Circolare INAIL n. 32 del 26 giugno 2006
Contratto di inserimento e regime transitorio del contratto di formazione e lavoro. Applicazione della nuova disciplina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova disciplina del contratto di inserimento introdotta dal D.lgs. n. 276/2003, che sostituisce nel settore privato il contratto di formazione e lavoro, e richiama il regime transitorio per i CFL ancora disciplinati dalle norme previgenti. Vengono definiti soggetti utilizzabili, requisiti del progetto individuale, durata, forma del contratto, limiti di mantenimento in servizio e sanzioni in caso di gravi inadempienze. Sono inoltre indicati gli incentivi normativi ed economici, le istruzioni operative per gli adempimenti assicurativi e la disciplina delle prestazioni in caso di infortunio o malattia professionale.
Contratto di inserimento e regime transitorio del contratto di formazione e lavoro: applicazione della nuova disciplina
Contratto di inserimento e regime transitorio del contratto di formazione e lavoro
La circolare esamina la nuova disciplina del contratto di inserimento introdotta dal D.lgs. n. 276/2003, che nel settore privato sostituisce il contratto di formazione e lavoro. L’intervento chiarisce i soggetti legittimati, i requisiti di accesso, la struttura del progetto individuale, la durata del rapporto, gli incentivi e il regime sanzionatorio, oltre a coordinare la nuova disciplina con il regime transitorio ancora applicabile ai contratti di formazione e lavoro.
Quadro normativo e finalità dell’istituto
Il contratto di inserimento è definito come un contratto di lavoro finalizzato a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro. La circolare evidenzia che l’istituto ha una finalità prevalentemente occupazionale, pur mantenendo un contenuto formativo, ed è disciplinato in via transitoria dall’Accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004 fino all’intervento della contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale.
Ambito di applicazione soggettivo
Possono stipulare contratti di inserimento:
- enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
- gruppi di imprese;
- associazioni professionali, socio-culturali e sportive;
- fondazioni;
- enti di ricerca pubblici e privati;
- organizzazioni e associazioni di categoria.
I lavoratori assunti devono appartenere a una delle categorie indicate dalla legge:
- soggetti tra 18 e 29 anni;
- disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni;
- lavoratori con più di 50 anni privi di occupazione;
- lavoratori che intendano riprendere un’attività lavorativa e non abbiano lavorato per almeno due anni;
- donne di qualsiasi età residenti in aree con squilibri occupazionali femminili definiti dalla normativa;
- persone riconosciute affette da grave handicap fisico, mentale o psichico.
La circolare precisa inoltre che, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge, il contratto può essere utilizzato anche per favorire l’accesso al lavoro di cittadini comunitari ed extracomunitari.
Progetto individuale di inserimento e condizioni di legittimità
Condizione essenziale per l’assunzione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento volto ad adeguare le competenze al contesto lavorativo specifico. Il progetto deve essere concordato prima della stipula del contratto ed essere coerente con la disciplina collettiva applicabile.
In sede di prima applicazione, l’Accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004 ha richiesto che nel progetto siano indicati:
- qualificazione;
- durata;
- modalità della formazione;
- distinzione tra parte teorica, comprensiva di nozioni di prevenzione e disciplina del rapporto di lavoro, e addestramento specifico.
Requisito del mantenimento in servizio
Ulteriore requisito per stipulare contratti di inserimento è l’aver mantenuto in servizio con contratto a tempo indeterminato almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti.
Ai fini del calcolo non si considerano:
- i lavoratori dimessi;
- i licenziati per giusta causa;
- coloro che abbiano rifiutato la proposta di continuare il rapporto a tempo indeterminato;
- i rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
È inoltre prevista una franchigia di quattro assunti con contratto di inserimento non trasformati a tempo indeterminato. Restano invece computati i lavoratori il cui rapporto sia stato convertito in corso di svolgimento in tempo indeterminato. La circolare precisa che non vi sono limitazioni quando, nei 18 mesi precedenti, sia scaduto un solo contratto di inserimento.
Forma del contratto, durata e proroga
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità e deve contenere l’indicazione specifica del progetto individuale di inserimento. L’Accordo interconfederale richiede inoltre l’indicazione di:
- durata;
- eventuale periodo di prova;
- orario di lavoro;
- categoria di inquadramento;
- trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro.
La durata non può essere inferiore a 9 mesi né superiore a 18 mesi. Per i lavoratori affetti da grave handicap il limite massimo è elevabile a 36 mesi. Non si computano nel limite massimo i periodi di servizio militare, servizio civile e astensione per maternità, compreso il congedo parentale. La proroga è ammessa entro il limite massimo, mentre non è consentito il rinnovo tra le stesse parti; è invece possibile stipulare un nuovo contratto con un diverso datore di lavoro.
La circolare richiama anche il principio secondo cui, in mancanza della forma scritta, il contratto è nullo e si trasforma in rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine; secondo i chiarimenti ministeriali richiamati, la trasformazione opera quando sia superato il termine di trenta giorni previsto dalla disciplina generale sul tempo determinato.
Disciplina del rapporto di lavoro
Ai contratti di inserimento si applica, per quanto compatibile, la disciplina del lavoro a tempo determinato, salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali. La circolare rinvia alle istruzioni ministeriali per individuare le disposizioni compatibili.
Incentivi normativi e regime retributivo
L’istituto è assistito da incentivi normativi. In particolare, il lavoratore può essere inquadrato, ai fini retributivi, fino a due livelli inferiori rispetto a quello corrispondente alla qualifica oggetto del progetto di inserimento. Inoltre, i lavoratori assunti con contratto di inserimento non rientrano nel calcolo di taluni limiti dimensionali dell’azienda previsti da leggi e contratti per l’applicazione di specifici istituti.
Resta comunque salva una diversa disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva. Per la categoria di lavoratori di cui alla lettera e) dell’art. 54, comma 1, del D.lgs. n. 276/2003, il sottoinquadramento non si applica, salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Regime sanzionatorio
Il D.lgs. n. 251/2004 ha inciso sul regime sanzionatorio. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento, imputabili esclusivamente al datore di lavoro e tali da impedire il raggiungimento della finalità di inserimento nel mercato del lavoro, il datore è tenuto a versare:
- la contribuzione ulteriore dovuta in relazione all’inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto al termine del periodo di inserimento;
- una maggiorazione del 100%.
La circolare precisa che tale maggiorazione esclude l’applicazione di ulteriori sanzioni collegate all’omessa contribuzione.
Istruzioni operative e adempimenti assicurativi
Ai fini degli incentivi economici, i datori di lavoro sono esentati dall’obbligo di attestare, anche mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti di legge; resta però ferma la facoltà dell’Istituto di effettuare verifiche. Per l’applicazione degli incentivi si richiamano le istruzioni già vigenti per i contratti di formazione e lavoro, sia per la misura degli sgravi sia per la gestione del rapporto assicurativo.
In sede di autoliquidazione, i datori devono indicare le retribuzioni dei lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento nei campi relativi ai contratti di formazione e lavoro, utilizzando l’apposito codice. Restano confermate anche le disposizioni sulla denuncia nominativa degli assicurati.
Prestazioni in caso di infortunio o malattia professionale
Per le prestazioni assicurative si confermano le istruzioni già fornite per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, le prestazioni devono essere liquidate secondo le regole generali, con calcolo sulla retribuzione effettivamente percepita nei limiti di legge.
Per i minori di 18 anni assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di formazione e lavoro continua ad applicarsi l’art. 119 del Testo Unico, con indennità di temporanea commisurata alla retribuzione effettiva e rendita per inabilità permanente e ai superstiti rapportata alla retribuzione della qualifica iniziale.
Regime transitorio dei contratti di formazione e lavoro
La circolare ricorda che la disciplina previgente del contratto di formazione e lavoro continua ad avere effetto nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, il D.lgs. n. 251/2004 ha introdotto un regime transitorio per i contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 al 31 ottobre 2004, purché basati su progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003. Questo coordinamento consente di mantenere la continuità applicativa tra la vecchia disciplina dei CFL e la nuova disciplina del contratto di inserimento.
Punti principali
Nuova disciplina del contratto di inserimento
Il contratto di inserimento, introdotto dal D.lgs. n. 276/2003, ha finalità prevalentemente occupazionali e sostituisce nel settore privato il contratto di formazione e lavoro. La sua attuazione è rimessa alla contrattazione collettiva, mentre in via transitoria opera l’Accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004, richiamato anche dalle indicazioni ministeriali e dell’INPS.
Destinatari e datori di lavoro ammessi
Possono stipulare contratti di inserimento enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali e sportive, fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni e associazioni di categoria. I lavoratori devono rientrare in specifiche categorie: giovani tra 18 e 29 anni, disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni, over 50 privi di occupazione, persone che rientrano nel lavoro dopo almeno due anni di inattività, donne residenti in aree svantaggiate secondo i parametri di legge, e persone con grave handicap fisico, mentale o psichico.
Progetto individuale e condizioni di accesso
L’assunzione richiede un progetto individuale di inserimento, concordato prima della stipula e volto ad adattare le competenze del lavoratore al contesto lavorativo. Il datore deve inoltre aver mantenuto in servizio a tempo indeterminato almeno il 60% dei lavoratori con contratto di inserimento scaduto nei 18 mesi precedenti, con specifiche esclusioni dal conteggio e una franchigia di quattro assunzioni non trasformate. Non vi sono limitazioni se nei 18 mesi precedenti sia scaduto un solo contratto di inserimento.
Forma, durata e disciplina del rapporto
Il contratto deve essere scritto a pena di nullità e deve contenere il progetto individuale, la durata, l’eventuale periodo di prova, l’orario di lavoro, la categoria di inquadramento e il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro. La durata è compresa tra 9 e 18 mesi, elevabile a 36 mesi per i lavoratori con grave handicap; non si computano alcuni periodi di sospensione, come servizio militare, servizio civile e maternità. È ammessa la proroga entro il limite massimo, ma non il rinnovo tra le stesse parti; è possibile stipulare un nuovo contratto con altro datore di lavoro. Al rapporto si applica, per quanto compatibile, la disciplina del lavoro a tempo determinato.
Incentivi e inquadramento retributivo
Sono previsti incentivi normativi, tra cui il sottoinquadramento fino a due livelli inferiori rispetto alla qualifica corrispondente al progetto di inserimento e l’esclusione dei lavoratori assunti dal calcolo di taluni limiti dimensionali aziendali. Per i lavoratori di cui alla lettera e) dell’art. 54, comma 1, del D.lgs. n. 276/2003, il sottoinquadramento non si applica salvo diversa previsione collettiva.
Regime sanzionatorio e istruzioni operative
In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale imputabili al datore di lavoro e tali da impedire il raggiungimento della finalità di inserimento, il datore deve versare la maggiore contribuzione dovuta per il livello superiore e una maggiorazione del 100%, senza ulteriori sanzioni per omessa contribuzione. Sul piano operativo, i datori sono esentati dall’attestazione del possesso dei requisiti per gli incentivi, ma restano possibili controlli; in autoliquidazione devono indicare le retribuzioni nei campi dei CFL con l’apposito codice e continuano ad applicarsi le regole sulla denuncia nominativa assicurati.
Prestazioni assicurative e regime transitorio dei CFL
Per le prestazioni restano ferme le istruzioni già impartite per i contratti di formazione e lavoro: in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la prestazione va calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita nei limiti di legge. Per i minori di 18 anni assunti dalle pubbliche amministrazioni con CFL continua ad applicarsi l’art. 119 del Testo Unico. Quanto al regime transitorio, la disciplina previgente dei CFL continua a operare per le pubbliche amministrazioni e il D.lgs. n. 251/2004 ha previsto un regime transitorio per i contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 al 31 ottobre 2004, su progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003.
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