Cassazione Civile, Ordinanza n. 05505/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di un soggetto privato, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., assumendo che questi avesse occultato in un magazzino di sua proprietà un'arma con matricola abrasa e ne avesse poi segnalato anonimamente la presenza ai Carabinieri, determinando l'apertura di un procedimento penale a carico dell'istante per detenzione di arma clandestina e ricettazione, conclusosi con assoluzione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il soccombente aveva proposto sette motivi, ma prima della decisione gli eredi del ricorrente, intervenuti nel giudizio dopo la sua morte, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte e da questa accettato.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervento degli eredi del ricorrente, ritenuto ammissibile, e della rinuncia al ricorso da essi depositata ex art. 390 c.p.c., regolarmente notificata e accettata dalla controparte. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese per effetto dell'accettazione della rinuncia. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e di stretta interpretazione di tale previsione.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
richiamato quale base della domanda risarcitoria per fatto illecito
art. 2059 c.c.
richiamato quale ulteriore fondamento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato come rito camerale di trattazione del ricorso
art. 390 c.p.c.
consente la rinuncia al ricorso per cassazione, qui validamente proposta dagli eredi del ricorrente
art. 391 c.p.c.
regola l'estinzione del giudizio di cassazione e le conseguenze sulle spese; nel caso non è stato provveduto sulle spese per intervenuta accettazione della rinuncia
art. 391, u.c., c.p.c.
richiamato per escludere una statuizione sulle spese di legittimità in presenza di accettazione della rinuncia
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente notificata alla controparte e da questa accettata comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'intervento degli eredi del ricorrente nel processo di cassazione è ammissibile e consente loro di proseguire o, come nel caso concreto, di rinunciare al ricorso in qualità di successori della parte originaria.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata dalla controparte, non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione secondo la disciplina speciale dell'estinzione.
- Il raddoppio del contributo unificato costituisce misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
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