L.R. Liguria 29/2019
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1983, N. 29 (COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE – DELEGHE E NORME URBANISTICHE PARTICOLARI)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 29/2019 modifica la l.r. 29/1983 sulle costruzioni in zone sismiche, trasferendo funzioni anche ai comuni indicati in allegato, aggiornando deposito, autorizzazione e controlli, e introducendo requisiti minimi tecnico-amministrativi. Prevede una disciplina transitoria per tariffe istruttorie e l’entrata in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina ligure delle costruzioni in zone sismiche e delega ai comuni
Modifiche alla disciplina ligure delle costruzioni in zone sismiche
La legge regionale Liguria n. 29 del 2019 interviene sulla l.r. 29/1983 per aggiornare l’assetto delle funzioni amministrative in materia di costruzioni in zone sismiche, estendendo la delega a specifici comuni e adeguando le procedure di deposito, autorizzazione e controllo.
Ambito di applicazione e assetto delle funzioni
Le modifiche riguardano la disciplina regionale ligure delle costruzioni edilizie in zone sismiche. Vengono rimodulati i riferimenti alle Province e introdotta la figura degli enti delegati, comprendendo anche i comuni espressamente individuati nell’Allegato 1 bis, che hanno manifestato interesse all’esercizio delle funzioni.
Deposito dei progetti e sportello competente
Il progetto esecutivo delle strutture e le relative asseverazioni devono essere presentati allo Sportello unico per l’edilizia o allo SUAP, a pena di inammissibilità, secondo modulistica e modalità procedurali definite dalla Giunta regionale. Lo sportello verifica completezza e regolarità della documentazione, rilascia l’attestazione di avvenuto deposito e trasmette gli atti all’ente delegato per gli adempimenti di competenza.
Autorizzazione sismica
L’autorizzazione sismica è rilasciata dagli enti delegati ai sensi dell’articolo 8, in conformità al d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni. La norma aggiorna inoltre i riferimenti interni, sostituendo i richiami alla Provincia o alla Città metropolitana con quelli all’ente delegato.
Controlli sui progetti e vigilanza in corso d’opera
Per i casi di deposito dei progetti, gli enti delegati svolgono il controllo con metodo a campione, secondo le modalità stabilite dal provvedimento regionale di cui all’articolo 5 bis, comma 1, lettera c). È inoltre previsto il controllo ispettivo in corso d’opera con metodo a campione. Sono soppressi alcuni passaggi previgenti che limitavano la disciplina alle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso o a struttura metallica e il controllo su richiesta dell’interessato.
Delega ai comuni e imputazione degli atti
Le funzioni amministrative regionali in materia sismica sono delegate ai comuni elencati nell’Allegato 1 bis, purché abbiano manifestato espressamente interesse. I comuni possono esercitare le funzioni anche in forma associata. I provvedimenti adottati dagli enti delegati sono imputati agli stessi, e gli enti delegati sono tenuti agli obblighi già previsti per le Province delegate. Le funzioni delegate devono essere finanziate esclusivamente secondo le regole richiamate dalla legge.
Adeguatezza tecnico-amministrativa degli enti delegati
Gli enti delegati devono garantire un’adeguata struttura tecnico-amministrativa per svolgere le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, secondo gli indirizzi della Giunta regionale. In prima applicazione, fino all’adozione di tali indirizzi, la condizione minima per la delega è la presenza di un ufficio tecnico presidiato almeno da un funzionario tecnico, ingegnere o architetto, di categoria non inferiore alla D. Tale requisito può essere soddisfatto anche tramite convenzione tra enti.
Elenco dei comuni delegati
L’Allegato 1 bis individua i comuni delegati all’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche, tra cui Airole, Badalucco, Bordighera, Cervo, Chiusanico, Cipressa, Civezza, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Imperia, Mendatica, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pompeiana, Pontedassio, Sanremo, San Bartolomeo al Mare, Santo Stefano al Mare, Triora, Vallebona e Ventimiglia.
Regime transitorio sulle tariffe istruttorie
Fino all’adozione, da parte dei comuni delegati, dei provvedimenti di definizione delle tariffe degli oneri istruttori, continuano ad applicarsi le tariffe stabilite dalla Provincia di appartenenza e vigenti alla data di entrata in vigore della legge.
Aspetti finanziari e entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione.
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