Cassazione Civile, Sentenza n. 16148/2020 del 28/07/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società Iniziative Lunigiane aveva acquistato più appezzamenti destinati a campo da golf. L'Agenzia rettificò il valore dichiarato dei terreni, ritenendo che avessero potenzialità edificatorie, elevando complessivamente il valore da €847.798,83 a €6.093.495,06. In primo grado la CTP rideterminò parzialmente il quantum; in appello la CTR ridusse ulteriormente l'edificabilità ritenendo non efficace la variante urbanistica (mancata approvazione del piano strutturale) e dichiarò inapplicabili i valori OMI per non comparabilità. L'Agenzia ha impugnato la sentenza di appello in Cassazione sollevando, tra l'altro, la mancata dichiarazione della cessazione della materia del contendere per alcuni venditori che avevano ottenuto definizione della pretesa, profili di nullità motivazionale e contestazioni sull'applicazione delle norme sulla valutazione dei terreni (art.36 DL 223/2006 e norme del DPR 131/1986) e sull'uso dei valori OMI.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia: la sentenza d'appello non ha esaminato né dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente ai contribuenti (venditori) che avevano prospettato la definizione della lite (nota del 5.9.2012). Su questo punto la sentenza è stata cassata e il giudizio rinviato alla CTR della Toscana in diversa composizione per verificare l'effettiva intervenuta definizione e, se del caso, dichiarare la cessazione della materia del contendere. Gli altri motivi proposti dall'Agenzia sono stati rigettati: l'eccezione del curatore del fallimento relativa alla notifica è stata ritenuta infondata (la notifica fatta in bonis è stata ritenuta sanata dalla costituzione del curatore), il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità, mentre i terzo e quarto motivi (contestazione del criterio di valutazione dell'edificabilità e della motivazione) sono stati ritenuti infondati in quanto attengono a valutazioni di merito insindacabili in Cassazione. La Corte ha disposto il rinvio per il punto procedurale indicato e ha posto a carico dell'Amministrazione le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Invocato per censurare la mancata declaratoria di estinzione/cessazione della materia del contendere: la Corte ha ritenuto fondato il motivo riferito a questo articolo perché la CTR non ha esaminato la documentazione relativa alla definizione della pretesa tributaria e non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Richiamato come ragione di cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte ha rilevato che molte censure attengono a valutazioni di fatto e merito (es. determinazione dell'edificabilità e della cubatura) e pertanto non superano il sindacato di legittimità ai sensi di tale norma.
artt. 51, 52, 43 DPR 131/1986
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai criteri di determinazione del valore nei trasferimenti immobiliari; la Corte ha ritenuto che le contestazioni relative all'applicazione di questi criteri siano in larga parte valutazioni di merito e quindi insindacabili in Cassazione nel presente giudizio.
art. 36 D.L. 223/2006
Invocato relativamente alla determinazione del valore degli immobili in relazione all'iter urbanistico. La Corte ha osservato che la CTR ha valutato la situazione urbanistica effettiva (mancata approvazione del piano strutturale) e ha ritenuto legittima la valutazione di minore potenzialità edificatoria al momento del giudizio di merito; pertanto la contestazione sull'applicazione dell'articolo è stata ritenuta in sostanza una critica di merito non rilevante in Cassazione.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di impugnazione, viene prodotta documentazione che attesta la definizione della pretesa tributaria per taluni contribuenti, il giudice d'appello deve verificare ed eventualmente pronunciarsi sulla cessazione della materia del contendere; la mancata pronuncia su tale questione può costituire motivo di cassazione.
- La notifica del ricorso per cassazione effettuata alla società prima della dichiarazione di fallimento può essere considerata valida e sanata dalla successiva costituzione del curatore, purché il fallimento sia intervenuto nelle more del giudizio e non sia stato dichiarato antecedentemente alla notificazione in modo da rendere inesistente la notifica.
- I rilievi che contestano criteri valutativi di merito (es. stima della cubatura edificabile, comparabilità dei valori OMI, valutazioni urbanistiche) sono difficilmente sindacabili in Cassazione, che non rientra nel merito probatorio e valutativo del giudice di merito.
- I valori OMI non possono essere applicati meccanicamente: occorre verificare la comparabilità territoriale e tipologica (es. periferia vs zona montana); l'uso dei valori di mercato richiede adeguata correlazione con gli immobili oggetto di valutazione.
- Le censure generiche o non sufficientemente specificate in cassazione sono dichiarate inammissibili: le doglianze devono essere esposte con chiarezza e precisione, indicando i punti della motivazione impugnata.
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