Circolare INAIL n. 30 del 14 giugno 2006
Codice di comportamento degli ispettori di vigilanza dell’INAIL.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’adozione del codice di comportamento per gli ispettori di vigilanza INAIL, inserito nel quadro della razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro. Il codice integra le regole deontologiche e comportamentali già previste per i dipendenti pubblici e per il personale INAIL, con una funzione interna di indirizzo che non incide sulla legittimità degli atti ispettivi. Vengono richiamati i principi di collaborazione con i datori di lavoro, di minima turbativa dell’attività aziendale, di corretta informazione, nonché le procedure operative e i profili deontologici che devono guidare l’attività ispettiva.
Codice di comportamento degli ispettori di vigilanza INAIL
Codice di comportamento degli ispettori di vigilanza INAIL
La circolare n. 30 del 14 giugno 2006 illustra l’adozione del codice di comportamento per gli ispettori di vigilanza INAIL. L’iniziativa si colloca nel processo di razionalizzazione e coordinamento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, con l’obiettivo di uniformare condotte e prassi operative tra le amministrazioni coinvolte.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama, come basi normative e di contesto, il D.lgs. n. 124 del 23 aprile 2004 sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive, la circolare ministeriale n. 24 del 24 giugno 2004, la circolare INAIL n. 86 del 17 dicembre 2004, la circolare INAIL n. 61 del 7 novembre 2003, il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e i protocolli d’intesa sottoscritti il 7 aprile 2005 e il 24 marzo 2006 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS e INAIL. Tali riferimenti evidenziano la cornice di coordinamento interistituzionale in cui si inserisce il codice.
Finalità del codice
Il codice nasce dall’esigenza di definire e diffondere principi guida per un corretto ed uniforme comportamento del personale ispettivo nell’esercizio delle proprie funzioni. Nel protocollo d’intesa richiamato dalla circolare si è infatti preso atto della necessità di rendere omogenei i comportamenti degli organi ispettivi delle diverse amministrazioni, pur nel rispetto della diversità di competenze, poteri e modelli organizzativi.
Natura del codice e suoi effetti
La circolare precisa che il codice di comportamento integra, per gli ispettori di vigilanza, le norme di carattere deontologico e comportamentale già previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal vigente codice di comportamento dei dipendenti INAIL. È inoltre chiarito che il codice ha rilevanza interna: la sua eventuale inosservanza non incide sulla legittimità degli atti emessi dal personale ispettivo.
Modalità di adozione
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS e INAIL hanno convenuto di adottare, ciascuno con proprio atto e nel rispetto dell’autonomia di ogni amministrazione, specifici codici di comportamento del personale ispettivo. Tali codici devono essere ispirati ai medesimi principi, alle stesse modalità operative e a contenuti condivisi, come previsto dal protocollo d’intesa del 24 marzo 2006.
Struttura del codice
Il codice è articolato in quattro capi:
- definizioni, finalità e disposizioni di carattere generale;
- principi di comportamento nei confronti dei datori di lavoro;
- procedure e modalità ispettive;
- profili deontologici.
Questa articolazione mostra la volontà di disciplinare in modo organico sia il metodo di lavoro sia i principi etici che devono presidiare l’attività di vigilanza.
Principi di comportamento verso i datori di lavoro
Nella relazione con i datori di lavoro, gli ispettori devono ispirarsi allo spirito di collaborazione, già valorizzato nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici come criterio generale dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini. Le ispezioni devono essere condotte arrecando la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati, compatibilmente con le esigenze dell’accertamento. Rimane inoltre fermo l’impegno del personale di vigilanza a fornire un’informazione ampia e corretta ai datori di lavoro durante le verifiche.
Procedure operative e prevenzione del contenzioso
Le regole contenute nel capo III sono quelle più strettamente operative e devono essere seguite per garantire completezza e accuratezza degli accertamenti. La circolare evidenzia espressamente che tale disciplina mira anche a prevenire il contenzioso amministrativo e giudiziario, migliorando la qualità dell’azione ispettiva e la solidità degli esiti degli accertamenti.
Profili deontologici
Il capo IV richiama i principi deontologici che devono guidare l’attività degli ispettori: diligenza, lealtà e imparzialità. Tali principi vengono collegati ai valori costituzionali e rappresentano il quadro etico entro cui l’azione di vigilanza deve svolgersi.
Diffusione della circolare
La circolare dispone infine che il suo contenuto sia portato a conoscenza di tutto il personale secondo le modalità indicate nella circolare n. 3/1973, così da garantire una diffusione interna uniforme delle nuove regole di comportamento.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare si colloca nel contesto del D.lgs. n. 124 del 23 aprile 2004 sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive e dei relativi chiarimenti ministeriali e circolari INAIL, oltre che del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e dei protocolli d’intesa del 7 aprile 2005 e del 24 marzo 2006 tra Ministero del Lavoro, INPS e INAIL. Il codice nasce per uniformare il comportamento degli organi ispettivi delle diverse amministrazioni, definendo principi e regole comuni per il corretto svolgimento dell’attività ispettiva.
Natura e valore del codice
Il codice di comportamento integra, per gli ispettori di vigilanza, le norme deontologiche già contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel codice di comportamento dei dipendenti INAIL. La circolare precisa che il codice ha rilevanza interna e che la sua eventuale inosservanza non comporta conseguenze sulla legittimità degli atti emessi dal personale ispettivo.
Adozione del codice
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS e INAIL hanno concordato di adottare ciascuno, con proprio atto e nel rispetto della rispettiva autonomia, specifici codici di comportamento del personale ispettivo, ispirati a principi, modalità operative e contenuti condivisi.
Contenuti del codice
Il codice è articolato in quattro capi: definizioni, finalità e disposizioni generali; principi di comportamento verso i datori di lavoro; procedure e modalità ispettive; profili deontologici. La struttura evidenzia la volontà di disciplinare sia gli aspetti relazionali sia quelli operativi e morali dell’attività di vigilanza.
Principi nei confronti dei datori di lavoro
Gli ispettori devono improntare la propria attività allo spirito di collaborazione verso i datori di lavoro. Le ispezioni devono essere svolte arrecando la minore turbativa possibile all’attività dei soggetti ispezionati, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell’accertamento. È inoltre ribadito l’obbligo di fornire ai datori di lavoro un’informazione ampia e corretta in occasione degli accertamenti.
Procedure e profili deontologici
Le disposizioni operative del capo III mirano a garantire completezza e accuratezza degli accertamenti, anche per prevenire il contenzioso amministrativo e giudiziario. Il capo IV richiama i principi deontologici di diligenza, lealtà e imparzialità che devono orientare l’azione degli ispettori, in coerenza con i principi costituzionali.
Diffusione interna
La circolare dispone che il contenuto sia portato a conoscenza di tutto il personale secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/1973.
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