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Circolare

Circolare INAIL n. 33 del 26 giugno 2006

Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’adeguamento dei tassi di interesse a seguito della decisione della BCE dell’8 giugno 2006, con decorrenza dal 15 giugno 2006. Il tasso per rateazioni e dilazioni sui premi e accessori è fissato all’8,75%, mentre il tasso per il calcolo delle sanzioni civili è fissato all’8,25%. La nuova misura si applica alle istanze presentate dal 15 giugno 2006 e, per quelle anteriori, solo se il piano non è stato ancora comunicato oppure viene comunicato dal 15 giugno 2006 in poi. È inoltre richiamato un prospetto riepilogativo dei tassi dell’ultimo decennio allegato alla circolare.

Pagamento dei premi ed accessori: variazione dei tassi di interesse per rateazione, dilazione e sanzioni civili

Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione

La circolare recepisce l’innalzamento del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema deliberato dalla Banca Centrale Europea e ne individua gli effetti sui tassi INAIL applicabili ai debiti per premi e accessori. Vengono inoltre precisate la decorrenza e le casistiche di applicazione della nuova misura.

Quadro normativo di riferimento

L’intervento si colloca nel quadro delle disposizioni richiamate in materia di determinazione del tasso di interesse per rateazioni, dilazioni e sanzioni civili, tra cui:

  • decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito dalla legge n. 537 del 26 settembre 1981, articolo 13;
  • circolare INAIL n. 51 del 10 agosto 1982;
  • decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996, articolo 3, comma 4;
  • decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, articolo 2, comma 1;
  • legge n. 448 del 23 dicembre 1998, articolo 14;
  • circolari ministeriali n. 31 del 25 maggio 2000 e n. 41 del 9 aprile 2001;
  • circolare INAIL n. 56 del 27 luglio 2001, per le modalità di calcolo delle sanzioni civili.

Presupposto dell’aggiornamento

La Banca Centrale Europea ha fissato al 2,75% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza dal 15 giugno 2006. In conseguenza di tale variazione, l’INAIL adegua i propri tassi di interesse per la gestione dei pagamenti rateali e delle dilazioni.

Nuova misura dei tassi

La circolare stabilisce che, a decorrere dal 15 giugno 2006:

  • l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori è pari all’8,75%;
  • la misura da assumere per il calcolo delle sanzioni civili è pari all’8,25%.

Ambito di applicazione

La nuova misura si applica:

  • alle istanze di rateazione o dilazione presentate dal 15 giugno 2006;
  • alle istanze presentate anteriormente al 15 giugno 2006, a condizione che la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione;
  • alle istanze anteriori al 15 giugno 2006 se il piano viene comunicato in data 15 giugno 2006 o successiva.

Indicazioni operative

Per semplificare le operazioni di calcolo, la circolare segnala la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi applicati nell’ultimo decennio, allegato al documento. Il richiamo alla circolare INAIL n. 56/2001 conferma inoltre che, per le sanzioni civili, continuano a valere le modalità di applicazione già individuate in precedenza.

Punti principali

Aggiornamento del tasso BCE e decorrenza

La BCE ha elevato al 2,75% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza dal 15 giugno 2006. Su tale base l’INAIL aggiorna i tassi applicabili ai pagamenti rateali e alle sanzioni civili.

Nuovi tassi applicabili

Per effetto dell’aggiornamento, il tasso di interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori è fissato all’8,75%. La misura per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili è fissata all’8,25%.

Ambito temporale di applicazione

Il nuovo tasso si applica alle istanze di rateazione o dilazione presentate dal 15 giugno 2006. Si applica inoltre alle istanze presentate prima di tale data se la Sede non ha ancora comunicato il piano di rateazione/dilazione oppure se il piano è comunicato in data 15 giugno 2006 o successiva.

Richiami normativi e strumenti di calcolo

La circolare richiama le norme che regolano la determinazione dei tassi e la disciplina delle rateazioni, nonché la circolare INAIL n. 56/2001 per le modalità di applicazione delle sanzioni civili. Per agevolare i calcoli, è allegato un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo decennio.

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