Cassazione Civile, Ordinanza n. 13318/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel procedimento di verifica del passivo di una società in liquidazione fallimentare, un credito di terzi era stato inizialmente ammesso con privilegio ipotecario; successivamente il giudice delegato ne aveva disposto la correzione materiale, ammettendolo al chirografo, ma poi il tribunale, in sede di reclamo contro la correzione, aveva ripristinato il privilegio originario. Alcuni creditori concorrenti hanno quindi impugnato l'ammissione del credito al grado ipotecario, ritenendo tempestivo il gravame solo dopo la definizione del reclamo sulla correzione materiale. La creditrice ammessa ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale, deducendo: 1) nullità del decreto per avere il tribunale pronunciato una rimessione in termini senza domanda di parte e senza contraddittorio; 2) violazione delle norme sull'interesse ad agire e sulla rimessione in termini, sostenendo che il ritardo derivava da una scelta processuale imputabile alla controparte e non da causa non imputabile; 3) violazione degli artt. 153 c.p.c., 100 c.p.c. e 99 l.fall., contestando che l'interesse a impugnare fosse insorto solo dopo la definizione del reclamo contro la correzione materiale; 4) omesso esame del fatto decisivo che, prima della scadenza del termine per impugnare lo stato passivo, era già stato proposto reclamo avverso il provvedimento di correzione materiale, circostanza che avrebbe consentito ai creditori di verificare la non definitività di quel provvedimento e di proporre tempestivamente l'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi non colpissero la ratio decidendi del decreto impugnato, fondata sull'assunto che il termine per impugnare il credito ammesso decorra dalla definitività del procedimento di reclamo avverso il provvedimento di correzione di errore materiale, solo da quel momento sorgendo l'interesse dei creditori concorrenti a contestare l'ammissione. Il riferimento del tribunale a una rimessione in termini 'implicita' è stato qualificato come argomento di rinforzo, non autonoma ratio. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non era stato adeguatamente localizzato il fatto nel giudizio di merito e, soprattutto, perché la circostanza dedotta non era decisiva rispetto alla soluzione adottata: la conoscenza della proposizione del reclamo o della non definitività del provvedimento di correzione è stata ritenuta irrilevante rispetto alla decorrenza del termine, ancorata al consolidamento dell'originaria ammissione al passivo all'esito del procedimento di reclamo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 l. fall.
reclamo ex art. 26 l.fall.
Il reclamo avverso il provvedimento di correzione di errore materiale è parte del procedimento rilevante per stabilire il momento di definitività dell'assetto del passivo da cui decorre il termine di impugnazione.
art. 98, terzo comma, l. fall.
impugnazione ex art. 98, terzo comma, l.fall.
L'impugnazione dello stato passivo è stata ritenuta tempestivamente proponibile solo dopo la definizione del procedimento incidente sul titolo di ammissione.
art. 153 c.p.c.
La rimessione in termini è stata evocata dal tribunale come mera argomentazione accessoria; la Corte ha però rilevato che le censure formulate non colpivano la ratio decidendi effettiva.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire dei creditori concorrenti è stato considerato insorgente soltanto con la definitività del procedimento di reclamo sulla correzione materiale.
art. 101 c.p.c.
La doglianza relativa alla decisione 'a sorpresa' è stata proposta nel primo motivo, ma dichiarata inammissibile perché estranea alla ratio decidendi.
art. 294 c.p.c.
Norma evocata nella censura di nullità, senza che la Corte entrasse nel merito della sua applicazione, ritenendo i motivi non pertinenti alla ratio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità del decreto e del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge su rimessione in termini e interesse ad agire.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma inseritrice del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non confronta la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si indirizza solo contro argomenti di rinforzo o affermazioni accessorie.
- Quando un provvedimento incidentale incide sulla stabilità dell'ammissione di un credito al passivo, il termine per impugnare può decorrere solo dal consolidamento dell'esito del procedimento che definisce quella questione preliminare, poiché solo da allora sorge l'interesse concreto a contestare l'ammissione.
- La conoscenza in fatto dell'avvenuta proposizione di un reclamo o di un incidente endoprocedimentale non è di per sé decisiva, se il giudice ha ancorato la decorrenza del termine a un evento processuale oggettivo di definitività.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto non viene adeguatamente localizzato nel processo di merito e, comunque, non è realmente decisivo rispetto alla soluzione adottata.
- La rimessione in termini non può essere confusa con il tema dell'interesse ad agire: si tratta di piani distinti, e la decisione deve essere censurata sul presupposto effettivamente posto a base del provvedimento impugnato.
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