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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 205 del 17/05/2023

Provvedimento del 17 maggio 2023

Garante Privacy205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante sanziona La Gazzetta di Parma S.r.l. per la diffusione, in un articolo di cronaca giudiziaria, di fotografie di una persona privata della libertà ripresa in evidente stato di costrizione fisica, con manette e dispositivi anti-Covid. Ritiene il trattamento illecito perché contrario al principio di liceità e correttezza, all’essenzialità dell’informazione e al divieto di pubblicare immagini di soggetti in stato di detenzione con mezzi coercitivi senza consenso. Dispone il divieto di ulteriore trattamento delle immagini analoghe, salvo conservazione per eventuale uso giudiziario, e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro, oltre alla pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e all’annotazione nel registro interno.

La Gazzetta di Parma S.r.l.: pubblicazione di foto di persona privata della libertà in stato di costrizione fisica nell’ambito di cronaca giudiziaria

La Gazzetta di Parma S.r.l. - pubblicazione di immagini di persona privata della libertà in stato di costrizione fisica

Il provvedimento riguarda la diffusione, da parte di una testata giornalistica, di fotografie inserite a corredo di un articolo di cronaca giudiziaria e ritenute lesive della dignità della persona ritratta. Il procedimento origina da una segnalazione della Procura della Repubblica e si conclude con l’adozione di una misura inibitoria e con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Origine del procedimento e fatti oggetto di esame

La Procura segnala al Garante la pubblicazione, nell’edizione cartacea di un quotidiano e in una successiva pubblicazione online, di immagini che ritraevano il presunto autore di un omicidio mentre accedeva agli uffici giudiziari, con volto coperto da dispositivo anti-Covid e in evidente stato di costrizione fisica, con manette e la presenza di agenti di polizia penitenziaria. La segnalazione evidenzia che, rispetto alla versione online, l’immagine dell’edizione cartacea non risultava neppure pixellata, mentre la foto online era diversa e in un altro caso era stata comunque alterata con pixelatura.

L’Autorità verifica la situazione anche tramite ulteriori ricerche e constata che una delle pagine online non risulta più corredata da fotografie, mentre l’altra reca una fotografia diversa da quella inizialmente segnalata. Nonostante ciò, il procedimento viene avviato in relazione alla pubblicazione originaria e alle violazioni contestate.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ricorda che il trattamento è effettuato per finalità giornalistiche e, pertanto, si applicano gli artt. 136-139 del Codice e le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.

Vengono richiamati in particolare:

  • l’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, in tema di liceità, correttezza e trasparenza;
  • l’art. 137, comma 3, del Codice, che impone il limite dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;
  • l’art. 6 delle Regole deontologiche, che ribadisce l’esigenza di essenzialità della notizia;
  • l’art. 8 delle Regole deontologiche, che vieta la pubblicazione di immagini o fotografie lesive della dignità dei soggetti coinvolti nei fatti di cronaca e, per le persone in stato di detenzione, impone di astenersi dal riprenderle o riprodurle in assenza di consenso;
  • l’art. 2-quater del Codice, che attribuisce alle Regole deontologiche valore di condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento;
  • l’art. 114, comma 6-bis, c.p.p., che vieta la pubblicazione dell’immagine di persone private della libertà personale riprese con manette ai polsi o altri mezzi di coercizione fisica, salvo consenso.

Il provvedimento richiama anche la giurisprudenza della Corte di cassazione, che impone un controllo più rigoroso sulla pubblicazione di fotografie rispetto alla mera notizia, per la maggiore potenzialità lesiva della dignità della persona ritratta.

Valutazioni del Garante sulla violazione

L’Autorità ritiene che la diffusione delle fotografie che ritraevano la persona interessata in evidente stato di costrizione fisica sia contraria al GDPR, al Codice e alle Regole deontologiche. In particolare, la pubblicazione è considerata illecita perché non rispettosa del principio di essenzialità dell’informazione e perché lesiva della dignità del soggetto ripreso.

Il Garante valorizza il fatto che l’immagine mostri la persona in manette o comunque soggetta a coercizione fisica, situazione espressamente tutelata dalla normativa penale di settore e dalle regole deontologiche giornalistiche. La presenza di finalità giornalistiche non esclude, infatti, il necessario bilanciamento con i diritti fondamentali dell’interessato, in particolare dignità e riservatezza.

Condotte successive del titolare del trattamento

Nel corso del procedimento, la testata comunica di aver reagito all’errore rimuovendo tempestivamente l’immagine contestata dalla versione online dell’articolo cartaceo e sostituendo anche la fotografia dell’altro articolo richiamato nella segnalazione. La società afferma di aver agito nell’esercizio del diritto di cronaca, senza intento di ledere la sfera giuridica dell’interessato.

La testata riferisce inoltre di aver adottato misure organizzative e tecniche interne per prevenire il ripetersi di analoghi episodi, tra cui:

  • una procedura interna con doppio livello di valutazione delle immagini da pubblicare;
  • il coinvolgimento dell’ufficio centrale e del direttore responsabile;
  • la possibilità di confronto con il DPO nei casi dubbi;
  • l’integrazione delle istruzioni operative per i giornalisti con esempi pratici e richiami ai provvedimenti del Garante.

Elementi aggravanti e attenuanti nella quantificazione della sanzione

Ai fini della sanzione pecuniaria, il Garante applica i criteri di cui all’art. 83, par. 2, GDPR e i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività di cui al par. 1.

Vengono considerati come circostanze aggravanti:

  • la particolare lesività della condotta per dignità e riservatezza dell’interessato;
  • la precedente violazione commessa dalla medesima testata in materia di pubblicazione indebita di dati personali.

Vengono considerati come circostanze attenuanti:

  • la limitata portata della violazione, riferita a un solo soggetto;
  • le finalità di cronaca e informazione perseguite;
  • il riconoscimento dell’errore e l’assenza di intenzione lesiva;
  • le misure correttive adottate tempestivamente;
  • le condizioni economiche e professionali del contravventore, desunte dai dati di bilancio disponibili.

Misure adottate dal Garante

Alla luce delle violazioni accertate, il Garante dispone nei confronti della società:

  • il divieto di ulteriore trattamento delle immagini oggetto del procedimento o di immagini analoghe, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, salvo la mera conservazione per eventuale uso in sede giudiziaria;
  • una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 10.000,00;
  • la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale del Garante, quale sanzione accessoria;
  • l’annotazione nel registro interno dell’Autorità relativo alle misure adottate ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR.

È inoltre precisato che il contravventore può definire la controversia pagando, entro trenta giorni, la metà della sanzione irrogata, secondo quanto previsto dall’art. 166, comma 8, del Codice. Contro il provvedimento è ammessa opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini indicati dal Regolamento e dal Codice.

Punti principali

Origine del procedimento e fatti segnalati

Il procedimento nasce da una segnalazione della Procura della Repubblica, relativa alla pubblicazione su un quotidiano cartaceo e online di fotografie a corredo di un articolo di cronaca giudiziaria. Le immagini ritraevano il presunto autore di un omicidio in evidente stato di costrizione fisica, con manette e dispositivi di protezione anti-Covid, mentre accedeva agli uffici giudiziari. È stata evidenziata anche la differenza rispetto alla versione online, dove una foto analoga risultava pixellata o sostituita, circostanza ritenuta comunque non idonea a sanare la violazione.

Norme applicate e valutazione di illiceità

Il Garante ricondice la fattispecie ai trattamenti per finalità giornalistiche, con applicazione degli artt. 136-139 del Codice e delle Regole deontologiche dei giornalisti. Richiama il principio di essenzialità dell’informazione (art. 137, comma 3, Codice; art. 6 Regole deontologiche) e il divieto di pubblicare immagini o fotografie lesive della dignità dei soggetti coinvolti nei fatti di cronaca (art. 8 Regole deontologiche). Sottolinea inoltre che l’art. 114, comma 6-bis, c.p.p. vieta la pubblicazione dell’immagine di una persona privata della libertà personale ripresa con manette o altri mezzi di coercizione fisica, salvo consenso. Il trattamento viene quindi qualificato come illecito per violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, dell’art. 137, comma 3, Codice e degli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche.

Condotte successive e circostanze considerate

Nel corso del procedimento è emerso che il titolare ha rimosso tempestivamente l’immagine dall’edizione online e ha sostituito la foto dell’altro articolo richiamato nella segnalazione. La testata ha riconosciuto l’errore, dichiarando di aver agito senza intenzione di ledere la sfera giuridica del soggetto ripreso, e ha riferito di aver adottato nuove misure tecnico-organizzative interne, tra cui una procedura a doppio livello per il controllo delle immagini da pubblicare e l’integrazione delle istruzioni operative ai giornalisti. Il Garante ha però valorizzato anche una precedente violazione della medesima testata, già destinataria di un provvedimento di divieto per la pubblicazione indebita di dati di una minore deceduta.

Misura inibitoria e sanzione

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante dispone il divieto di ulteriore trattamento delle immagini oggetto del procedimento o di immagini analoghe, salvo la mera conservazione per eventuale utilizzo in sede giudiziaria. Inoltre, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro, determinata tenendo conto dei criteri dell’art. 83, par. 2 e 1, GDPR: gravità della lesione della dignità e riservatezza, precedente violazione, limitata portata soggettiva, finalità giornalistiche, assenza di intento lesivo, misure correttive adottate e condizioni economiche del contravventore. È prevista anche la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Come è indicizzato

Materiegiornalismo e diritto di cronacadati giudiziaridignità della personasanzioni gdprpubblicazione di immagini

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