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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11488/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo celebrato in sua assenza. La vicenda: atto di vocatio in iudicium notificato (in mancanza di elezione/dichiarazione di domicilio) presso il difensore di ufficio; il processo si è svolto con l'imputato assente e con difensore d'ufficio senza che fosse provato un effettivo rapporto tra imputato e difensore; il ricorrente sostiene di non aver avuto conoscenza del procedimento prima della pronuncia della sentenza irrevocabile e quindi di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile il nuovo testo dell'art. 629-bis c.p.p. e richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del processo: occorre verificare l'esistenza di un rapporto professionale tale da dimostrare che l'imputato fosse a conoscenza del procedimento o si fosse volontariamente sottratto. Nel caso concreto non sono emersi elementi oggettivi che provassero la conoscenza del processo da parte del ricorrente (la comunicazione della sentenza e l'invio della parcella dopo il giudizio sono risultati equivoci e intempestivi e non provano rapporti antecedenti tra imputato e difensore). Di conseguenza la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la rescissione del giudicato di condanna (revoca della sentenza del Tribunale di Firenze del 28/02/2023) con le conseguenti determinazioni in tema di esecuzione della sanzione.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    la rescissione del giudicato possa essere richiesta dal condannato "nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previstidall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza"

    La Corte interpreta la norma nel senso che grava sul condannato l'onere di provare l'assenza di presupposti per la dichiarazione di assenza (art. 420-bis) e la mancanza di colpa nell'omessa impugnazione, mentre il rimedio è precluso se risulta che il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del processo prima della sentenza.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina i presupposti per la dichiarazione di assenza: la Corte richiede che, per escludere la rescissione, sussista prova della conoscenza effettiva del processo o di un comportamento volontario di sottrazione da parte dell'imputato.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che gli atti possono essere comunicati al difensore domiciliatario; la Corte però osserva che la comunicazione al difensore di ufficio non equivale automaticamente a prova che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento.

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite, n. 23948/2019 - Ismail)

    Principio di diritto richiamato: la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è presupposto sufficiente per ritenere l'effettiva conoscenza del procedimento; è necessario valutare l'esistenza di un rapporto professionale concreto tra difensore e imputato.

Massime di principio

  • La sola notificazione o elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non prova di per sé che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo; il giudice deve accertare l'esistenza di un rapporto professionale concreto fra imputato e difensore.
  • Per ottenere la rescissione ex art. 629-bis c.p.p. il condannato deve provare che la dichiarazione di assenza è stata priva dei presupposti di cui all'art. 420-bis e che non ha potuto proporre impugnazione senza sua colpa; il rimedio è escluso se si dimostra l'effettiva conoscenza del procedimento prima della sentenza.
  • Comunicazioni post-sentenza (es. raccomandata che informa della sentenza o richiesta di onorari) sono, di per sé, equivoche e normalmente insufficienti a dimostrare che l'imputato avesse conoscenza del processo nei termini utili per impugnare.
  • Il rapporto fra difensore e imputato deve risultare da elementi concreti e antecedenti al giudizio (contatti, scambio di informazioni, attività difensiva effettiva): ricerche successive svolte dal difensore per reperire l'indirizzo non implicano che l'imputato fosse stato informato durante il processo.
  • Prassi consigliata per evitare problemi: eleggere/dichiarare un domicilio stabile, mantenere contatti con il difensore nominato e verificare lo stato del procedimento; in mancanza di questi accorgimenti il rischio di perdere termini processuali per colpa può essere rilevante.

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