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Sentenza

Sentenza del 07/09/2016 n. 223 - Comm. Trib. Prov. Novara

TARSU - Presupposto impositivo - Occupazione o detenzione di aree - Esclusioni - Esonero - Denuncia - Obbligo - Fondamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il presupposto impositivo della TARSU, dovuta per l'occupazione o detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Il ricorrente sosteneva, presumibilmente, l'applicabilità di un'esclusione o di un esonero previsto dalla legge, senza che tale esclusione potesse essere automaticamente riconosciuta. La sentenza chiarisce che le deroghe al principio generale devono essere dedotte dall'interessato e dimostrate mediante elementi obiettivi direttamente rilevabili o idonea documentazione.

La decisione

La regola generale è che la tassa è dovuta quando vi sia occupazione o detenzione di locali o aree potenzialmente produttivi di rifiuti. Le esclusioni previste dalla normativa non operano automaticamente, anche se ricorrono in concreto le relative condizioni: devono essere richieste e accertate mediante uno specifico procedimento amministrativo, sulla base di prove oggettive o documentazione adeguata. Il testo non indica espressamente le parti né il dispositivo finale; pertanto non è possibile individuare con certezza l'esito processuale concreto.

Norme richiamate

  • Art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993

    La tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani è dovuta per l'occupazione o detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.

    La norma pone un presupposto impositivo generale fondato sulla disponibilità o detenzione di spazi potenzialmente idonei a produrre rifiuti, senza richiedere necessariamente la prova della produzione effettiva.

  • Art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993

    Le esclusioni dal tributo costituiscono deroghe alla regola generale e non si applicano automaticamente. Devono essere specificamente dedotte e accertate dall'amministrazione sulla base di elementi obiettivi o di idonea documentazione.

  • Art. 14, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011

    La disposizione è indicata come disciplina successiva corrispondente al precedente regime TARSU in materia di presupposto del tributo sui rifiuti.

Massime di principio

  • La detenzione o occupazione di un locale o di un'area astrattamente idonea a produrre rifiuti fa presumere l'applicazione del tributo.
  • Le esenzioni e le esclusioni non si presumono e non operano automaticamente: devono essere richieste dal contribuente e adeguatamente dimostrate.
  • Per ottenere l'esonero è necessario fornire elementi oggettivi e verificabili, come caratteristiche strutturali dei locali, destinazione d'uso, documentazione tecnica o altre prove idonee.
  • La mera affermazione che l'area non produca rifiuti, senza prova documentale o senza un accertamento amministrativo, normalmente non è sufficiente a escludere il tributo.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe presentare tempestivamente la denuncia o l'istanza di esclusione e conservare la documentazione utile a dimostrare l'effettiva non idoneità dell'area alla produzione di rifiuti.

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