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Sentenza

Sentenza n. 4012/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento a) del provvedimento 17.11.2021 (prot.n. 19512), notificato il 19.11.2021, con il quale il Responsabile dell''''Ufficio Tecnico del Comune di Capodrise ha disposto il diniego relativamente alla domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata in data 01.10.2021, prot.n. 16360 (rif. pratica n. 49/2021); b) degli atti tutti connessi in preordine e conseguenza; in particolare, la relazione istruttoria del responsabile del procedimento della quale si sconoscono sia gli estremi identificativi sia il contenuto.

Giustizia amministrativa202200786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo ad ampliamenti e opere realizzati in assenza di titolo edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale della domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 380/2001, sostenendo che le opere fossero soltanto parzialmente difformi dal precedente titolo edilizio in sanatoria del 2008. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, contestando la qualificazione delle opere come realizzate in assenza di titolo anziché in difformità parziale; l'affermazione dell'avvenuta acquisizione del manufatto al patrimonio comunale per mancata ottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione; il rilievo attribuito a una sentenza penale di condanna per abuso edilizio; l'avvio del procedimento di verifica della legittimità del titolo edilizio del 2008 senza comunicazione di avvio ai destinatari; la mancata comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990; nonché sproporzione e difetto di istruttoria, assumendo che la demolizione delle opere avrebbe compromesso la statica della porzione regolarmente assentita. Nel corso del giudizio è stata disposta una verificazione tecnica per accertare il rapporto tra le opere e il titolo del 2008 e l'eventuale pregiudizio statico derivante dalla demolizione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La verificazione ha accertato che le opere oggetto della domanda del 2021 consistevano in un ampliamento strutturalmente collegato al manufatto condonato nel 2008, comprendente un corpo edilizio su due livelli, vano scala, tettoia e piano ammezzato, già visibili nelle aerofotogrammetrie del 2008 ma non ricompresi nell'istanza di condono e nel relativo titolo. Il Collegio ha ritenuto corretta la qualificazione delle opere come intervento abusivo autonomo e non come difformità parziale, poiché esse avevano alterato in modo evidente l'aspetto dell'immobile e dato luogo a un organismo edilizio diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche e di utilizzazione. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 10-bis l. 241/1990, poiché il diniego costituiva l'unico esito legittimamente adottabile alla luce degli accertamenti. Quanto al pregiudizio statico, il TAR ha richiamato il principio secondo cui l'eventuale applicazione dell'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 presuppone un pregiudizio effettivo e motivatamente riscontrato, da rappresentare dall'interessato o da rilevare in sede esecutiva; in ogni caso, il verificatore aveva escluso tale pregiudizio. Poiché il diniego era plurimotivato e una ragione autonoma sufficiente era stata ritenuta legittima, il giudice ha dichiarato carente l'interesse all'esame delle ulteriori censure. La ricorrente è stata condannata a pagare al Comune euro 4.000, oltre accessori, nonché le spese di verificazione, da liquidarsi separatamente.

Norme richiamate

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La difformità parziale richiamata dalla norma è una categoria residuale e presuppone che un intervento contemplato dal titolo sia realizzato con modalità diverse, incidenti su elementi particolari e non essenziali della costruzione.

    La sanatoria prevista per la parziale difformità non si applica a opere realizzate senza un rapporto effettivo di difformità rispetto al titolo, né ad ampliamenti che producano un organismo edilizio sostanzialmente diverso.

  • art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Eventuali pregiudizi per la statica dell'intero edificio in caso di demolizione delle parti abusive.

    Il pregiudizio statico può rilevare solo se effettivamente e motivatamente riscontrato, rappresentato dall'interessato o emergente in sede di esecuzione dell'ordinanza di demolizione; nel caso concreto è stato escluso dalla verificazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l'illegittimità del diniego quando, alla luce degli accertamenti compiuti, il provvedimento negativo costituisce l'unico esito legittimamente adottabile.

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento di verifica del titolo edilizio del 2008 non è stata esaminata nel merito, poiché il diniego risultava sorretto da un'autonoma ragione sufficiente.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È richiamato con riguardo alla demolizione delle opere abusive e alla rilevanza del pregiudizio statico in sede di esecuzione dell'ordinanza demolitoria.

Massime di principio

  • La parziale difformità edilizia, rilevante ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 380/2001, ricorre quando l'intervento è contemplato dal titolo edilizio ma è eseguito con modalità diverse incidenti su elementi particolari e non essenziali dell'opera; non ricorre quando le opere, non comprese nel titolo, realizzano un ampliamento autonomo o determinano un organismo edilizio diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o funzionali.
  • La presenza di un titolo edilizio in sanatoria relativo a una porzione dell'immobile non legittima ulteriori opere abusive non comprese nell'istanza e nel titolo, anche se tali opere risultavano già esistenti al momento del rilascio del titolo.
  • L'eventuale pregiudizio statico derivante dalla demolizione delle opere abusive può incidere sull'esecuzione della sanzione demolitoria solo se effettivamente e motivatamente accertato, rappresentato dall'interessato o rilevato in sede esecutiva; la mera allegazione del rischio statico non impone il rilascio della sanatoria.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonoma e sufficiente a sostenerlo rende carente l'interesse all'esame delle ulteriori censure, poiché il loro eventuale accoglimento non determinerebbe l'annullamento dell'atto.
  • La comunicazione dei motivi ostativi non è necessaria quando, alla luce delle risultanze istruttorie, il provvedimento negativo costituisce l'unico esito legittimamente adottabile.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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