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Sentenza

Sentenza del 26/02/2016 n. 81 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento n. X chiedendone l’annullamento per la mancata allegazione del processo verbale di constatazione (PVC) redatto dalla Guardia di Finanza e contestando, nel merito, il disconoscimento del regime fiscale agevolato applicato all’attività agrituristica. L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l’allegazione del PVC non fosse necessaria, essendo sufficiente la sua conoscibilità da parte della contribuente, e ha dedotto che l’attività non rispettasse la normativa sull’agriturismo, poiché utilizzava prevalentemente prodotti acquistati da commercianti esterni e svolgeva l’attività di bar come ordinaria attività commerciale.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello dell’Agenzia. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19504/2011, ha accolto il terzo motivo del ricorso dell’Agenzia, dichiarato inammissibili gli altri motivi e cassato la decisione con rinvio. In sede di rinvio, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata ha ritenuto valida la sottoscrizione del PVC da parte del figlio della contribuente, in quanto l’art. 52, comma 6, del DPR 633/1972 richiede la sottoscrizione del contribuente o della persona addetta all’azienda o alla casa, senza necessità di una rappresentanza tecnico-giuridica. Nel merito, ha ritenuto legittimo il disconoscimento dell’attività agrituristica e del relativo regime fiscale agevolato, poiché prevalevano prodotti acquistati all’esterno e l’attività di bar era esercitata come autonoma attività imprenditoriale, non direttamente connessa alla coltivazione agricola. L’appello dell’Agenzia è stato quindi accolto e le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 52, comma 6, DPR 633/1972

    Il verbale di ispezione deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta, indicando semplicemente la persona addetta all’azienda o alla casa.

    La sottoscrizione del PVC da parte della persona addetta all’azienda o alla casa è sufficiente ai fini della validità del verbale, senza che sia necessario dimostrare un potere di rappresentanza in senso tecnico-giuridico. Nel caso concreto è stata ritenuta valida la sottoscrizione apposta dal figlio della contribuente.

  • Normativa vigente in materia di agriturismo

    Per beneficiare del regime fiscale agevolato, l’attività agrituristica deve rispettare i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina di settore, tra cui l’utilizzo di produzioni proprie o di prodotti provenienti da altre aziende purché tipici e locali. L’impiego prevalente di prodotti acquistati da commercianti esterni e lo svolgimento di un’attività di bar autonoma rispetto alla coltivazione agricola possono giustificare il disconoscimento fiscale dell’attività agrituristica.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 19504/2011

    La decisione ha determinato la cassazione con rinvio della precedente sentenza regionale, imponendo al giudice di rinvio di riesaminare la controversia conformandosi ai principi stabiliti dalla Suprema Corte.

Massime di principio

  • La validità di un processo verbale di constatazione può sussistere anche quando è sottoscritto dalla persona concretamente addetta all’azienda o ai locali, senza che questa debba necessariamente essere munita di una procura o di una rappresentanza formale.
  • Nel contestare un accertamento basato sul disconoscimento del regime agrituristico non è sufficiente dimostrare l’esistenza formale dell’attività: occorre provare il concreto rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di settore.
  • L’utilizzo prevalente di prodotti acquistati da soggetti commerciali esterni, anziché di prodotti propri o tipici locali, può far venir meno i presupposti per il trattamento fiscale agevolato dell’agriturismo.
  • Un’attività di bar esercitata con modalità ordinarie e autonome può essere qualificata come attività commerciale distinta, non direttamente connessa all’attività agricola, con conseguente esclusione dal regime agrituristico.
  • Quando la Corte di Cassazione cassa una sentenza con rinvio, il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte e riesaminare la controversia nei limiti indicati nella decisione di cassazione.

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