Italia. La contestazione dell’esterovestizione è quindi risultata infondata.

Norme richiamate

  • Disciplina fiscale della residenza delle società e degli enti

    La residenza fiscale non dipende esclusivamente dalla sede formalmente indicata, ma deve essere valutata considerando la sede effettiva dell’amministrazione e il luogo di gestione della società. Tuttavia, la mera esistenza di collegamenti con l’Italia, come il controllo societario o la residenza degli amministratori, non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esterovestizione.

  • Norme in materia di esterovestizione e presunzioni di residenza fiscale

    Le presunzioni utilizzate dall’Amministrazione finanziaria possono essere superate dimostrando che la società è realmente organizzata e amministrata all’estero e che in tale Stato svolge gli adempimenti fiscali, con effettivo pagamento delle imposte.

Massime di principio

  • Per contestare la residenza fiscale estera di una società, l’Amministrazione deve fornire elementi concreti e convergenti che dimostrino che la direzione effettiva e le decisioni strategiche sono svolte in Italia.
  • La sede legale estera, da sola, non è necessariamente decisiva; assume maggiore rilevanza se accompagnata da una sede amministrativa effettiva, da una struttura organizzativa coerente e dall’adempimento degli obblighi fiscali nel Paese estero.
  • Il controllo della società da parte di soggetti italiani o la residenza italiana degli amministratori costituiscono indizi, ma non provano automaticamente l’esterovestizione.
  • In situazioni analoghe è importante conservare documentazione sulle riunioni degli organi societari, sui poteri decisionali esercitati all’estero, sulla gestione bancaria e contabile e sulle imposte pagate nello Stato di residenza.
  • Il pagamento delle imposte all’estero è un elemento favorevole al contribuente, ma non esclude in assoluto la residenza fiscale italiana se viene dimostrato che la gestione effettiva della società avveniva in Italia.

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