Prescrizioni del Garante n. 118 del 26/02/2026
Provvedimento del 26 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di un professionista che lamentava l'invio, da parte di un avvocato, di comunicazioni e atti notificati via PEC al suo indirizzo professionale presente in INI-PEC, nonostante le diffide a non usare tale recapito per corrispondenza estranea all'attività. L'Autorità ha ritenuto illecito il trattamento perché l'invio a un domicilio digitale professionale, per atti non strettamente inerenti all'attività professionale del destinatario, non era sorretto da un'idonea base giuridica e non rispettava i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione. Pur accertando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR, il Garante non ha irrogato una sanzione pecuniaria, valorizzando la limitatezza dei destinatari, l'assenza di precedenti e le difficoltà interpretative della disciplina sulle notifiche via PEC, ma ha disposto un ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.
Avvocato sanzionato con ammonimento per notifica via PEC di atti al domicilio digitale professionale del destinatario senza idonea base giuridica
Ammonimento a un avvocato per notifica via PEC a indirizzo professionale non giustificata da idonea base giuridica
Il Garante ha esaminato il reclamo di un professionista che contestava l'invio, da parte di un avvocato, di atti e comunicazioni al proprio indirizzo PEC professionale presente nei pubblici elenchi. Il provvedimento accerta che, nel caso concreto, il trattamento dei dati personali connesso alla notifica via PEC è stato effettuato in violazione dei principi di liceità e correttezza e in assenza di una base giuridica adeguata.
Fatti e origine del reclamo
Il reclamante ha lamentato di avere ricevuto, dal 2020, messaggi indesiderati e una comunicazione/notifica via PEC al proprio indirizzo professionale costituito presso l'Ordine e inserito in INI-PEC. Ha inoltre rappresentato di avere più volte diffidato il mittente dall'utilizzare la sua PEC professionale per comunicazioni estranee all'attività professionale, chiedendo che tali invii fossero indirizzati al domicilio postale di residenza. Secondo il reclamante, l'uso della PEC professionale esponeva i suoi dati e informazioni riservate alla lettura da parte di collaboratori e consulenti.
Istruttoria svolta dall'Autorità
L'Ufficio ha chiesto inizialmente chiarimenti al reclamante sulla natura delle comunicazioni ricevute e sull'eventuale indicazione di un indirizzo PEC alternativo. Successivamente, acquisita la precisazione che una PEC era stata inviata in data 31 dicembre 2020 con oggetto riferito a punti di una comparsa di costituzione e risposta, l'Ufficio ha chiesto al mittente di fornire elementi sulla base normativa dell'invio, sui criteri di scelta dell'indirizzo e sulla natura degli atti trasmessi.
Il mittente ha risposto affermando di avere utilizzato la PEC del reclamante, risultante da Reginde e INI-PEC, per una diffida ad adempiere e per notificare un decreto ingiuntivo nell'interesse della propria cliente, sostenendo la legittimità dell'invio perché effettuato tramite un pubblico elenco e nel quadro della disciplina delle notificazioni degli avvocati. Il reclamante ha contestato tali argomentazioni.
Disciplina normativa richiamata
Il Garante richiama la disciplina delle notificazioni degli avvocati, compresa la legge n. 53/1994 e le modifiche introdotte dalla c.d. legge Cartabia. L'Autorità evidenzia però che, alla data del 31 dicembre 2020, non sussisteva un obbligo per l'avvocato di procedere alla notifica via PEC; si trattava di una facoltà. Viene richiamato anche il precedente orientamento dell'Autorità secondo cui, quando l'atto da notificare non riguarda l'attività professionale o imprenditoriale del destinatario, occorre adottare cautele per evitare che comunicazioni personali giungano a un domicilio digitale professionale accessibile anche ad altri soggetti.
Valutazioni in ordine alla liceità del trattamento
Secondo il Garante, anche a fronte della facoltà di notificare via PEC, la scelta del canale e dell'indirizzo doveva essere effettuata nel rispetto della normativa privacy. Nel caso concreto, l'invio di atti a un indirizzo PEC professionale, e non strettamente personale, ha comportato la possibilità che i dati trasmessi fossero letti da collaboratori e consulenti del destinatario.
L'Autorità conclude quindi che il trattamento è illecito per violazione:
- dell'art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, per mancato rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- dell'art. 6 GDPR, per assenza di un'idonea base giuridica a fondamento della specifica comunicazione di dati.
Esito del procedimento e misure adottate
Pur richiamando il regime sanzionatorio previsto dall'art. 83, par. 5, GDPR per le violazioni degli artt. 5 e 6, il Garante esclude l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. La decisione è motivata considerando che:
- la condotta ha esaurito i propri effetti;
- la comunicazione ha avuto destinatari limitati;
- il trattamento è avvenuto nell'ambito dell'esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento;
- la disciplina sulle notifiche via PEC presentava difficoltà interpretative;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti;
- non emergono benefici economici o perdite evitate derivanti dalla violazione.
In luogo della sanzione pecuniaria, l'Autorità dispone un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR nei confronti dell'avvocato e ordina l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell'Autorità.
Implicazioni pratiche
Il provvedimento conferma che l'utilizzo di un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi non esonera il titolare del trattamento dal verificare la coerenza tra contenuto dell'atto, finalità della comunicazione e natura del domicilio digitale utilizzato. In particolare, quando l'atto non è intrinsecamente riferibile all'attività professionale del destinatario, l'invio a una PEC professionale può integrare un trattamento illecito se non sorretto da idonea base giuridica e se comporta una divulgazione non necessaria dei dati a soggetti terzi potenzialmente abilitati alla consultazione.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da un reclamo di un professionista che lamentava la ricezione, sin dal 2020, di messaggi indesiderati e di una notifica via PEC inviata al proprio indirizzo professionale costituito presso l'Ordine e presente su INI-PEC. Il reclamante evidenziava di avere più volte diffidato il mittente dall'utilizzare la PEC professionale, chiedendo che eventuali comunicazioni estranee alla professione fossero indirizzate al recapito postale di residenza.
Istruttoria e riscontri delle parti
L'Ufficio ha chiesto chiarimenti sul tipo di comunicazioni ricevute, sull'eventuale indicazione di un indirizzo PEC alternativo e, successivamente, al mittente, ogni elemento utile sulla base giuridica dell'invio, sui criteri di scelta dell'indirizzo e sulla natura degli atti trasmessi. Il destinatario della richiesta ha riscontrato sostenendo di avere usato la PEC del reclamante, risultante dai pubblici registri, per una diffida ad adempiere e per la notifica di un decreto ingiuntivo nell'interesse della propria assistita, richiamando la disciplina della notificazione telematica degli avvocati e l'INI-PEC come pubblico elenco. Il reclamante ha replicato contestando tali giustificazioni.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama la disciplina sulle notificazioni degli avvocati, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge Cartabia, evidenziando tuttavia che alla data del 31 dicembre 2020 non vi era un obbligo generalizzato di notificare via PEC. Viene richiamato anche il principio, già espresso in precedenti atti dell'Autorità, secondo cui l'invio di comunicazioni a un domicilio digitale professionale può porre problemi di tutela dei dati personali quando l'atto non riguarda l'attività imprenditoriale o professionale del destinatario, soprattutto se tale domicilio è accessibile a collaboratori o consulenti.
Valutazione del Garante
L'Autorità ritiene che, pur in presenza della facoltà di utilizzare la PEC, la scelta del trattamento dovesse comunque rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione. Nel caso concreto, l'invio a un indirizzo PEC professionale di atti e dati che potevano essere letti da terzi non è stato ritenuto supportato da un'idonea base giuridica ai sensi dell'art. 6 GDPR. Ne consegue la declaratoria di illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR.
Esito e conseguenze
Pur richiamando l'apparato sanzionatorio dell'art. 83, par. 5, GDPR, il Garante esclude l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, considerando la cessazione degli effetti della condotta, la limitatezza dei destinatari, lo svolgimento del trattamento nell'ambito dell'esercizio di un diritto, le difficoltà interpretative della disciplina e l'assenza di precedenti o vantaggi economici. Viene quindi disposto un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e l'annotazione nel registro interno dell'Autorità.
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