Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5465/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202605199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di esclusione dalla selezione pubblica per l’incarico quinquennale di Direttore della UOC Cardiologia – UTIC del Presidio Ospedaliero di Ischia, per asserita carenza del requisito previsto dal bando

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione di esclusione dalla selezione, chiedendone l’annullamento e l’accertamento del diritto a essere ammesso e valutato. Ha dedotto di avere maturato una significativa esperienza continuativa in cardiologia, anche come Direttore Tecnico degli Ambulatori (2019–2023) e Referente UTIC (2020–2023) presso una clinica privata accreditata con il SSN, nonché successivamente presso il presidio ospedaliero dell’ASL, anche quale referente del direttore ad interim dal 16 giugno al 30 settembre 2025. Ha censurato il difetto di motivazione e di istruttoria dell’esclusione, fondata su un generico richiamo al requisito del bando, senza chiarire se fossero stati esaminati i certificati prodotti né se fosse stata valutata la rilevanza del servizio prestato presso la struttura privata accreditata. Ha inoltre sostenuto che il bando non imponesse l’esclusione automatica di tale esperienza e richiamato la previsione relativa alla valutazione del servizio convenzionale presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie secondo il d.m. 23 marzo 2000, n. 184. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare dell’ASL e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure sull’esclusione, sulla motivazione, sull’istruttoria e sulla valutabilità dell’esperienza professionale. Uniformandosi al recente principio delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 3868/2026), ha ritenuto che anche dopo la modifica dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 la selezione per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa non costituisca un pubblico concorso in senso tecnico; l’atto di conferimento resta espressione del potere privatistico del datore di lavoro e la controversia appartiene quindi al giudice ordinario. Ha fatto salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze intervenute. Spese compensate per il recente mutamento dell’orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992

    anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    La procedura per il conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa non è un pubblico concorso, neppure dopo la modifica legislativa che ha reso vincolante la scelta del candidato collocato al primo posto; le relative controversie non ricadono perciò nella giurisdizione amministrativa prevista per i concorsi pubblici.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    La disposizione che attribuisce al giudice amministrativo le controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici non si applica alle controversie sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa, trattandosi di selezione che non integra un concorso in senso tecnico.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio viene riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, restando ferme le preclusioni e le decadenze già maturate.

Massime di principio

  • Le controversie relative all’ammissione, all’esclusione o alla valutazione dei candidati nella selezione per il conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa appartengono alla giurisdizione ordinaria: la procedura prevista dall’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992 non è un pubblico concorso in senso tecnico, anche dopo le modifiche che vincolano il conferimento dell’incarico al candidato collocato al primo posto in graduatoria.
  • La previsione di criteri predeterminati e di una graduatoria vincolante, posta a tutela di imparzialità e buon andamento, non muta la natura privatistica dell’atto con cui l’azienda sanitaria conferisce l’incarico dirigenziale e non determina l’attrazione della relativa controversia nella giurisdizione amministrativa.
  • Dichiarato il difetto di giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono fatti salvi se il giudizio è riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e le decadenze intervenute.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.