Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2402/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del verbale n. 10 di non ammissione dell'alunno al quinto anno del liceo scientifico, emesso per l’a.s. 2022/2023 dal Collegio dei Docenti in data 07/09/2023, pubblicato in data 08/09/2023; - di tutti gli atti allo stesso presupposti, connessi e/o conseguenziali anche se sconosciuti; e per il risarcimento dei danni.

Giustizia amministrativa202302369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di non ammissione dell'alunno al quinto anno del liceo scientifico per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (istituto scolastico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo studente ha impugnato il verbale del Collegio dei Docenti che ne aveva disposto la non ammissione al quinto anno, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni. Il ricorso presentava plurime irregolarità relative al processo amministrativo telematico: le firme apposte sul ricorso e sulla domanda di fissazione dell'udienza erano in formato CAdES-BES anziché PAdES-BES; la procura alle liti era priva di firma digitale e non asseverata dal difensore; inoltre, non risultava depositata la ricevuta di consegna del messaggio PEC relativo alla notificazione del ricorso all'amministrazione intimata. In vista dell'udienza di merito era stata regolarizzata soltanto la procura, peraltro ritenuta generica, mentre non erano state sanate le ulteriori irregolarità. Il Collegio ha esaminato prioritariamente, secondo il principio della ragione più liquida, la questione relativa alla mancata prova della notificazione del ricorso all'amministrazione autrice dell'atto impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di prova della notificazione all'amministrazione che aveva emanato l'atto impugnato. In atti non risultava la ricevuta di consegna del messaggio PEC in formato eml; tale carenza impediva di verificare sia la tempestività della notificazione sia l'eventuale vizio della stessa, anche ai fini della sanatoria prevista dall'art. 44, comma 4, c.p.a. La questione è stata definita applicando il principio della ragione più liquida, senza esaminare nel merito la legittimità della non ammissione né la domanda risarcitoria. Il Collegio ha ricondotto la fattispecie alle altre ragioni ostative a una pronuncia di merito richiamate dall'art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a. Nulla sulle spese, considerata la mancata costituzione dell'amministrazione intimata.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.a.

    istanza di sospensione inaudita altera parte

    Il decreto presidenziale ha dichiarato inammissibile la domanda cautelare monocratica, rilevando le irregolarità del ricorso e della documentazione processuale; tale questione non costituisce però la ragione decisiva della sentenza.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    La mancanza della ricevuta di consegna della notificazione PEC impedisce di verificare la tempestività e gli eventuali vizi della notificazione, anche ai fini della possibile sanatoria prevista dalla disposizione.

  • art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.

    altre ragioni ostative ad una pronuncia di merito

    La mancata prova della notificazione del ricorso all'amministrazione autrice dell'atto impugnato integra una ragione ostativa alla pronuncia di merito e comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la mancata produzione della ricevuta di consegna della notificazione PEC impedisce di verificare l'esistenza, la tempestività e la regolarità della notificazione del ricorso all'amministrazione intimata; tale carenza può determinare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.
  • La prova della notificazione telematica del ricorso deve consentire al giudice di verificare anche l'eventuale applicabilità dei meccanismi di sanatoria previsti dall'art. 44, comma 4, c.p.a.; in assenza della ricevuta di consegna, tale verifica non è possibile.
  • Il giudice amministrativo può definire la controversia esaminando, secondo il principio della ragione più liquida e di economia processuale, una questione processuale immediatamente decisiva senza procedere all'esame delle ulteriori questioni di rito o del merito.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.