Cassazione Penale, Sentenza n. 01624/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposta dal GIP nei confronti di Ingrosso per reati indicati (artt. 110, 81 cpv., 353 commi 1 e 2; 110, 81 cpv., 479; 110, 81 cpv., 640, comma 2 n.1 cod. pen.). La difesa ha proposto tre motivi: (i) violazione del contraddittorio per mancato interrogatorio preventivo; (ii) tempestività della nullità eccepita per la prima volta in sede di riesame; (iii) manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando che il fatto illecito era un unico episodio concentrato nel 2022 (aggiudicazione lavori per una "Velostazione"), che non risultano condotte successive della stessa natura e che il ricorrente è dipendente di un altro Comune e non svolge incarichi che lo espongano a partecipare a commissioni di gara.
La decisione
Il Tribunale di legittimità ha ritenuto il terzo motivo fondato e assorbente: la valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari è manifestamente illogica. La misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. è stata ritenuta intrinsecamente inidonea a prevenire il rischio di reiterazione di reati contro la pubblica amministrazione, non essendovi nesso strumentale tra tale misura e l'effettivo esercizio di pubblici poteri. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata che l'ordinanza del GIP del 31/07/2025, ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare e ha disposto la comunicazione al Procuratore generale.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Citato come norma relativa alla responsabilità concorrente tra più autori; utilizzato solo per indicare la fattispecie contestata nel quadro dei reati considerati.
art. 81 cpv. cod. pen. (conseguenze della recidiva/parte speciale)
Richiamato nella contestazione dei reati multipli; non oggetto di specifica interpretazione nel testo se non come parte della qualificazione normativa delle imputazioni.
art. 353 cod. pen. (reato contestato - come indicato nel provvedimento)
Parte della elencazione dei reati per i quali è stata disposta la misura; la decisione valuta l'adeguatezza della misura rispetto alla tipologia dei reati contestati.
art. 479 cod. pen. (reato contestato)
Parte della elencazione delle imputazioni; la sentenza prende in considerazione la natura dei reati per valutare il nesso strumentale con la misura cautelare.
art. 640, comma 2, n.1 cod. pen. (truffa aggravata)
Fattispecie contestata; la Corte valuta la possibilità di reiterazione di reati di tale specie e rileva l'assenza di nesso strumentale con l'obbligo di presentazione alla p.g.
art. 289 cod. proc. pen. (misure interdittive)
Richiamata dalla giurisprudenza citata dalla Corte: la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio è espressamente preordinata a prevenire il rischio di abuso dei pubblici poteri e, quando applicabile, è lo strumento idoneo e proporzionato rispetto al pericolo di reiterazione di reati connessi all'esercizio di funzioni pubbliche.
Massime di principio
- La proporzionalità della misura cautelare richiede verifica dell'adeguatezza strumentale tra la misura applicata e il rischio di reiterazione prospettato: la misura deve incidere sui fattori che concretamente potrebbero consentire la commissione di nuovi reati.
- Quando il periculum libertatis è collegato al rischio di abuso di pubblici poteri, il giudice deve considerare in via preferenziale misure interdittive (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio), poiché solo esse incidono direttamente sulle opportunità di reiterazione.
- Una misura cautelare blanda e generica (es. obbligo di presentazione alla p.g.) è illegittima se manca un nesso strumentale con la prevenzione del rischio di reati della stessa specie; l'assenza di tale nesso può determinare l'insussistenza delle esigenze cautelari nel loro complesso.
- La valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari deve tenere conto degli elementi fattuali attuali e concreti (es. se il fatto è stato un episodio isolato nel passato, l'assenza di condotte successive, il luogo di lavoro attuale e le reali possibilità di reiterazione).
- Se una questione (es. insufficienza della valutazione sulle esigenze cautelari) è decisiva e fondata, essa può assorbire altre censure procedurali; il risultato può essere l'annullamento della misura senza rinvio quando viene accertata l'insussistenza delle esigenze cautelari.
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