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Provvedimento

Deliberazione n. 358 del 06/06/2024

Provvedimento del 6 giugno 2024

Garante Privacy358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d'urgenza adottati il 5 giugno 2024 dal dirigente competente nei confronti di MTCH Technology Services Limited e Telegram FZ-LLC. L'intervento è stato disposto a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite le piattaforme Tinder e Telegram, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il Garante conferma l'ingiunzione a impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la prescrizione di conservarne l'eventuale copia in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi con misure idonee a tutelare l'identificabilità degli interessati.

Ratifica dei provvedimenti d'urgenza nei confronti di MTCH Technology Services Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti d'urgenza per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d'urgenza adottati nei confronti di MTCH Technology Services Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy. L'intervento riguarda il rischio di diffusione, tramite le piattaforme Tinder e Telegram, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l'art. 144-bis del Codice privacy, che consente al Garante di intervenire su segnalazione in casi di c.d. revenge porn;
  • l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare un provvedimento urgente, salvo ratifica successiva.

Segnalazione e valutazione preliminare

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice e ha chiesto l'intervento dell'Autorità presso le piattaforme indicate. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo è intervenuto con urgenza.

Misure urgenti adottate

Con le determinazioni nn. 257 e 258 del 5 giugno 2024 è stato disposto che:

  • MTCH Technology Services Limited e Telegram FZ-LLC adottino immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme;
  • il materiale eventualmente acquisito in chiaro sia conservato soltanto a fini probatori per 12 mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • la conservazione avvenga con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • l'eventuale acquisizione in chiaro sia tempestivamente comunicata all'Autorità.

Ratifica finale

Nella riunione del 6 giugno 2024 il Garante ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d'urgenza già adottati il giorno precedente. Il provvedimento non contiene irrogazione di sanzioni pecuniarie, ma conferma l'ordine di blocco/prevenzione della diffusione e la misura di conservazione probatoria limitata nel tempo.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato una situazione rientrante nell'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Tinder e Telegram. La norma attribuisce all'Autorità la competenza a intervenire in casi di possibile diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Provvedimenti d'urgenza adottati il 5 giugno 2024

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza due determinazioni (nn. 257 e 258/2024). Con tali atti ha ingiunto a MTCH Technology Services Limited e a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione a fini probatori

Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e la relativa comunicazione all'Autorità deve essere tempestiva.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunitosi il 6 giugno 2024, ha ratificato ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d'urgenza già adottati dal dirigente competente nei confronti di MTCH Technology Services Limited e Telegram FZ-LLC.

Come è indicizzato

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