Circolare INAIL n. 29 del 14 giugno 2006
Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Estensione della tutela ai casi di infortunio mortale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, dal 17 maggio 2006, la tutela dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico comprende anche gli infortuni mortali. L’estensione vale sia quando il decesso deriva direttamente dall’evento sia quando interviene successivamente ma in conseguenza dell’infortunio indennizzato. In caso di morte dell’assicurato spetta la rendita ai superstiti, liquidata assumendo come retribuzione convenzionale la retribuzione annua minima prevista per il settore industriale.
Estensione dell’assicurazione infortuni domestici ai casi di infortunio mortale
Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico: estensione ai casi mortali
La circolare informa dell’estensione della tutela assicurativa contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale, con decorrenza dal 17 maggio 2006. L’intervento si colloca nel quadro normativo richiamato dalla circolare, in particolare la legge n. 493 del 1999 e il D.M. 31 gennaio 2006.
Decorrenza ed estensione della tutela
A decorrere dal 17 maggio 2006, nell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico rientrano anche gli eventi con esito mortale. La circolare precisa che l’estensione va applicata:
- ai casi in cui la morte deriva direttamente dall’infortunio;
- ai casi in cui il decesso si verifica successivamente, ma comunque in conseguenza dell’infortunio che risulta indennizzato.
Prestazioni spettanti in caso di morte dell’assicurato
Quando l’infortunio causa la morte dell’assicurato, è dovuta la rendita ai superstiti. La circolare richiama, per tale prestazione, l’art. 85 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, che disciplina la prestazione in favore dei superstiti.
Criterio di calcolo della rendita
Ai fini della liquidazione della rendita ai superstiti, la base di calcolo è individuata nella retribuzione convenzionale, assumendo la retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale. Il riferimento normativo è l’art. 9, comma 1, della legge n. 493 del 3 dicembre 1999.
Riferimenti normativi richiamati
Nel quadro normativo la circolare richiama, tra gli altri:
- la sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 19 dicembre 1995;
- il D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, art. 85;
- la legge n. 493 del 3 dicembre 1999, art. 7, comma 5 e art. 9, comma 1;
- i D.M. 15 settembre 2000 in materia di requisiti soggetti all’obbligo assicurativo e modalità di attuazione;
- il D.M. 31 gennaio 2006 che estende la copertura ai casi di infortunio mortale;
- la circolare Inail n. 9 del 22 febbraio 2001, quale precedente di riferimento sulla disciplina dell’assicurazione domestica.
Punti principali
Estensione della tutela dal 17 maggio 2006
Dal 17 maggio 2006, per effetto del D.M. 31 gennaio 2006 pubblicato in G.U. n. 113 del 17 maggio 2006, l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico comprende anche i casi di infortunio mortale.
Ambito di applicazione dell’estensione
La tutela si applica sia ai casi in cui la morte consegue direttamente all’infortunio, sia ai casi in cui il decesso avviene successivamente ma in conseguenza dell’infortunio già indennizzato.
Prestazione riconosciuta ai superstiti
Se l’infortunio provoca la morte dell’assicurato, viene corrisposta la rendita ai superstiti prevista dall’art. 85 del D.P.R. n. 1124 del 1965.
Criterio di liquidazione della rendita
Per la liquidazione della rendita ai superstiti si assume come retribuzione convenzionale la retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 493 del 1999.
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