Sentenza del 27/03/2015 n. 6239 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica relativo all'anno d'imposta 1999, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato i ricavi dichiarati applicando i parametri fiscali e ritenendo pertinente lo studio di settore relativo alle panetterie. Il contribuente sosteneva che l'attività effettivamente svolta fosse prevalentemente quella di commercio al dettaglio di generi alimentari e contestava sia la motivazione dell'accertamento sia l'applicazione dello studio di settore. La CTP aveva ridotto i maggiori ricavi e disapplicato le sanzioni. L'Ufficio aveva proposto appello l'11 ottobre 2007; il contribuente aveva poi trasmesso il proprio appello il 18 dicembre 2007, oltre il termine di sessanta giorni previsto per la costituzione e per l'appello incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo inammissibile l'appello del contribuente perché trasmesso oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale dell'Ufficio. È stato precisato che l'appellato può proporre, anche tramite posta, un appello incidentale o un'impugnazione erroneamente qualificata come principale, ma deve rispettare il termine di sessanta giorni. Il secondo motivo dell'Agenzia, relativo alla corretta applicazione dei parametri, al riparto dell'onere della prova e all'individuazione dello studio di settore, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che dovrà esaminare i motivi di appello dell'Ufficio e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, comma 2
l'appello incidentale può essere proposto, "a pena d'inammissibilità", nell'atto di controdeduzioni, da depositare entro sessanta giorni dalla notifica dell'impugnazione principale
L'appello incidentale deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale, secondo le modalità previste per la costituzione della parte appellata. Il termine è perentorio e il suo mancato rispetto comporta l'inammissibilità.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23
deposito presso la segreteria della commissione adita
La costituzione della parte appellata e la proposizione dell'appello incidentale possono avvenire anche mediante spedizione postale dell'atto, purché la spedizione avvenga entro il termine di sessanta giorni.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 22
Il sistema processuale tributario ammette la trasmissione degli atti di impugnazione tramite posta; tale possibilità è stata ritenuta applicabile anche all'appello incidentale per evitare irragionevoli disparità procedurali.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
La norma disciplina l'accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa; nel caso concreto il relativo motivo non è stato esaminato perché assorbito dall'accoglimento della censura processuale.
L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 184
Le disposizioni costituiscono la base normativa dei parametri utilizzati per la ricostruzione presuntiva dei ricavi; la Corte non ha esaminato nel merito la loro applicazione.
D.P.C.M. 29 gennaio 1996, art. 1, comma 2
i parametri sono applicati in relazione alla attività prevalente svolta dal contribuente individuata in relazione al relativo codice di attività
L'applicazione dei parametri deve essere collegata all'attività prevalente risultante dal codice dichiarato; la questione dell'effettiva attività esercitata è stata rimessa al giudice del rinvio.
Codice civile, art. 2728
La disposizione riguarda il regime delle presunzioni legali e l'eventuale inversione dell'onere della prova; anche questa questione è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Nel processo tributario, chi riceve un appello deve costituirsi e proporre l'eventuale appello incidentale entro sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale; il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'appello incidentale può essere trasmesso tramite raccomandata, ma rileva il rispetto del termine previsto, non soltanto la data di spedizione secondo le modalità applicabili al caso concreto.
- Se la sentenza è già stata impugnata dalla controparte, l'impugnazione successiva deve essere proposta come appello incidentale; tuttavia, la qualificazione erronea come appello principale non determina necessariamente l'inammissibilità se il termine per l'impugnazione incidentale è comunque rispettato.
- Quando una sentenza viene cassata per una ragione processuale, la Corte può non esaminare le questioni di merito, che restano assorbite e devono essere valutate dal giudice del rinvio.
- In materia di parametri e studi di settore, l'individuazione dello strumento applicabile deve essere collegata all'attività prevalente e alle caratteristiche concrete dell'attività esercitata; la qualificazione formale del codice attività può assumere rilievo, ma può essere contestata mediante prova dell'attività effettivamente svolta.
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