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Regolamento

R.R. Lombardia 1/2011

Modifiche al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 'Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)'

Normativa regionaleR.R. Lombardia 1/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il r.r. Lombardia 20 luglio 2007, n. 5 sulle norme forestali regionali: aggiorna definizioni, procedure e divieti su tagli boschivi, pascolo, viabilità e impianti di esbosco. Le modifiche incidono sulla disciplina vigente dal 14 febbraio 2011, ma il contenuto utile resta nel testo coordinato del r.r. 5/2007.

Modifiche alle norme forestali regionali lombarde

Modifiche alle norme forestali regionali

Il regolamento regionale della Lombardia del 14 febbraio 2011 interviene sul r.r. 20 luglio 2007, n. 5, che disciplina le norme forestali regionali. Il provvedimento non introduce un autonomo corpo regolatorio, ma aggiorna la disciplina vigente in materia di tagli boschivi, utilizzo del bosco, pascolo, impianti di esbosco e sentieristica.

Ambito delle modifiche e coordinamento con il regolamento previgente

Le modifiche incidono direttamente sul testo del r.r. 5/2007 e devono essere lette nel testo coordinato di tale regolamento. Sono abrogati o sostituiti diversi passaggi relativi a prescrizioni tecniche, autorizzazioni e comunicazioni, con effetti sulla gestione forestale e sulle attività consentite nei boschi e nei pascoli della Regione Lombardia.

Tagli boschivi, progetti di taglio e comunicazioni

La disciplina viene semplificata in più punti. In particolare, il progetto di taglio non è richiesto quando sia prevista la relazione di taglio. Per alcune fattispecie è eliminato il richiamo all’articolo 13, abrogato dal regolamento modificativo. Inoltre, per la comunicazione relativa ai tagli, si precisa che la documentazione va allegata prima del taglio del bosco nei casi previsti.

Viene anche ridotta da due ettari a un ettaro la soglia richiamata all’articolo 20, e vengono ridefinite le condizioni per i tagli di massa legnosa superiore a 100 metri cubi lordi.

Soggetti legittimati e limiti per i tagli di massa superiore a 100 metri cubi

Per i tagli relativi a una massa di legname superiore a 100 metri cubi lordi, possono operare solo determinati soggetti:

  • in caso di utilizzazioni, i soggetti indicati dal comma 4, lettera b);
  • in caso di diradamenti, i soggetti indicati dal comma 4, lettere b) e c), nonché l’ERSAF.

Taglio a ceduo semplice e specie/forme forestali interessate

La disciplina del taglio a ceduo semplice senza rilascio di matricine viene riscritta. È consentito:

  • nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di piante esotiche infestanti;
  • nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei saliceti e nei robinieti puri, purché il taglio avvenga su una superficie massima di tre ettari, non contigua, e distante almeno trenta metri da altre superfici già utilizzate nei cinque anni precedenti.

Nel medesimo articolo sono inoltre aggiornati alcuni riferimenti terminologici e viene ampliato l’elenco delle formazioni forestali richiamate, includendo i betuleti.

Prescrizioni di conservazione e tutela della rinnovazione

Le “prescrizioni tecniche” diventano “misure di conservazione”. È inoltre rafforzata la tutela della rinnovazione forestale: il transito e le attività devono evitare di danneggiare le parti di bosco in rinnovazione; ove ciò non sia possibile, la rinnovazione naturale danneggiata deve essere sostituita da rinnovazione artificiale.

Viene anche rivisto il divieto relativo ai mezzi cingolati: in tutti i boschi ne è vietato il transito, mentre l’esbosco di legname o altri materiali a strascico deve avvenire solo per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento oppure attraverso parti di bosco prive di flora nemorale rara o sporadica.

Manifestazioni in boschi e pascoli

L’organizzazione di manifestazioni nei boschi e nei pascoli con mezzi motorizzati, nei casi consentiti dalla legge regionale 31/2008, oppure con uso di fuochi, nei casi consentiti dal regolamento, è soggetta ad autorizzazione.

Pascolo nei boschi

La disciplina del pascolo viene modificata eliminando alcuni riferimenti alle specie di animali e introducendo un chiarimento importante: il pascolo è consentito nei boschi di neoformazione che hanno colonizzato superfici catastalmente censite come seminativi, seminativi arborati, prati, prati arborati, pascoli, pascoli cespugliati e arborati.

Resta fermo il limite generale per i boschi di neoformazione di meno di dieci anni, salvo la nuova eccezione prevista.

Gru a cavo e linee monofuni a gravità

Per l’installazione di gru a cavo e di linee monofuni a gravità, dette palorci o fili a sbalzo, si applicano le disposizioni degli articoli relativi ai tagli colturali e alle altre attività selvicolturali. In ogni caso è necessario:

  • ottenere il consenso dei proprietari dei fondi interessati;
  • indicare tracciato, caratteristiche e durata dell’impianto.

Per entrambe le tipologie di impianto la durata massima non può superare ventiquattro mesi.

Sono inoltre previste specifiche forme di messa a disposizione dei dati relativi agli impianti: centro operativo antincendio boschivo, protezione civile, corpo forestale, autorità aeronautiche competenti per la sicurezza dei voli ed enti forestali competenti.

Sentieri pedonali realizzati con mezzi meccanici

La realizzazione, con l’ausilio di mezzi meccanici, di sentieri destinati al solo transito pedonale è soggetta alla comunicazione prevista dal regolamento, fermo restando il rispetto delle condizioni già previste per tale attività.

Regime temporale e attualità della disciplina

Il regolamento opera come modifica del r.r. 5/2007 e il suo contenuto va oggi letto nel testo coordinato di quel regolamento. La disciplina non è limitata a un esercizio finanziario o a una finestra temporale conclusa; tuttavia, essendo un atto di modifica di un regolamento forestale del 2007, la sua utilità pratica è principalmente quella di consolidamento della normativa vigente.

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