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Sentenza

Sentenza n. 9014/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l’accertamento del silenzio serbato dall’ambasciata D’Italia a Islamabad sull’istanza di fissazione di appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto d’ingresso per lavoro subordinato di -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202513898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, affetta da gravi patologie e intenzionata ad assumere come assistente familiare un cittadino pakistano, ha proposto in riassunzione, dopo un precedente giudizio ex art. 700 c.p.c. davanti al giudice ordinario, un ricorso per l'accertamento del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza diretta a ottenere la fissazione dell'appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso. Il TAR ha disposto il contraddittorio sulla legittimazione attiva della ricorrente, in quanto il visto riguarda l'ingresso in Italia del lavoratore straniero.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato che il titolare dell'autorizzazione ad assumere uno straniero con contratto di lavoro subordinato non è legittimato né ad agire contro il silenzio relativo alla domanda di visto né a impugnare l'eventuale diniego. La lesività diretta del silenzio e del diniego riguarda infatti il richiedente straniero, poiché il visto ha la funzione tipica di consentirgli l'ingresso nel territorio nazionale. Non è configurabile, in assenza di una specifica previsione, una sostituzione processuale ai sensi dell'art. 81 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.a.

    non essendo ammissibile, nella fattispecie, una sostituzione processuale ex art. 81 del c.p.a.

    La parte datoriale non può agire in sostituzione processuale del lavoratore straniero per contestare il silenzio o il diniego relativo al visto, in mancanza di una specifica legittimazione prevista dalla legge.

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità della ricorrente e delle altre persone menzionate.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La legittimazione ad agire contro il silenzio o il diniego relativo a una domanda di visto d'ingresso spetta al cittadino straniero richiedente, in quanto il provvedimento incide direttamente sulla sua possibilità di ingresso nel territorio nazionale.
  • Il datore di lavoro che abbia ottenuto l'autorizzazione ad assumere uno straniero non è legittimato ad agire contro il silenzio dell'amministrazione sulla domanda di visto né a impugnare il diniego del visto.
  • In assenza di una specifica previsione normativa, il datore di lavoro non può esercitare una sostituzione processuale ai sensi dell'art. 81 c.p.a. per far valere in giudizio la posizione del lavoratore straniero rispetto al visto d'ingresso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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