Sentenza del 23/02/2022 n. 811 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Dichiarazione di fallimento di società in accomandita semplice - Responsabilità del socio accomandante per le obbligazioni sociali - Natura sussidiaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione ha notificato al socio accomandante un atto impositivo relativo a tributi societari dopo la dichiarazione di fallimento della società in accomandita semplice, senza aver previamente escusso la società debitrice tramite il curatore fallimentare e/o il socio accomandatario (solidalmente e illimitatamente responsabile). Il ricorso ha contestato l'illegittimità di tale notifica alla luce della natura sussidiaria della responsabilità del socio accomandante, che opera nei limiti della quota conferita e non in base al valore della partecipazione.
La decisione
Il giudice ha ritenuto illegittimo l'atto impositivo notificato direttamente al socio accomandante senza la preventiva escussione della società fallita (tramite il curatore) e/o del socio accomandatario. È stata affermata la natura sussidiaria della responsabilità del socio accomandante, limitata alla quota conferita, e dichiarata l'illegittimità dell'azione dell'Amministrazione in assenza di preliminare soddisfacimento delle ragioni nei confronti della massa fallimentare o del socio accomandatario.
Norme richiamate
codice civile, art. 2313
L'art. 2313 c.c. è stato interpretato nel senso che la responsabilità del socio accomandante è sussidiaria e limitata alla quota conferita; la dichiarazione di fallimento della società non trasforma tale responsabilità in obbligazione diretta e illimitata nei confronti dell'Erario.
Massime di principio
- La responsabilità del socio accomandante è sussidiaria: i creditori, compresa l'Amministrazione finanziaria, devono prima esperire i rimedi verso la società (massa fallimentare) e/o verso il socio accomandatario illimitatamente responsabile prima di rivolgersi al socio accomandante.
- Il limite della responsabilità del socio accomandante è la quota conferita, non il valore della partecipazione societaria: le pretese non possono essere basate sul valore della partecipazione.
- La dichiarazione di fallimento non elimina la sussidiarietà della responsabilità: gli accertamenti e le notifiche dirette ai soci accomandanti sono illegittimi se non sussiste preventiva escussione della società fallita o del socio accomandatario.
- In presenza di un atto impositivo notificato direttamente al socio accomandante dopo il fallimento, il socio ha valida ragione per opporsi e ottenere l'annullamento se non è stata prima esperita la procedura concorsuale o l'azione verso i soci illimitatamente responsabili.
- Per gli enti pubblici creditori: prima di notificare avvisi di accertamento o atti esecutivi a soci accomandanti, è necessario verificare e documentare l'inesistenza di mezzi di soddisfazione nella massa fallimentare e l'eventuale impossibilità di agire con efficacia verso il socio accomandatario.
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